CASS
Sentenza 14 agosto 2024
Sentenza 14 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/08/2024, n. 32598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32598 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI ZO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE • udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto, eventualmente all'esito delle necessarie verifiche, la dichiarazione di estinzione del reato ascritto all'imputato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 d.l. 137/2020 e successive integrazioni e modificazioni RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Sesta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso presentato da NZ CC avverso la sentenza del 26 settembre 2022 con cui la Corte di appello di Perugia aveva integralmente confermato la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune di Trevi, resa dal Tribunale di Spoleto ai danni dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di peculato per essersi appropriato, nella sua qualità di coordinatore del Gruppo Volontari della protezione civile del Comune di Trevi, dell'importo di € 10.000,00 corrispondente ai fondi raccolti dal gruppo e destinati alla popolazione terremotata di San Biagio, in conseguenza dell'evento sismico del 6 Aprile 2009. 2. Con il ricorso straordinario ex art.625 bis c.p.p. si censura il presunto errore di fatto contenuto nella sentenza, laddove si afferma che la manifestazione di consegna virtuale dell'assegno, evento dal quale decorrerebbe il termine di prescrizione, risalirebbe al mese di dicembre 2011 anziché alla fine dell'anno (dicembre) 2009. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32598 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/06/2024 La difesa ritiene corretta e condivide la decisione della Corte di fissare il dies a quo per il calcolo della prescrizione del reato in un momento antecedente rispetto a quello indicato nel capo di imputazione. E tuttavia evidenzia che l'erronea determinazione dell'epoca di accadimento dell'evento indicato (alla fine del 2011, anziché alla fine del 2009) avrebbe determinato, da parte della Corte di cassazione, l'erroneo calcolo del termine di prescrizione, precludendo l'accertamento della intervenuta estinzione del reato per detta causa. 3. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino ha chiesto che, ove dal controllo degli atti processuali indicati nel ricorso la tesi difensiva venisse confermata, la Corte dichiarasse estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato. 2. Occorre ricordare che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente 'percettivo', causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare una decisione diversa da quella adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
allo stesso modo sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamenti giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluris, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 Moroni Rv. 263686 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 -01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 - 01). 3. Nel caso specifico, nessuna delle ipotesi sopradescritte si è verificata giacché l'individuazione (errata, in tesi difensiva) della data dell'evento a quo, cioè della riunione a carattere conviviale e celebrativo nel corso della quale ebbe luogo la consegna (solo apparente) dell'assegno corrispondente all'importo raccolto a mezzo di donazioni per le popolazioni terremotate, non può essere ascritta ai giudici di questa Suprema Corte. La Corte, che non può per ragioni ordinamentali condurre autonomi accertamenti di fatto, al di fuori della ristretta ipotesi in cui siano evocati errores in procedendo la cui soluzione richieda la verifica del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), si è infatti limitata a recepire l'indicazione contenuta nella sentenza d'appello a pg.3 ove si legge, senza che il punto sia mai stato oggetto di contestazione da parte della difesa del ricorrente, che "nel dicembre 2011, si era svolto un pranzo, a San Biagio di Abruzzo, nel corso del quale era stata "virtualmente" consegnata alla comunità di San Biagio la somma di denaro mediante una gigantografia di un assegno bancario". 2 Se errore vi è stato nella determinazione dell'epoca del fatto (ma questa Corte, si ribadisce, non può procedere ad accertamenti di circostanze di fatto che siano state oggetto di valutazione nella fase di merito e che non siano state contestate nelle precedenti fasi processuali) esso non è stato commesso dalla Sesta Sezione di questa Corte, che si è limitata a recepire il dato fattuale (non contestato dal ricorrente e per tale ragione -in ipotesi- se pure erroneo, non emendabile d'ufficio) per porlo a base del calcolo della prescrizione. 4. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 giugno 2024 Il Consi liere relatore Il President
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO che ha chiesto, eventualmente all'esito delle necessarie verifiche, la dichiarazione di estinzione del reato ascritto all'imputato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 comma 8 d.l. 137/2020 e successive integrazioni e modificazioni RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Sesta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso presentato da NZ CC avverso la sentenza del 26 settembre 2022 con cui la Corte di appello di Perugia aveva integralmente confermato la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune di Trevi, resa dal Tribunale di Spoleto ai danni dell'imputato, ritenuto responsabile del reato di peculato per essersi appropriato, nella sua qualità di coordinatore del Gruppo Volontari della protezione civile del Comune di Trevi, dell'importo di € 10.000,00 corrispondente ai fondi raccolti dal gruppo e destinati alla popolazione terremotata di San Biagio, in conseguenza dell'evento sismico del 6 Aprile 2009. 2. Con il ricorso straordinario ex art.625 bis c.p.p. si censura il presunto errore di fatto contenuto nella sentenza, laddove si afferma che la manifestazione di consegna virtuale dell'assegno, evento dal quale decorrerebbe il termine di prescrizione, risalirebbe al mese di dicembre 2011 anziché alla fine dell'anno (dicembre) 2009. Penale Sent. Sez. 2 Num. 32598 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 20/06/2024 La difesa ritiene corretta e condivide la decisione della Corte di fissare il dies a quo per il calcolo della prescrizione del reato in un momento antecedente rispetto a quello indicato nel capo di imputazione. E tuttavia evidenzia che l'erronea determinazione dell'epoca di accadimento dell'evento indicato (alla fine del 2011, anziché alla fine del 2009) avrebbe determinato, da parte della Corte di cassazione, l'erroneo calcolo del termine di prescrizione, precludendo l'accertamento della intervenuta estinzione del reato per detta causa. 3. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore Paola Mastroberardino ha chiesto che, ove dal controllo degli atti processuali indicati nel ricorso la tesi difensiva venisse confermata, la Corte dichiarasse estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato. 2. Occorre ricordare che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente 'percettivo', causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare una decisione diversa da quella adottata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
allo stesso modo sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamenti giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluris, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 Moroni Rv. 263686 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 -01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 - 01). 3. Nel caso specifico, nessuna delle ipotesi sopradescritte si è verificata giacché l'individuazione (errata, in tesi difensiva) della data dell'evento a quo, cioè della riunione a carattere conviviale e celebrativo nel corso della quale ebbe luogo la consegna (solo apparente) dell'assegno corrispondente all'importo raccolto a mezzo di donazioni per le popolazioni terremotate, non può essere ascritta ai giudici di questa Suprema Corte. La Corte, che non può per ragioni ordinamentali condurre autonomi accertamenti di fatto, al di fuori della ristretta ipotesi in cui siano evocati errores in procedendo la cui soluzione richieda la verifica del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), si è infatti limitata a recepire l'indicazione contenuta nella sentenza d'appello a pg.3 ove si legge, senza che il punto sia mai stato oggetto di contestazione da parte della difesa del ricorrente, che "nel dicembre 2011, si era svolto un pranzo, a San Biagio di Abruzzo, nel corso del quale era stata "virtualmente" consegnata alla comunità di San Biagio la somma di denaro mediante una gigantografia di un assegno bancario". 2 Se errore vi è stato nella determinazione dell'epoca del fatto (ma questa Corte, si ribadisce, non può procedere ad accertamenti di circostanze di fatto che siano state oggetto di valutazione nella fase di merito e che non siano state contestate nelle precedenti fasi processuali) esso non è stato commesso dalla Sesta Sezione di questa Corte, che si è limitata a recepire il dato fattuale (non contestato dal ricorrente e per tale ragione -in ipotesi- se pure erroneo, non emendabile d'ufficio) per porlo a base del calcolo della prescrizione. 4. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso da cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 giugno 2024 Il Consi liere relatore Il President