Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5626/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, nella Via Tripoli n. 30, presso lo studio dell'Avv.
ROMANO CRISTINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Passaggio dei Poeti n. 11, presso lo studio dell'Avv. CONIGLIARO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 6 dicembre 2024 e sottoscritto il 3 dicembre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 29 settembre 1980); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà per entrambi di fissare liberamente la propria residenza, e con l'obbligo tuttavia di dare comunicazione all'altro coniuge in caso di trasferimento;
Art. 2) la casa coniugale, sita in Palermo Via Salomone Francesco n. 32, rimane assegnata – con tutti i beni, suppellettili, arredi e corredi che vi sono contenuti- alla stessa, che vi continuerà ad abitare, atteso che tutti i loro figli, sono oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
La IG.ra
[...]
si impegna a provvedere alla voltura a proprio favore di tutte le utenze Pt_1 afferenti all'immobile, già intestate al IG. entro e non oltre 30 Controparte_1 giorni dal deposito del presente ricorso.
Art.3) poiché la IG.ra è priva di lavoro e di reddito, il IG. Pt_1 [...] le corrisponderà la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo CP_1 per il suo mantenimento. Tale assegno di anno in anno verrà incrementato in misura pari all'indice ISTAT con riferimento all'anno precedente.
Art.4) I coniugi autorizzano reciprocamente il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
Art.5) le parti applicheranno patti e condizioni contenuti nel presente ricorso sin dal deposito e, dunque, a prescindere dal momento della comparazione innanzi al Presidente del Tribunale.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 871, P. II, S. A, Anno 1980) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 03/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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