(Durata del consorzio).
((In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo e' valido per dieci anni))
[…] Se quest'ultima manca, ai sensi dell'articolo 2604 c.c., si presume fissata in dieci anni; la sede dell'eventuale ufficio; gli obblighi assunti dai consorziati e i contributi da questi dovuti; le condizioni che permettono l'ammissione di nuovi consorziati; le attribuzioni e i poteri degli organi consortili; le ipotesi di recesso e di esclusione dei consorziati; le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi da parte dei consorziati; le quote dei singoli consorziati o i criteri per determinarle, ma solo se l'oggetto del consorzio è rappresentato dal contingentamento della produzione o degli scambi. […]
Leggi di più…[…] Berliri, La giusta imposta, Milano, 1945, 42 e ss., per il quale: “il parallelo della imposta […] è da ricercarsi nella gestione di affari esercitata nell'interesse di una collettività di interessati e in particolare nei contributi posti a carico dei singoli partecipanti a un consorzio (cfr. art. 2604 c.c.) che, si noti, possono anche essere obbligatori e come tali costituiti per legge”. […]
Leggi di più…[…] Berliri, La giusta imposta, Milano, 1945, 42 e ss., per il quale: “il parallelo della imposta […] è da ricercarsi nella gestione di affari esercitata nell'interesse di una collettività di interessati e in particolare nei contributi posti a carico dei singoli partecipanti a un consorzio (cfr. art. 2604 c.c.) che, si noti, possono anche essere obbligatori e come tali costituiti per legge”. […]
Leggi di più…[…] abbiano adeguato il proprio statuto alle nuove disposizioni contenute nella legge n. 377. Infatti con il richiamo esplicito a detta legge, che ha sostituito ed integrato gli articoli 2602, 2604 e 2615 del codice civile il legislatore ha inteso limitare le agevolazioni in argomento esclusivamente agli enti disciplinati dalle nuove disposizioni recate dalla legge n. 377.
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