Sentenza 14 aprile 2023
Decreto cautelare 24 agosto 2023
Ordinanza cautelare 6 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 12 ottobre 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
Decreto cautelare 25 novembre 2023
Rigetto
Sentenza breve 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 30/10/2023, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 00632/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 389 del 2023, proposto da
- Comune di Rotonda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale in atti;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Maddalena Bruno, con domicilio digitale in atti;
- Azienda sanitaria locale di Potenza - ASP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Maria Gabriella De Franchi, con domicilio digitale in atti;
nei confronti
- Comune di Viggianello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Luigi Petrone, con domicilio digitale in atti;
- Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero della salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860, n. 46;
- Giuseppe Viola, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 506 del 23 marzo 2023;
- della deliberazione ASP n. 2023/00440 del 28 giugno 2023;
- della deliberazione ASP n. 2023/00516 del 31 luglio 2023;
- della deliberazione ASP n. 2023/00564 del 10 agosto 2023;
- ove lesiva, della deliberazione ASP n. 2022/00775 del 15 novembre 2022;
- ove lesive, delle determinazioni ASP n. 2023/D.00400 del 14 febbraio 2023 e n. 2023/D.01020 del 18 aprile 2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata, del Comune di Viggianello, del Ministero della salute, della Presidenza del consiglio dei ministri, e dell’Azienda sanitaria di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Torna nuovamente all’esame del Tribunale la questione dell’ubicazione della sede della c.d. “casa della comunità” della Valle del Mercure, già in precedenza delibata con le decisioni 17 novembre 2022, n. 775, e 16 maggio 2023, n. 298.
2. Il Comune di Rotonda, col presente ricorso, depositato il 22 agosto 2023, è insorto avverso gli atti in epigrafe, rispettivamente concernenti l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale o nel servizio sanitario nazionale e il provvedimento generale di programmazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero della salute n. 77 del 23 maggio 2022, nonché i conseguenziali atti dell’Azienda sanitaria di Potenza (ASP), che hanno rispettivamente approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e il progetto definito dei lavori di realizzazione della casa di comunità di Viggianello e indetto la procedura di gara per l'affidamento congiunto delle relative attività di progettazione esecutiva e di realizzazione dei lavori, deducendone in diritto l’illegittimità da più angolazioni.
3. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza.
3.1. A speculari approdi sono pervenuti la ASP e il Comune di Viggianello, del pari costituitisi in giudizio, mentre le Amministrazioni statali intimate sono comparse in lite con atto di stile.
4. All’esito della camera di consiglio svoltasi il 6 settembre 2023, con ordinanza n. 108 del 2023, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di “ fumus boni iuris ”, apparendo irricevibile l’impugnazione del presupposto atto consiliare in cui, tra l’altro, si individua il Comune di Viggianello quale sede della c.d. “casa della comunità”.
5. Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
6. Il ricorso è in parte irricevibile e per il resto inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. E’ incontestato tra le parti, con riguardo all’impugnazione della deliberazione consiliare n. 506 del 2023, che essa sia avvenuta ben oltre lo spirare del termine decadenziale di sessanta giorni di cui al combinato disposto degli articoli 29 e 41, comma 2, cod. proc. amm., calcolato dalla scadenza del termine di pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale (BURB). Tale provvedimento, infatti, è stato pubblicato in forma integrale nel cennato BURB n. 19, parte I, del 16 aprile 2023.
6.1.1. Sul punto, il Comune di Rotonda ha diffusamente sostenuto come, a suo avviso, tale termine decadenziale andrebbe invece computato a decorrere dalla data di sua piena conoscenza, che sarebbe dichiaratamente coincidente colla notificazione, da parte della Regione Basilicata, dell’atto di appello avverso la richiamata decisione di questo Tribunale n. 298 del 2023. In tale prospettiva, infatti, sarebbe mancata la (pur doverosa) notificazione individuale della medesima deliberazione consiliare, essendo l’Ente civico deducente «destinatario degli effetti della delibera regionale, atteso che l’istituzione della c.d.c. di Viggianello riguarda il comprensorio di tutti i comuni della Valle del Mercure e, quindi, anche il territorio e la popolazione del Comune di Rotonda, i quali vengono incisi dalla contestata decisione».
6.1.2. La tesi non persuade. Il contestato provvedimento regionale ha approvato l’allegato “regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale o nel servizio sanitario nazionale - Adozione del provvedimento generale di programmazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. Ministero della Salute n. 77 del 23 maggio 2022”, che, ha natura di atto generale a contenuto normativo; esso, come tale, non contempla destinatari diretti. Da ciò deriva l’inconfigurabilità di obblighi di notificazione o comunicazione individuale, valendo in specie il regime generale di pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale, di cui all’art. 56, comma 5, dello statuto regionale. Peraltro, il fatto che detto regolamento sia, nella fattispecie, immediatamente lesivo e perciò direttamente impugnabile, non vale a mutarne la natura e renderne necessaria la comunicazione individuale: i due profili si pongono infatti su piani diversi, configurando la (possibile) immediata lesività dell’atto generale un attributo del tutto distinto rispetto alla (insussistente) destinazione individuale e al conseguente regime comunicativo (Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2019, n. 4774).
6.1.3. La domanda di annullamento della deliberazione consiliare 506 del 2023 è dunque pianamente irricevibile.
6.2. E’ poi inammissibile per difetto d’interesse l’azione di annullamento proposta avverso gli atti dell’ASP volti alla definizione degli atti propedeutici e all’indizione dell’appalto integrato per la realizzazione della controversa struttura sanitaria.
6.2.1. Invero, l’ubicazione nel comprensorio territoriale di Viggianello della sede della “casa della comunità” risulta, appunto, chiaramente stabilita dal ripetuto regolamento nella tabella riportata alla pagina n. 32.
A fronte di ciò, alcun vantaggio potrebbe derivare alla parte ricorrente dall’eventuale annullamento dei provvedimenti dell’ASP qui in rilievo, i quali si atteggiano a mera attuazione di una scelta amministrativa, effettivamente lesiva, che non è stata tempestivamente oppugnata, discendendone gli effetti di (relativa) stabilità e insindacabilità in sede giurisdizionale.
7. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria in parte di irricevibilità e per il resto di inammissibilità del ricorso.
8. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione e della definizione in rito del giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il ricorso in parte irricevibile e per il resto inammissibile, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, coll'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO