Art. 14.
Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di riversibilita' di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, compete, nella misura prevista dagli articoli stessi per il servizio complessivo, anche nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito di cui al precedente articolo 11 quando il pagamento della pensione e' effettuato dalla Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari. Tale Cassa si rivale soltanto delle eventuali quote a carico degli Enti locali, da determinarsi con la applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12. La rimanente parte di trattamento e' a totali carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, senza diritto di rivalsa verso le altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e verso lo Stato.
Nei casi di pensioni di privilegio di cui al precedente comma, quando il pagamento e' effettuato da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli ((Istituti di previdenza o dallo Stato)) ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dal rispettivo La rivalsa viene effettuata soltanto per le eventuali quote a carico degli Enti locali che sono da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12, mentre nessuna rivalsa e' da effettuarsi tra le Casse di previdenza e lo Stato, restando la rimanente parte di pensione a totale carico della ((Cassa di previdenza o dello Stato)) che effettua il pagamento.
Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di riversibilita' di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, compete, nella misura prevista dagli articoli stessi per il servizio complessivo, anche nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito di cui al precedente articolo 11 quando il pagamento della pensione e' effettuato dalla Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari. Tale Cassa si rivale soltanto delle eventuali quote a carico degli Enti locali, da determinarsi con la applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12. La rimanente parte di trattamento e' a totali carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, senza diritto di rivalsa verso le altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e verso lo Stato.
Nei casi di pensioni di privilegio di cui al precedente comma, quando il pagamento e' effettuato da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli ((Istituti di previdenza o dallo Stato)) ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dal rispettivo La rivalsa viene effettuata soltanto per le eventuali quote a carico degli Enti locali che sono da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12, mentre nessuna rivalsa e' da effettuarsi tra le Casse di previdenza e lo Stato, restando la rimanente parte di pensione a totale carico della ((Cassa di previdenza o dello Stato)) che effettua il pagamento.