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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/12/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4794/2025 VG R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Imbriani, come da mandato in Parte_1 atti e rappresentato e difeso dall'avv. Laura Indennidate, come da mandato in Parte_2 atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio).
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 15.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 18.6.1998;
- di aver generato tre figlie, attualmente maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 15.12.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime, con la precisazione che l'assegnazione della casa coniugale deve intendersi quale attribuzione della mera disponibilità, stante l'assenza di prole non autosufficiente:
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Cavallino in Via Martin Luther King n. 2 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata al sig. La sig.ra Parte_2
, previo consenso già ottenuto dalle figlie (condizione posta dal sig. Pt_1 Parte_2 per effettuare l'asporto), è autorizzata a ritirare dalla dimora coniugale i seguenti
[...] beni: aspirapolvere folletto, Bimby, i regali personali di compleanno, oggettistica presente nei mobili, le foto di famiglia e personali e una statua di TA IT in cartapesta. In accordo con la figlia la vetrina antica e il mobile antico verrà ritirato quando la figlia non dimorerà Per_1 più nell'abitazione di Cavallino.
3. I coniugi valutate le rispettive condizioni economiche e patrimoniali convengono di non prevedere alcun assegno di mantenimento a carico di ognuno in quanto economicamente indipendenti;
4. Le parti formulano invito a mantenere un rapporto di reciproco rispetto e favorire ed incentivare gli incontri, le visite e la frequentazione sia con le figlie che con i nipoti.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio e reiterata dalle parti nel corso del procedimento.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 18.6.1998 in
EN (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 18 parte II Serie A b) Ufficio 1 anno 1998, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
e) spese al definitivo.
Lecce, 19.12.2025 La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)