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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1208/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18392/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Garibaldi 5 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 442 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 442 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 442 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 442 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 698/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato l'avviso di accertamento TARI relativo agli anni 2018 – 2021 in quanto l'immobile per cui si procede, sito in Ardea, dal 18 aprile 2016 al 15 ottobre 2020 era stato sottoposto a sequestro penale e quindi non era nella disponibilità effettiva di parte ricorrente.
Si costituiva in giudizio la società concessionaria per la riscossione del Comune di Ardea, Municipio s.p.
a., per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto dal momento che:
1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 6551 del 9 marzo 2020 della sezione tributaria, ha evidenziato che il sequestro penale non costituisce, da sola, ragione sufficiente ad impedire la improduttività di rifiuti del bene sequestrato;
2. Con ciò si vuole dire che, in presenza di sequestro penale del bene produttivo di rifiuti, la presunzione d produttività di rifiuti deve essere superata mediante rigorosa dimostrazione, da parte del contribuente, circa “la perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551, cit.);
3. Ebbene una simile dimostrazione di perdita di fatto della disponibilità del bene è stata adeguatamente fornita dalla difesa di parte ricorrente laddove è stata depositata la relazione in data 20 novembre 2024 con cui l'amministratore giudiziario dell'immobile, nominato a suo tempo dall'autorità giudiziaria, ha confermato che dalla data del sequestro (18 aprile 2016) sino al 15 ottobre 2020 (data di riconsegna delle chiavi dell'appartamento in seguito a provvedimento di dissequestro del 12 maggio 2020) l'immobile potenzialmente foriero di produrre rifiuti non era stato concretamente nella disponibilità materiale della parte ricorrente.
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento TARI n. 442 del 23 ottobre 2024 in epigrafe indicato. Condanna l'intimata agenzia fiscale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 800 (ottocento/00), oltre IVA e CPA.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SANTINI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18392/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ardea - Via Garibaldi 5 00040 Ardea RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 442 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 442 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 442 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 442 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 698/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnato l'avviso di accertamento TARI relativo agli anni 2018 – 2021 in quanto l'immobile per cui si procede, sito in Ardea, dal 18 aprile 2016 al 15 ottobre 2020 era stato sottoposto a sequestro penale e quindi non era nella disponibilità effettiva di parte ricorrente.
Si costituiva in giudizio la società concessionaria per la riscossione del Comune di Ardea, Municipio s.p.
a., per chiedere il rigetto del gravame.
All'udienza del 26 gennaio 2026, la difesa di parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto dal momento che:
1. La Corte di cassazione, con sentenza n. 6551 del 9 marzo 2020 della sezione tributaria, ha evidenziato che il sequestro penale non costituisce, da sola, ragione sufficiente ad impedire la improduttività di rifiuti del bene sequestrato;
2. Con ciò si vuole dire che, in presenza di sequestro penale del bene produttivo di rifiuti, la presunzione d produttività di rifiuti deve essere superata mediante rigorosa dimostrazione, da parte del contribuente, circa “la perdita di fatto della disponibilità del bene in conseguenza del provvedimento dell'autorità giudiziaria” (Cass., 9 marzo 2020, n. 6551, cit.);
3. Ebbene una simile dimostrazione di perdita di fatto della disponibilità del bene è stata adeguatamente fornita dalla difesa di parte ricorrente laddove è stata depositata la relazione in data 20 novembre 2024 con cui l'amministratore giudiziario dell'immobile, nominato a suo tempo dall'autorità giudiziaria, ha confermato che dalla data del sequestro (18 aprile 2016) sino al 15 ottobre 2020 (data di riconsegna delle chiavi dell'appartamento in seguito a provvedimento di dissequestro del 12 maggio 2020) l'immobile potenzialmente foriero di produrre rifiuti non era stato concretamente nella disponibilità materiale della parte ricorrente.
Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto in epigrafe indicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento TARI n. 442 del 23 ottobre 2024 in epigrafe indicato. Condanna l'intimata agenzia fiscale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 800 (ottocento/00), oltre IVA e CPA.