Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 9969 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
-appellante- contro
(c.f. con il proc. dom. avv.to Marco Sabbato, P_ C.F._1
delega in atti
-appellato- all'esito della discussione avvenuta all'udienza dell'11.4.2025 a mezzo di scambio di note scritte pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 6 d. lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L ha appellato la sentenza n. 5059/2018 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Salerno aveva accolto l'opposizione di avverso l'ordinanza P_
ingiunzione n. 8562/2018, emessa a suo carico dall' per la Controparte_2
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L. n. 241/1990.
Con un unico motivo di appello, parte ricorrente deduceva l'erroneità della decisione del giudice di prime cure rilevando che la sanzione di cui all'art. 110, comma 9 lett. f bis) del si configura come sanzione amministrativa e, come tale, soggiace CP_4
alla disciplina della L. n. 689/81 che prevede un procedimento speciale rispetto alla menzionata L. n. 241/90, così come confermato dalla Suprema Corte.
Quest'ultima, pronunciandosi a Sezioni Unite, aveva appunto statuito, con sentenza n.
9591/2006, il principio secondo cui “il termine previsto dall'art. 2, comma 3, della L.
241/90 per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è applicabile alle ordinanze
d'ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative, atteso il rapporto di specialità del procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 689/81 rispetto al procedimento amministrativo in generale disciplinato dalla legge 241/90”.
Nella medesima pronuncia, era stato precisato che, “in mancanza di uno specifico termine previsto dalla citata legge 689/81, l'unico termine applicabile resta quello quinquennale di prescrizione decorrente dalla commissione della violazione, come indicato dall'art. 28 della medesima legge”.
Sul presupposto del rispetto di tale termine atteso che, a fronte di una contestazione risalente al 29.1.2014, l'ordinanza opposta era stata notificata in data 12.2.2018,
l'appellante instava a che, in totale riforma della sentenza impugnata, l'opposizione avverso l'ordinanza de qua fosse respinta.
Costituitosi, l'opponente riproponeva tutti i motivi di opposizione già formulati in primo grado instando per la conferma della decisione impugnata.
Precisamente il resistente deduceva:
- l'inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione per violazione del principio del ne bis in idem e dell'art. 24 legge 24 novembre 1981, n. 689 in quanto fondata sui medesimi fatti oggetto del procedimento penale pendente a carico di avanti al P_
Tribunale di Salerno;
pagina 2 di 6 - l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione perché notificata fuori termine;
- la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per assenza di motivazione per mancata indicazione delle norme violate e mancata indicazione dei fatti giustificativi.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa all'udienza dell'11.4.2025 mediante lo scambio di note scritte.
L'appello è fondato e va accolto per aver il Giudice di primo grado fatto erronea applicazione al caso de quo del termine di cui all'art. 24 L. 241/1990 previsto per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Merita però preliminarmente precisare che con l'ordinanza ingiunzione per cui è causa erano state contestate al in qualità di titolare della ditta individuale P_
, giusto verbale di accertamento della Guardia di Finanza di Salerno del P_
29.1.2024, plurime violazioni dell'art. 110, comma 6, lettera a) con CP_4
applicazione della sanzione prevista dall'art. 110, comma 9 lett. f bis) TULPS.
Il predetto comma 9 lett. f bis) punisce con la sanzione da € 1.500 a € 15.000 per ciascun apparecchio “chiunque sul territorio nazionale distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni”.
Esso ha completato il quadro sanzionatorio delineato dal comma 9 che già puniva il gioco effettuato mediante apparecchi irregolari estendendolo al gioco effettuato mediante apparecchi regolari in luoghi non muniti delle prescritte autorizzazioni.
Ciò posto, nel fascicolo di primo grado è presente il decreto di citazione diretta a giudizio emesso a carico di dalla Procura della Repubblica presso il P_
Tribunale di Salerno (proc. pen. n. 1187/2014/21) con cui gli è stato contestato, in concorso con , il reato p.p. dagli artt. 110 c.p. e 4, commi 1, 2 e 4 bis, L. Persona_1
n. 401/1989 per aver esercitato abusivamente l'organizzazione di sommesse in assenza di concessione, autorizzazione o licenza, ed il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 17 TULPS per aver gestito l'esercizio di una sala scommesse in un locale all'uopo adibito in pagina 3 di 6 assenza di autorizzazione ex art. 88 TULPS.
Non ricorre quindi la pregiudizialità penale prevista dall'invocato art. 24 della Legge
n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative che siano presupposto logico giuridico del reato.
Invero, la connessione oggettiva di cui all'art. 24 della l. n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa, la quale assume, così, carattere pregiudiziale, rappresentandone l'antecedente logico necessario.
Ebbene, l'installazione degli apparecchi rinvenuti dalla GDF e privi delle prescritte autorizzazioni non costituisce l'antecedente logico del reato di esercizio abusivo dell'organizzazione di scommesse e gestione di una sala scommesse, visto che tali attività possono essere svolte anche a prescindere dalla installazione degli apparecchi de quibus (cioè di quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più
pagina 4 di 6 di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali, cfr. art. 110 comma 6 a) TULP).
Risulta richiamato impropriamente anche il principio del ne bis in idem il quale presuppone, in primis, l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto di due diversi procedimenti, intesa con coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta e, secondariamente, una sentenza irrevocabile di condanna emessa dal giudice penale, quest'ultima pacificamente non presente in atti.
Infine, l'ordinanza ingiunzione opposta contiene un chiaro prospetto in cui sono indicati (i) il codice identificativo dell'apparecchio; (ii) il tipo;
(iii) la norma violata;
(iv) la norma sanzionatoria (v) la condotta illecita;
(vi) la sanzione prevista, risultando così confutate anche le censure relative ad assenza di motivazione dell'atto amministrativo per mancata indicazione delle norme violate e mancata indicazione dei fatti giustificativi.
In definitiva, allora, va fatta applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza n. 9591/2006 e successivamente ribadito, per cui la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n.
35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.
Considerata poi la precisazione fornita dai giudici di legittimità per i quali resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine
pagina 5 di 6 di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dalla L. 24 novembre
1981, n. 689, art. 28: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione, nel caso in esame tale diritto non può dirsi prescritto per essere stata l'ordinanza opposta notificata in data 12.2.2018, cioè entro 5 anni dall'accertamento risalente al 29.1.2014.
Dunque, all'accoglimento dell'appello consegue il rigetto dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione in oggetto. P_
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo per i due gradi di giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 5059/2018 emessa dal Giudice di
Pace di Salerno e, per l'effetto, in totale riforma della stessa, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione P_
emessa dall' in data 6.12.2018 (notificata il Controparte_5
12.2.2018) prot. n. 8562/2018; condanna alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite P_
che si liquidano in € 1.990,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per il primo grado di giudizio ed in € 4.235,00 per compensi professionali, € 388,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per il secondo grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 15.4.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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