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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1135/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
AR AL presidente
RO MU componente
IL NA relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1135 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
(C.F.: – rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocata Angela Cortese), e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
DA AV, TO TO, ES US IO e GI ET).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. L'appellante impugna la sentenza n. 899/2024 del Tribunale di Castrovillari, di rigetto della sua domanda intesa a) al riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, asseritamente intrattenuto con Coop Agrumi, dal 2 marzo al 15 giugno
2015, e b) alla conseguente reiscrizione di lei negli elenchi bracciantili.
4. Il Tribunale ha rigettato la domanda reputandola non provata, e – in proposito – ritenendo a) inattendibile la testimonianza di (la quale ha Testimone_1 riferito d'aver lavorato con la ricorrente – e appellante – presso un'azienda – GLC
s.r.l. – diversa da Coop Agrumi), e b) prevalente il valore del verbale ispettivo di
, il quale aveva evidenziato incongruenze non secondarie (quali la CP_1 dichiarazione circa l'utilizzo di determinati terreni per l'impianto di coltivazioni, a fronte dell'avvenuta constatazione ispettiva dell'assenza di coltivazioni su quegli stessi terreni, la dichiarazione datoriale dello svolgimento d'attività lavorativa in giornate caratterizzate da avversità atmosferiche, e l'inesistenza di mezzi di trasporto in dotazione all'azienda).
5. Secondo il giudice avrebbe sottovalutato le prove documentali e Pt_1 testimoniali presentate dalla ricorrente, attribuendo peso eccessivo al verbale ispettivo, redatto anni dopo i fatti contestati e basato – a suo dire – su valutazioni soggettive anziché accertamenti diretti.
6. L' perora l'ineccepibilità della pronuncia gravata, instando per il rigetto CP_1 dell'appello.
7. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 6 novembre 2025, e della camera di consiglio del 10 novembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
8. Occorre innanzitutto rammentare il consolidato approdo giurisprudenziale relativo all'efficacia probatoria degli accertamenti ispettivi, compendiato – fra le altre – da Cass., Sez. Lav., ord. n. 36573/2022, secondo la quale «Per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno
2 piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022); nella specie parte ricorrente non individua adeguatamente i fatti contenuti nel verbale ai quali la Corte avrebbe indebitamente attribuito fede privilegiata, dovendosi piuttosto ritenere che i giudici del merito hanno attribuito alle circostanze evincibili dal verbale sufficienti elementi di prova idonei a fondare la pretesa contributiva dell' , in assenza di CP_1 motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, tenendo anche conto del documenti prodotti dall' ». CP_1
9. In primo luogo, dalla disamina del carteggio prodotto dall'Ente emerge come I) gli ispettori si siamo recati ripetutamente sui terreni oggetto delle denunce aziendali, II) non vi abbiamo mai reperito braccianti all'opera, III) abbiano – invece
– rinvenuto a) manufatti adibiti a deposito non agricolo, b) agro incolto, c) nessun mezzo meccanico.
10. Orbene, trattasi d'accertamenti in fatto, derivanti dalla constatazione della situazione rinvenuta sul posto, privi di apprezzamenti opinabili, e comunque non smentiti dall'appellante.
11. In secondo luogo, le dichiarazioni dei braccianti ascoltati da sono CP_1 risultate evasive e discordanti in relazione a tutti i profili fondamentali della vicenda, inclusi l'orario di lavoro, le mansioni espletate, la quantità del raccolto,
l'ubicazione dei fondi asseritamente coltivati, le modalità di raggiungimento dei terreni, l'identità dei referenti aziendali.
3 12. Manea contrasta l'epilogo cui il Tribunale è pervenuto, sostenendo come lo stesso abbia selettivamente valorizzato – a discapito dell'appellante – gli elementi
(del verbale e dell'istruttoria) confutativi della tesi attorea. CP_1
13. La critica è gratuita.
14. Il primo giudice ha raffrontato complessivamente le risultanze ispettive con la deposizione raccolta durante il processo, rilevando come quest'ultima non abbia saputo confermare l'effettiva adibizione della lavoratrice presso l'azienda individuata (apparentemente) quale datrice di Pt_1
15. La teste – invero – si è limitata a riferire d'esser stata collega dell'appellante alle dipendenze d'un datore affatto diverso.
16. A fronte di una deposizione non confermativa della versione attorea, dunque,
e in adesione al canone probatorio del più probabile che non, va conferita maggiore persuasività agli articolati e trasversali accertamenti ispettivi (consistiti in sopralluoghi, acquisizioni e consultazioni documentali, audizioni), la cui efficacia non è stata superata da contrarie e più convincenti prove dell'attrice.
17. Per tutto quanto appena illustrato, allora, l'appello va respinto.
18. Le spese del grado (liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato) seguono la soccombenza, tengono conto della complessità della lite (reputata bassa) e del contegno processuale delle parti, attingono allo specifico scaglione relativo al valore della causa, e sono calcolate come segue:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
19. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
4 la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'appellato, liquidate in 2.540,00 euro, oltre ai relativi accessori;
- dà atto, infine, della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 10 novembre 2025.
Il relatore
IL NA
La presidente
AR AL
5
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
AR AL presidente
RO MU componente
IL NA relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1135 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
(C.F.: – rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocata Angela Cortese), e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.:
[...]
– rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati P.IVA_1
DA AV, TO TO, ES US IO e GI ET).
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, l'appello è infondato.
3. L'appellante impugna la sentenza n. 899/2024 del Tribunale di Castrovillari, di rigetto della sua domanda intesa a) al riconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, asseritamente intrattenuto con Coop Agrumi, dal 2 marzo al 15 giugno
2015, e b) alla conseguente reiscrizione di lei negli elenchi bracciantili.
4. Il Tribunale ha rigettato la domanda reputandola non provata, e – in proposito – ritenendo a) inattendibile la testimonianza di (la quale ha Testimone_1 riferito d'aver lavorato con la ricorrente – e appellante – presso un'azienda – GLC
s.r.l. – diversa da Coop Agrumi), e b) prevalente il valore del verbale ispettivo di
, il quale aveva evidenziato incongruenze non secondarie (quali la CP_1 dichiarazione circa l'utilizzo di determinati terreni per l'impianto di coltivazioni, a fronte dell'avvenuta constatazione ispettiva dell'assenza di coltivazioni su quegli stessi terreni, la dichiarazione datoriale dello svolgimento d'attività lavorativa in giornate caratterizzate da avversità atmosferiche, e l'inesistenza di mezzi di trasporto in dotazione all'azienda).
5. Secondo il giudice avrebbe sottovalutato le prove documentali e Pt_1 testimoniali presentate dalla ricorrente, attribuendo peso eccessivo al verbale ispettivo, redatto anni dopo i fatti contestati e basato – a suo dire – su valutazioni soggettive anziché accertamenti diretti.
6. L' perora l'ineccepibilità della pronuncia gravata, instando per il rigetto CP_1 dell'appello.
7. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 6 novembre 2025, e della camera di consiglio del 10 novembre 2025, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
8. Occorre innanzitutto rammentare il consolidato approdo giurisprudenziale relativo all'efficacia probatoria degli accertamenti ispettivi, compendiato – fra le altre – da Cass., Sez. Lav., ord. n. 36573/2022, secondo la quale «Per pacifica giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi fanno
2 piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022); nella specie parte ricorrente non individua adeguatamente i fatti contenuti nel verbale ai quali la Corte avrebbe indebitamente attribuito fede privilegiata, dovendosi piuttosto ritenere che i giudici del merito hanno attribuito alle circostanze evincibili dal verbale sufficienti elementi di prova idonei a fondare la pretesa contributiva dell' , in assenza di CP_1 motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, tenendo anche conto del documenti prodotti dall' ». CP_1
9. In primo luogo, dalla disamina del carteggio prodotto dall'Ente emerge come I) gli ispettori si siamo recati ripetutamente sui terreni oggetto delle denunce aziendali, II) non vi abbiamo mai reperito braccianti all'opera, III) abbiano – invece
– rinvenuto a) manufatti adibiti a deposito non agricolo, b) agro incolto, c) nessun mezzo meccanico.
10. Orbene, trattasi d'accertamenti in fatto, derivanti dalla constatazione della situazione rinvenuta sul posto, privi di apprezzamenti opinabili, e comunque non smentiti dall'appellante.
11. In secondo luogo, le dichiarazioni dei braccianti ascoltati da sono CP_1 risultate evasive e discordanti in relazione a tutti i profili fondamentali della vicenda, inclusi l'orario di lavoro, le mansioni espletate, la quantità del raccolto,
l'ubicazione dei fondi asseritamente coltivati, le modalità di raggiungimento dei terreni, l'identità dei referenti aziendali.
3 12. Manea contrasta l'epilogo cui il Tribunale è pervenuto, sostenendo come lo stesso abbia selettivamente valorizzato – a discapito dell'appellante – gli elementi
(del verbale e dell'istruttoria) confutativi della tesi attorea. CP_1
13. La critica è gratuita.
14. Il primo giudice ha raffrontato complessivamente le risultanze ispettive con la deposizione raccolta durante il processo, rilevando come quest'ultima non abbia saputo confermare l'effettiva adibizione della lavoratrice presso l'azienda individuata (apparentemente) quale datrice di Pt_1
15. La teste – invero – si è limitata a riferire d'esser stata collega dell'appellante alle dipendenze d'un datore affatto diverso.
16. A fronte di una deposizione non confermativa della versione attorea, dunque,
e in adesione al canone probatorio del più probabile che non, va conferita maggiore persuasività agli articolati e trasversali accertamenti ispettivi (consistiti in sopralluoghi, acquisizioni e consultazioni documentali, audizioni), la cui efficacia non è stata superata da contrarie e più convincenti prove dell'attrice.
17. Per tutto quanto appena illustrato, allora, l'appello va respinto.
18. Le spese del grado (liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato) seguono la soccombenza, tengono conto della complessità della lite (reputata bassa) e del contegno processuale delle parti, attingono allo specifico scaglione relativo al valore della causa, e sono calcolate come segue:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
19. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
4 la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell'appellato, liquidate in 2.540,00 euro, oltre ai relativi accessori;
- dà atto, infine, della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte di appello, tenuta il 10 novembre 2025.
Il relatore
IL NA
La presidente
AR AL
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