Art. 22. 1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalita' di cui all'articolo 21, l'unita' sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' su tutto il territorio nazionale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validita' su tutto il territorio nazionale. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , ha disposto (con l'art. 13) che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il presente articolo.