(Durata del consorzio).
((In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo e' valido per dieci anni))
[…] Al momento della costituzione del consorzio, l'atto costitutivo deve contenere tutte le indicazioni richieste dall'art. 2603 del Codice civile, tra le quali la durata; tuttavia, qualora quest'ultima non sia espressamente prevista, la durata si presume decennale (così l'art. 2604 del Codice civile), anche in caso di consorzi anticoncorrenziali, in deroga al termine quinquennale previsto dall'art. 2596 del Codice civile. […]
Leggi di più…[…] Berliri, La giusta imposta, Milano, 1945, 42 e ss., per il quale: “il parallelo della imposta […] è da ricercarsi nella gestione di affari esercitata nell'interesse di una collettività di interessati e in particolare nei contributi posti a carico dei singoli partecipanti a un consorzio (cfr. art. 2604 c.c.) che, si noti, possono anche essere obbligatori e come tali costituiti per legge”. […]
Leggi di più…[…] Berliri, La giusta imposta, Milano, 1945, 42 e ss., per il quale: “il parallelo della imposta […] è da ricercarsi nella gestione di affari esercitata nell'interesse di una collettività di interessati e in particolare nei contributi posti a carico dei singoli partecipanti a un consorzio (cfr. art. 2604 c.c.) che, si noti, possono anche essere obbligatori e come tali costituiti per legge”. […]
Leggi di più…[…] abbiano adeguato il proprio statuto alle nuove disposizioni contenute nella legge n. 377. Infatti con il richiamo esplicito a detta legge, che ha sostituito ed integrato gli articoli 2602, 2604 e 2615 del codice civile il legislatore ha inteso limitare le agevolazioni in argomento esclusivamente agli enti disciplinati dalle nuove disposizioni recate dalla legge n. 377.
Leggi di più…