CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 03/02/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2630/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Del L.r.p.t. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00139 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma - Viale G. Grezar 14 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12921/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 31/10/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220120258958000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società a responsabilità limitata Società_1 Logistiche impugnava la cartella di pagamento numero 097 2022 01202589 58 000, emessa in relazione all'anno d'imposta 2017, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
L'atto impugnato traeva origine da attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni, svolta ai sensi degli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e 54 bis del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, dalla quale erano emersi omessi o carenti versamenti d'imposta.
In particolare, alla contribuente veniva richiesto il pagamento delle ritenute IRPEF risultanti dal modello
770/2018, riferite all'anno d'imposta 2017, oltre interessi e sanzioni.
La parte ricorrente deduceva la mancata notifica della comunicazione di irregolarità, la carenza di motivazione della cartella di pagamento e la nullità dell'atto per omessa indicazione del tasso di interesse applicato.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, depositando le proprie controdeduzioni.
Con sentenza numero 12921/39/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia la società proponeva appello, deducendo:
1. la nullità della sentenza per errata interpretazione circa la necessità della comunicazione di irregolarità quale atto presupposto;
2. la carenza di motivazione della cartella di pagamento;
3. l'intervenuta adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater;
4. la nullità della cartella per omessa indicazione del tasso di interesse.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento della cartella, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, contestando integralmente le deduzioni avversarie e rilevando, tra l'altro:
1. l'irrilevanza giuridica dell'omesso invio della comunicazione di irregolarità, trattandosi di liquidazione automatizzata di imposte dichiarate;
2. l'avvenuto inoltro della comunicazione a mezzo PEC in data 29 ottobre 2021, come da documentazione in atti;
3. la sufficienza motivazionale della cartella;
4. la mancata prova dell'effettiva adesione alla definizione agevolata;
5. la determinazione degli interessi in forza di specifiche disposizioni normative.
L'Agenzia delle Entrate – CO non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21 gennaio 2026, il Collegio, udito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, va rilevato che la cartella di pagamento impugnata trae origine da liquidazione automatizzata di imposte risultanti dalla dichiarazione presentata dalla stessa contribuente.
In tali ipotesi, la comunicazione di irregolarità non costituisce atto presupposto necessario a pena di nullità, atteso che il contribuente è già in possesso di tutti gli elementi conoscitivi utili a comprendere l'origine, la natura e l'ammontare della pretesa tributaria.
Resta, in ogni caso, escluso che l'eventuale omissione della comunicazione possa determinare l'invalidità della cartella in assenza di una concreta e specifica lesione del diritto di difesa, nella specie non allegata né dimostrata.
Peraltro, dagli atti risulta che l'Ufficio abbia regolarmente inoltrato la comunicazione di irregolarità a mezzo
PEC in data 29 ottobre 2021, circostanza che rende ulteriormente infondata la relativa doglianza.
Ne consegue l'infondatezza anche dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento, la quale reca l'indicazione degli importi richiesti, della causale della pretesa e del riferimento alla dichiarazione fiscale dalla quale la stessa origina, risultando pertanto idonea a consentire alla contribuente un'adeguata tutela difensiva, in coerenza con il principio secondo cui, in materia di liquidazione automatizzata, la motivazione può legittimamente risultare anche per relationem alla dichiarazione presentata.
È parimenti infondata la censura relativa all'omessa indicazione del tasso di interesse, poiché gli interessi applicati discendono direttamente da fonti normative e provvedimenti amministrativi di carattere generale, sicché non è richiesto che il relativo tasso sia analiticamente indicato nell'atto impositivo.
Quanto, infine, all'asserita adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater, la parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'accettazione dell'istanza da parte dell'Agente della riscossione, né dell'invio del conseguente piano di rateazione, presupposto indefettibile per il perfezionamento della procedura.
Non può, infatti, attribuirsi valore perfezionativo né alla mera presentazione dell'istanza né ai successivi solleciti, in difetto dell'atto di accoglimento e del piano di pagamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, risultando assorbite e comunque superflue tutte le ulteriori questioni ed eccezioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita in giudizio quantificate in euro 4.497,88 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
FRETTONI FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2630/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Persona Del L.r.p.t. Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00139 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma - Viale G. Grezar 14 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12921/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
39 e pubblicata il 31/10/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220120258958000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 354/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società a responsabilità limitata Società_1 Logistiche impugnava la cartella di pagamento numero 097 2022 01202589 58 000, emessa in relazione all'anno d'imposta 2017, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
L'atto impugnato traeva origine da attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni, svolta ai sensi degli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 e 54 bis del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, dalla quale erano emersi omessi o carenti versamenti d'imposta.
In particolare, alla contribuente veniva richiesto il pagamento delle ritenute IRPEF risultanti dal modello
770/2018, riferite all'anno d'imposta 2017, oltre interessi e sanzioni.
La parte ricorrente deduceva la mancata notifica della comunicazione di irregolarità, la carenza di motivazione della cartella di pagamento e la nullità dell'atto per omessa indicazione del tasso di interesse applicato.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio, depositando le proprie controdeduzioni.
Con sentenza numero 12921/39/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, condannando la contribuente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia la società proponeva appello, deducendo:
1. la nullità della sentenza per errata interpretazione circa la necessità della comunicazione di irregolarità quale atto presupposto;
2. la carenza di motivazione della cartella di pagamento;
3. l'intervenuta adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater;
4. la nullità della cartella per omessa indicazione del tasso di interesse.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento della cartella, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, contestando integralmente le deduzioni avversarie e rilevando, tra l'altro:
1. l'irrilevanza giuridica dell'omesso invio della comunicazione di irregolarità, trattandosi di liquidazione automatizzata di imposte dichiarate;
2. l'avvenuto inoltro della comunicazione a mezzo PEC in data 29 ottobre 2021, come da documentazione in atti;
3. la sufficienza motivazionale della cartella;
4. la mancata prova dell'effettiva adesione alla definizione agevolata;
5. la determinazione degli interessi in forza di specifiche disposizioni normative.
L'Agenzia delle Entrate – CO non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21 gennaio 2026, il Collegio, udito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In primo luogo, va rilevato che la cartella di pagamento impugnata trae origine da liquidazione automatizzata di imposte risultanti dalla dichiarazione presentata dalla stessa contribuente.
In tali ipotesi, la comunicazione di irregolarità non costituisce atto presupposto necessario a pena di nullità, atteso che il contribuente è già in possesso di tutti gli elementi conoscitivi utili a comprendere l'origine, la natura e l'ammontare della pretesa tributaria.
Resta, in ogni caso, escluso che l'eventuale omissione della comunicazione possa determinare l'invalidità della cartella in assenza di una concreta e specifica lesione del diritto di difesa, nella specie non allegata né dimostrata.
Peraltro, dagli atti risulta che l'Ufficio abbia regolarmente inoltrato la comunicazione di irregolarità a mezzo
PEC in data 29 ottobre 2021, circostanza che rende ulteriormente infondata la relativa doglianza.
Ne consegue l'infondatezza anche dell'eccezione di carenza di motivazione della cartella di pagamento, la quale reca l'indicazione degli importi richiesti, della causale della pretesa e del riferimento alla dichiarazione fiscale dalla quale la stessa origina, risultando pertanto idonea a consentire alla contribuente un'adeguata tutela difensiva, in coerenza con il principio secondo cui, in materia di liquidazione automatizzata, la motivazione può legittimamente risultare anche per relationem alla dichiarazione presentata.
È parimenti infondata la censura relativa all'omessa indicazione del tasso di interesse, poiché gli interessi applicati discendono direttamente da fonti normative e provvedimenti amministrativi di carattere generale, sicché non è richiesto che il relativo tasso sia analiticamente indicato nell'atto impositivo.
Quanto, infine, all'asserita adesione alla definizione agevolata c.d. rottamazione quater, la parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'accettazione dell'istanza da parte dell'Agente della riscossione, né dell'invio del conseguente piano di rateazione, presupposto indefettibile per il perfezionamento della procedura.
Non può, infatti, attribuirsi valore perfezionativo né alla mera presentazione dell'istanza né ai successivi solleciti, in difetto dell'atto di accoglimento e del piano di pagamento.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere rigettato, risultando assorbite e comunque superflue tutte le ulteriori questioni ed eccezioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata costituita in giudizio quantificate in euro 4.497,88 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.