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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Proc R.G.C. n. 459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 459/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata in modalità cartolare, previa concessione del termine per il deposito degli scritti difensivi finali, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Malcangi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Guglionesi (CB), Via Regina Margherita n. 5;
Attore
Contro
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: azine di adempimento, cessione di quote sociali
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 convenendo in giudizio ha chiesto l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'inadempimento contrattuale della parte convenuta quanto al pagamento di parte del corrispettivo dovuto per la cessione di quote sociali della LICO srl e la conseguente condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.700,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ha premesso la parte attrice: di essere socio della LICO srl;
di aver ceduto alla parte convenuta la quota sociale del valore nominale di euro 550,00, integralmente versata, verso il corrispettivo di euro 16.200,00, come da scrittura privata sottoscritta digitalmente del 15.2.2021, regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese;
di aver ricevuto il minore importo di euro 11.500,00.
A sostegno della domanda ha dedotto l'inadempimento della parte convenuta quanto al pagamento dell'intero corrispettivo dovuto e il proprio diritto a percepire il residuo mancante, pari ad euro 4.700,00.
La parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'udienza del
15.4.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
In comparsa conclusionale, la parte attrice ha dato atto di aver ricevuto, dalla parte convenuta, in data 9.10.2024, l'ulteriore pagamento parziale di euro 4.500,00, con conseguente ridimensionamento della domanda al residuo importo di euro 200,00, oltre interessi legali, oltre agli interessi legali dovuti sull'ultimo pagamento parziale.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
La parte attrice agisce al fine di accertare e dichiarare l'inadempimento della parte convenuta quanto al pagamento del corrispettivo della cessione di quote sociali, avvenuta con scrittura privata del 15.2.2021, ed ottenere, dunque, la condanna dell'acquirente al pagamento del residuo del prezzo dovuto.
Nel merito, occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento pagina 2 di 4 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso che occupa, la parte attrice ha adempiuto all'onere della prova nei termini ora chiariti, avendo provato il titolo negoziale, dunque la fonte, sul quale la pretesa si fonda (sub specie di scrittura privata del 15.2.2021) ed avendo allegato l'altrui inadempimento. Di contro, la parte convenuta nulla ha provato, non avendo dimostrato l'avvenuto adempimento, ovvero fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa, di tal che la pretesa avanzata dall'attore deve ritenersi provata.
Deve essere dunque accertato l'inadempimento della parte convenuta rispetto alla scrittura privata del 15.2.2021 e la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, dedotti gli acconti già ricevuti, del residuo del corrispettivo della cessione rimasto impagato, pari ad euro 200,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo, senza rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta, non anche di valore.
Avuto riguardo al pagamento parziale eseguito in corso di causa dalla parte convenuta contumace, si osserva che alla parte attrice spettano altresì gli interessi legali sull'importo oggetto di detto ultimo pagamento (dunque, su euro 4.500,00), dalla costituzione in mora alla data del pagamento medesimo (9.10.2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, dello scaglione di valore dato dalla domanda, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa e valorizzando il comportamento processuale stragiudiziale della parte convenuta, sebbene contumace.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'inadempimento di
[...] della scrittura privata di cessione di quote sociali del 15.2.2021; CP_1
- Per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 200,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo, nonchè gli interessi legali calcolati su euro 4.500,00, dalla costituzione in mora al pagamento parziale del 9.10.2024;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in euro 852,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 459/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, celebrata in modalità cartolare, previa concessione del termine per il deposito degli scritti difensivi finali, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Malcangi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Guglionesi (CB), Via Regina Margherita n. 5;
Attore
Contro
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: azine di adempimento, cessione di quote sociali
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 convenendo in giudizio ha chiesto l'accertamento Parte_1 CP_1 dell'inadempimento contrattuale della parte convenuta quanto al pagamento di parte del corrispettivo dovuto per la cessione di quote sociali della LICO srl e la conseguente condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 4.700,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Ha premesso la parte attrice: di essere socio della LICO srl;
di aver ceduto alla parte convenuta la quota sociale del valore nominale di euro 550,00, integralmente versata, verso il corrispettivo di euro 16.200,00, come da scrittura privata sottoscritta digitalmente del 15.2.2021, regolarmente depositata presso il Registro delle Imprese;
di aver ricevuto il minore importo di euro 11.500,00.
A sostegno della domanda ha dedotto l'inadempimento della parte convenuta quanto al pagamento dell'intero corrispettivo dovuto e il proprio diritto a percepire il residuo mancante, pari ad euro 4.700,00.
La parte convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale ed è stata discussa all'udienza del
15.4.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., previa precisazione delle conclusioni e concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
In comparsa conclusionale, la parte attrice ha dato atto di aver ricevuto, dalla parte convenuta, in data 9.10.2024, l'ulteriore pagamento parziale di euro 4.500,00, con conseguente ridimensionamento della domanda al residuo importo di euro 200,00, oltre interessi legali, oltre agli interessi legali dovuti sull'ultimo pagamento parziale.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
La parte attrice agisce al fine di accertare e dichiarare l'inadempimento della parte convenuta quanto al pagamento del corrispettivo della cessione di quote sociali, avvenuta con scrittura privata del 15.2.2021, ed ottenere, dunque, la condanna dell'acquirente al pagamento del residuo del prezzo dovuto.
Nel merito, occorre soffermarsi sui principi relativi alla ripartizione dell'onere della prova.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento pagina 2 di 4 deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n.
13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso che occupa, la parte attrice ha adempiuto all'onere della prova nei termini ora chiariti, avendo provato il titolo negoziale, dunque la fonte, sul quale la pretesa si fonda (sub specie di scrittura privata del 15.2.2021) ed avendo allegato l'altrui inadempimento. Di contro, la parte convenuta nulla ha provato, non avendo dimostrato l'avvenuto adempimento, ovvero fatti estintivi, impeditivi, modificativi dell'avversa pretesa, di tal che la pretesa avanzata dall'attore deve ritenersi provata.
Deve essere dunque accertato l'inadempimento della parte convenuta rispetto alla scrittura privata del 15.2.2021 e la parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della parte attrice, dedotti gli acconti già ricevuti, del residuo del corrispettivo della cessione rimasto impagato, pari ad euro 200,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo, senza rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta, non anche di valore.
Avuto riguardo al pagamento parziale eseguito in corso di causa dalla parte convenuta contumace, si osserva che alla parte attrice spettano altresì gli interessi legali sull'importo oggetto di detto ultimo pagamento (dunque, su euro 4.500,00), dalla costituzione in mora alla data del pagamento medesimo (9.10.2024).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, secondo i valori minimi per i giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale, dello scaglione di valore dato dalla domanda, riconoscendo le sole fasi studio, introduttiva e decisoria, avuto riguardo al carattere prettamente documentale della causa e valorizzando il comportamento processuale stragiudiziale della parte convenuta, sebbene contumace.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento della domanda, accerta e dichiara l'inadempimento di
[...] della scrittura privata di cessione di quote sociali del 15.2.2021; CP_1
- Per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 dell'importo di euro 200,00, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo, nonchè gli interessi legali calcolati su euro 4.500,00, dalla costituzione in mora al pagamento parziale del 9.10.2024;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano complessivamente in euro 852,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
Campobasso, 15 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
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