Articolo 22 della Legge 23 agosto 1993, n. 352
Articolo 21Articolo 23
Versione
28 settembre 1993
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Versione
11 settembre 1995
Art. 22. 1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 21, l'unita' sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' su tutto il territorio nazionale. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
Entrata in vigore il 11 settembre 1995