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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4179/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice rel.
Dott. DO Ranieli Esperto
Dott. Enzo Larussa Esperto all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4179/2024 R.G., avente ad oggetto: danni per ritardata restituzione ex art. 1591 c.c.
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile speciale alle liti del
3.07.2024 per Notaio Apostille n. 91194, in calce al ricorso, Persona_1 dall'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri , presso il cui studio, sito in Soverato
(CZ), alla Via Mons. Carlo Amirante, n. 35, elettivamente domicilia
- PARTE RICORRENTE –
E
(C.F.: ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'azienda agricola “IL FRUTTETO DI CI O” (P.IVA.:
, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria P.IVA_2
pagina 1 di 12 difensiva di costituzione, dall'Avv. Vaiti Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Soverato (CZ), alla Via Giordano Bruno, n. 97
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi Parte_1
l'azienda Controparte_2 [...]
” , al fine di sentire accogliere le seguenti TR conclusioni: “Nel merito, intervenuta la cessazione del contratto di affitto alla data del 31.12.2018 per come statuito e dichiarato dalla sentenza n. 489 del
28.02.2024, passata in giudicato, per l'effetto, accertare e dichiarare che
l'Azienda di LU DO TR
( ) nato a [...] il [...], con sede in C.F._1
IM CH (CZ), località Pilacco, iscritta alla CCIAA di Catanzaro al R.E.A.
n. 169829, detiene i fondi di cui al contratto di affitto del 16.01.2009 sine titulo sin dal 01.01.2019, accertare e dichiarare che l'Azienda
[...]
di ( ) TR Controparte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], con sede in IM CH (CZ), località Pilacco, iscritta alla CCIAA di Catanzaro al R.E.A. n. 169829 è tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo e/o al risarcimento danni ex art. 1591 cod. civ., per l'effetto, condannare l'Azienda
[...]
di LU DO ( ) TR C.F._1 nato a [...] il [...], con sede in IM CH (CZ), località Pilacco, iscritta alla CCIAA di Catanzaro al R.E.A. n. 169829, al pagamento, nelle modalità previste dall'art.4 del contratto di affitto, dell'indennità di occupazione sine titulo e/o del risarcimento del danno […] per un totale complessivo di € 324.756,42 alla data del 31.08.2024, oltre €
5.697,92 mensili fino all'effettivo rilascio, ovvero in quella misura maggiore
e/o minore che risulterà all'esito del giudizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi ex art. 93 cpc.”
pagina 2 di 12 Parte ricorrente premetteva:
- di aver concesso in affitto alla “ Parte_2
, con contratto del 16.01.2009, registrato il 16.02.2009 al n.
[...]
731, serie 3, fondi rustici con varie denominazioni ubicati in Sant'Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ) e meglio identificati in ricorso;
- che il contratto era stato sottoscritto dalle parti in deroga alle norme vigenti ex L. n. 203/1982 con l'assistenza del rappresentante del
Sindacato Provinciale dei proprietari conduttori e del rappresentante del
Sindacato Provinciale Affittuari conduttori, per la durata di 10 anni sino al 31.12.2018, per un canone annuo di € 55.000,00 da pagarsi in due rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
- che, all'esito del giudizio instaurato con ricorso dell'odierna attrice, il
Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n.
489/2024, passata in giudicato, aveva dichiarato scaduto alla data del
31.12.2018 il contratto di affitto agrario, ordinato il rilascio dei terreni vuoti e liberi da persone o cose entro e non oltre il 10.11.2024 e dichiarato improponibile la domanda di pagamento di indennità di occupazione sine titulo poiché non preceduta da rituale tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che, pertanto, la aveva esperito il tentativo di conciliazione Parte_1 al fine di vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art. 1591 c.c., che si era concluso con la redazione di un verbale negativo.
Tanto premesso, la società ricorrente deduceva: che nessun dubbio sussisterebbe sulla validità ed efficacia del contratto di affitto in deroga oggetto del presente giudizio, come più volte dichiarato dalla giurisprudenza di legittimità ed in ogni caso statuito dalla richiamata sentenza del Tribunale di
Catanzaro; che l'affittuario era tenuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. al pagamento del corrispettivo convenuto dal 31.12.2018, data di scadenza del contratto, fino all'effettiva riconsegna dei fondi, comprensivo dell'aggiornamento secondo indici ISTAT e pari ad € 324.756,42 alla data del 31.08.2024, oltre € 5.697,92 mensili fino all'effettivo rilascio, ovvero alla misura accertata in corso di giudizio.
Per tali ragioni, rassegnava le conclusioni innanzi esposte. Parte_1
pagina 3 di 12 Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata in data
10.01.2025, si costituiva in giudizio , in qualità di Controparte_1 titolare dell'azienda agricola “ ”, il quale, in via TR preliminare, eccepiva l'incompetenza della Sezione Specializzata Agraria in favore del giudice ordinario, evidenziando che il presente giudizio non riguarderebbe il contratto di affitto agrario, la cui validità non è più in discussione, ma unicamente il risarcimento del danno ex art. 1591 c.c.
Eccepiva, inoltre: l'improponibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, assumendo che la procedura conciliativa richiesta in data 15.04.2024 si era svolta per un oggetto diverso, dal momento che il ricorrente aveva avanzato in quella sede la domanda di pagamento dell'inferiore importo di € 296.266,83; l'improponibilità del giudizio per mancata contestazione preventiva alla controparte dell'inadempimento ex art. 5 L. 203/1982.
Nel merito, il contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria P_ avversaria, deducendo di aver più volte manifestato alla società concedente la volontà di recedere anticipatamente dal contratto, ma di essere stato costretto a continuare a detenere i terreni a causa del comportamento non collaborativo della , la quale non aveva accettato la consegna dei fondi, neanche Parte_1 dopo lo spirare del termine contrattuale. Domandava, inoltre, la rideterminazione del canone secondo le previsioni di cui alla L. n. 203/1982 e in conformità ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
318 del 2002.
Deduceva, infine, che, a causa della mancata consegna dei terreni, dovuta al comportamento ostativo della ricorrente, la conduzione dei fondi gli aveva causato ingenti danni per migliorie, spese e perdite, quantificati in €
202.360,00, credito che chiedeva al Tribunale adito di accertare ed eccepiva in compensazione.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richieste, così provvedere: 1) In via preliminare dichiarare l'incompetenza della sezione specializzata agraria
a favore del Tribunale civile ordinario di Catanzaro;
2) in via preliminare
pagina 4 di 12 subordinata dichiarare l'improponibilità per mancato esperimento della necessaria ed obbligatoria conciliazione e/o per mancata contestazione preventiva ex art. 5 L. 203 del 1982; 3) Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda proposta dalla società ricorrente perché destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico;
4) In via di eccezione di compensazione si chiede la rideterminazione del canone di affitto già pagato e la sua rideterminazione secondo le previsioni dettate dalla legge;
5) In via di eccezione di compensazione, si chiede che l'On.le Collegio Voglia accertare e dichiarare che, a causa della mancata ripresa del fondo da parte della PT
l'azienda resistente è stata costretta all'attività di conduzione ordinaria
[...] del fondo con conseguenti esborsi economici per miglioramenti per Euro
76.960,00 (cfr. all. n. 8), e conseguendo perdite relativamente agli anni 2021,
2022 e 2023 per Euro 125.400,00 (cfr. all. n. 9) pari in totale ad Euro
202.360,00. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Dopo due rinvii dettati da esigenze dell'Ufficio, all'udienza del 25.06.2025, il
Collegio ha rinviato la causa per la decisione all'udienza odierna, nella quale i difensori delle parti hanno discusso la causa.
All'esito della camera di consiglio, la Sezione Specializzata Agraria ha pronunciato la presente sentenza, recante l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
***
La domanda formulata da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza per materia della
Sezione Specializzata Agraria adita.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Sul punto è sufficiente osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che appartiene alla cognizione delle Parte_3 la domanda di risarcimento dei danni da ritardata restituzione del fondo da parte dell'affittuario, a nulla rilevando la circostanza che tale domanda sia stata avanzata in un giudizio diverso e separato da quello avente ad oggetto la cessazione del rapporto agrario (cfr. Cass. n. 5486 del 1981; n. 2424 e n. 548 del 1978; n. 2390 del 1980; n. 8486/1990; ord. 10.08.2004, n. 15480).
pagina 5 di 12 Ed infatti, pur essendo ormai superata ogni questione circa l'esistenza o meno del contratto agrario, per essere stato giudizialmente accertato nel caso di specie che il contratto di affitto di fondi rustici stipulato dalle parti è scaduto in data 31.12.2018, il rapporto agrario comunque costituisce il presupposto logico-giuridico della causa petendi della domanda di risarcimento danni ex art. 1591 c.c. (Cass. civ., 10 agosto 2004, n. 15480).
Deve essere altresì rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal resistente per mancata corrispondenza tra l'oggetto del tentativo di conciliazione instaurato presso la Regione Calabria e l'oggetto della domanda giudiziale proposta dalla . Parte_1
In proposito assume parte resistente che, mentre con il tentativo di conciliazione la ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni per un importo pari ad € 296.266,86, viceversa con il presente ricorso la società concedente chiede la condanna al pagamento della maggiore somma di €
324.756,42.
L'eccezione risulta tuttavia palesemente infondata, come può evincersi dalla semplice lettura della comunicazione del 15.04.2024, nonché d el verbale redatto di fronte il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e
Forestazione, Settore 3, della Regione Calabria in data 19 giugno 2024 (cfr. all.ti 4-8 della produzione di parte ricorrente), da cui risulta che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione è stata inoltrata “per il mancato pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, per l'anno 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 […]”.
Orbene, la funzione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L.
203/1982 è quella di prevenire l'insorgere della lite mettendo le parti nella condizione di conoscere i termini essenziali della controversia al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della stessa. Non è pertanto necessario in sede conciliativa che la domanda risulti correttamente determinata, dovendo ritenersi sufficiente che le parti siano messe in condizioni di conoscere nei termini essenziali sia il petitum sostanziale che la causa petendi della pretesa.
Nel caso in esame, l'oggetto della domanda giudiziale - consistente nella condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dalla scadenza del contratto sino alla data di effettivo rilascio - risulta correttamente indicato pagina 6 di 12 nella domanda di conciliazione proposta ai sensi dell'art. 46 della legge n.
203/1982; inoltre, l'indicazione di un diverso importo nella richiesta di conciliazione è dovuta unicamente alla circostanza che l'istante ha quantificato, come pure ha fatto nell'atto introduttivo del presente giudizio, i canoni già maturati ed insoluti, chiedendo allo stesso tempo la condanna per quelli maturandi.
Pertanto, non sussiste alcuna divergenza tra l'oggetto del giudizio e quello della conciliazione e deve ritenersi che la richiesta formulata in via preventiva dalla costituisca valida condizione di proponibilità della presente Parte_1 domanda giudiziale.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda attorea in quanto non preceduta da formale contestazione dell'inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 L. n. 203/1982, atteso che la norma in questione si riferisce all'ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, mentre la stessa non trova applicazione nella diversa ipotesi, sussistente nel caso di specie, di domanda di risarcimento danni da ritardata restituzione ex art. 1591 c.c., avanzata in un separato giudizio a seguito dell'accoglimento della domanda di rilascio per scadenza del contratto.
Venendo al merito della domanda attorea, va premesso che l'articolo 1591 cod. civ. è norma applicabile non solo alle locazioni di immobili urbani, ma anche all'affitto di fondi rustici e che tale disposizione prevede la condanna dell'affittuario di fondo rustico in mora al risarcimento del danno, calcolato in via forfettaria rinviando al canone pattuito e prevedendo che l'obbligo dell'affittuario di corrispondere il corrispettivo convenuto permanga per tutto il tempo in cui egli rimane nella detenzione del bene fino al momento dell'effettiva riconsegna: la c.d. “indennità di occupazione” rappresenta una forma di risarcimento minimo, cioè una liquidazione forfettaria del danno prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, a prescindere dalla prova di un concreto danno subito dal concedente, ovvero una liquidazione automatica del danno, fondata su una presunzione - secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato - che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al creditore.
pagina 7 di 12 Ebbene, nel caso di specie, è stato accertato, con efficacia di giudicato, che il contratto di affitto oggetto di causa è scaduto in data 31.12.2018, mentre è incontestato che l'affittuario abbia continuato a detenere i fondi di esclusiva proprietà della sino al 20.12.2024 ed invece i terreni di cui la Parte_1 ricorrente era comproprietaria per la quota di 1/3 fino al 31.05.2025.
Parte ricorrente ha domandato il pagamento della somma ex art. 1591 c.c. dall'anno 2019 sino all'effettivo rilascio, per l'importo complessivo pari ad €
358.132,13 (cfr. note conclusive depositate dalla ricorrente in data
17.09.2025).
Come si è già detto, il resistente ha contrastato tale pretesa adducendo di aver offerto più volte, seppure in maniera non formale, la riconsegna dei fondi alla controparte, la quale avrebbe rifiutato in modo non giustificato la stessa.
Orbene, questo Collegio ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale per il quale, in ragione del tenore letterale dell'art. 1591 c.c., “il conduttore può evitare di essere costituito in mora anche a mezzo di un'offerta non formale al locatore che, se illegittimamente rifiutata da quest'ultimo, esclude la mora del conduttore nell'adempimento dell'obbligo di restituzione (cosicché per tale aspetto essa è parificabile all'offerta formale), e conseguentemente esclude per il conduttore l'obbligo di pagare al locatore il corrispettivo convenuto previsto dall'art. 1591 c.c. riferendosi - infatti - detta norma espressamente al
“conduttore in mora” (Cass. n. 6090/2002, nonché Cass. n. 2419/1999) . In altri termini, ancora, l'adozione da parte del conduttore di altre modalità di offerta di riconsegna dell'immobile locato (diverse, cioè, dall'offerta ex art.
1216 c.c.), purché serie, concrete e tempestive (aventi in questo caso valore di offerta reale non formale, ex art. 1220 c.c.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, è idonea ad evitare la mora del conduttore circa l'esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente
(Cass. n. 2419/1999)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2011, n. 1337) .
Nel caso di specie, parte resistente ha prodotto due missive inviate alla concedente dopo la scadenza del contratto. Nella prima (cfr. all. 5), si legge
“Approssimandosi la scadenza del contratto fissata improrogabilmente per il
31 dicembre 2018, comunica di volersi avvalere della clausola prevista
pagina 8 di 12 all'art.3, lettera a, del contratto e, quindi, fermo restando la risoluzione del contratto alla data concordata, di ritenere i fondi sino al 30 aprile 2019 al fine di raccogliere i frutti che attualmente sono sulle piante. Pertanto, con la presente, e fatto salvo quanto appena detto a proposito della cessazione del contratto, comunica che il rilascio dei fondi avverrà in data 1° maggio 2019.”
Nella seconda missiva, dopo aver affermato di non aver potuto riconsegnare l'immobile per l'assenza di persone incaricate dalla concedente, comunicava la volontà di proseguire nella coltivazione dei terreni, a condizione che gli fosse stata accordata una riduzione del canone in conformità ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 318 del 2002 (cfr. all. 6 della produzione di parte convenuta).
Da quanto precede, non può ritenersi provato che il resistente abbia in maniera seria e concreta offerto la riconsegna dei fondi, atteso che con la prima missiva si è limitato a comunicare di voler esercitare la facoltà di cui all'art. 3, lettera a) del contratto di affitto, mentre non vi è prova che, alla scadenza del termine del 30 aprile 2019, egli abbia tempestivamente contattato la concedente per concordare la riconsegna dei fondi.
Il ha altresì eccepito che, anche ai fini della d eterminazione P_ dell'indennità ex art. 1591 c.c., il canone debba essere rideterminato secondo le previsioni di cui alla L. n. 203/1982 e in conformità ai parametri stabiliti dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 318 del 2002.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, “Per effetto della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n.
318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto, disciplinate dall'art. 9 l. 3 maggio 1982 n. 203 e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti, ai sensi dell'art. 62 della legge n. 203 del 1982, a norma del r.d.l. 4 aprile 1939 n. 589, per cui il canone dovuto dalla parte conduttrice
è unicamente quello stabilito liberamente tra le parti o l'ultimo, giudizialmente accertato con sentenza passata in cosa giudicata anteriormente alla sentenza n. 318 del 2002; non è, pertanto, consentito al giudice — in attesa di un'eventuale nuova disciplina della materia —
pagina 9 di 12 determinare un canone equo in sostituzione di quello voluto dalle parti o definitivamente accertato dal giudice, anche se il canone così determinato
(pattiziamente o in forza di pronuncia passata in giudicato) non assicuri al concedente una remuneratività non irrisoria della rendita e all'affittuario la possibilità di esercizio dell'impresa con il contemperamento degli interessi reciproci.” (così Cass. Sez. VI – 3 ord. n. 8413 del 12/4/2011).
Tali principi hanno trovato conferma, negli anni successivi, in una giurisprudenza assolutamente pacifica, costante nell'affermare che deve ritenersi precluso al giudice sia l'esame, nel merito, di domande formulate ai sensi della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28, allorché dirette ad ottenere la restituzione di somme pagate dal conduttore oltre i “livelli massimi di equità”, sia l'esame di eventuali domande - comunque denominate - avanzate in forza della L. 12 giugno 1962, n. 567, art. 7 . (cfr. ord. n. 8413/2011).
Si è inoltre precisato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 9 e 62 L. 203 cit., le parti possono liberamente determinare il canone contrattuale, non dovendo ricorrere alle organizzazioni di categoria per evitare la nullità della relativa pattuizione, non essendo più prevista alcuna norma imperativa sul punto.
In virtù di quanto esposto, la domanda di risarcimento dei danni da ritardata restituzione dei fondi concessi in affitto ex art. 1591 c.c. deve essere accolta: in mancanza di specifica contestazione da parte del convenuto della correttezza dei calcoli effettuati, va ritenuto provato adeguatamente anche il quantum debeatur, come da prospetto allegato alle note conclusive di parte ricorrente depositate in data 17.09.2025 in cui parte attrice indica, in relazione a ciascun anno gli importi già versati e quelli ancora da corrispondere, applicando , come previsto in contratto, l'aggiornamento ISTAT.
Inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili dei canoni di occupazione sino al saldo.
Parte resistente ha infine chiesto il risarcimento del danno e l'indennità per i miglioramenti compiuti sui fondi (“…In via di eccezione di compensazione, si chiede che l'On.le Collegio Voglia accertare e dichiarare che, a causa della mancata ripresa del fondo da parte della l'azienda resistente è Parte_1 stata costretta all'attività di conduzione ordinaria del fondo con conseguenti
pagina 10 di 12 esborsi economici per miglioramenti per Euro 76.960,00 (cfr. all. n. 8), e conseguendo perdite relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 per Euro
125.400,00 (cfr. all. n. 9) pari in totale ad Euro 202.360,00.”), da porre in compensazione con l'eventuale suo debito.
Si tratta di una vera e propria domanda riconvenzionale volta ad accertare il credito della stessa convenuta e non limitata ad ottenere il rigetto della domanda attorea.
Tale domanda deve essere dichiarata improponibile in quanto la stessa non è stata preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della L. n.
203/1982.
Si rammenta, infatti, che in materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (cfr. Cass. Civ., n. 2046 del 29.1.2010).
L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che propone una domanda in via riconvenzionale per il solo fatto che essi sottopongano al giudice una domanda relativa ad una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza (cfr. Cass. Civ., n.
10017 del 24.6.2003) - in caso di domanda riconvenzionale sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale (Cass. civ. 2388/2002).
Orbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che la domanda formulata dal convenuto ampli il thema decidendum del giudizio, atteso che egli ha domandato al Tribunale l'accertamento del diritto all'indennità per migliorie e al risarcimento degli asseriti danni subiti a causa del protarsi della detenzione dei fondi.
Tale domanda va, pertanto, dichiarata improponibile.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento della domanda attorea, sono poste a carico di P_
, quale titolare dell'azienda agricola “
[...] TR
pagina 11 di 12 ” e, considerate la natura, il valore (€ 358.132,13, in base al P_ decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), come da nota spese, in complessivi €
7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad €
545,00, spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. MASSIMO ALESSANDRO GUALTIERI , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna P_
, quale titolare dell'azienda agricola “IL FRUTTETO DI
[...]
CI O”, al pagamento, in favore della società PT
, della complessiva somma di € 358.132,13, oltre interessi come in
[...] parte motiva;
- DICHIARA l'inammissibilità della domanda formulata da parte resistente per le ragioni indicate in parte motiva;
- ND , quale titolare dell'azienda agricola Controparte_1
“IL FRUTTETO DI CI OM ”, al pagamento, in favore della società , delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari a € 545,00 e spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. MASSIMO ALESSANDRO
GUALTIERI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ottavia Urto Dott.ssa Adele Ferraro
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Agraria
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice rel.
Dott. DO Ranieli Esperto
Dott. Enzo Larussa Esperto all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4179/2024 R.G., avente ad oggetto: danni per ritardata restituzione ex art. 1591 c.c.
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile speciale alle liti del
3.07.2024 per Notaio Apostille n. 91194, in calce al ricorso, Persona_1 dall'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri , presso il cui studio, sito in Soverato
(CZ), alla Via Mons. Carlo Amirante, n. 35, elettivamente domicilia
- PARTE RICORRENTE –
E
(C.F.: ), in qualità di titolare Controparte_1 C.F._1 dell'azienda agricola “IL FRUTTETO DI CI O” (P.IVA.:
, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla memoria P.IVA_2
pagina 1 di 12 difensiva di costituzione, dall'Avv. Vaiti Vincenzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Soverato (CZ), alla Via Giordano Bruno, n. 97
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.09.2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinnanzi Parte_1
l'azienda Controparte_2 [...]
” , al fine di sentire accogliere le seguenti TR conclusioni: “Nel merito, intervenuta la cessazione del contratto di affitto alla data del 31.12.2018 per come statuito e dichiarato dalla sentenza n. 489 del
28.02.2024, passata in giudicato, per l'effetto, accertare e dichiarare che
l'Azienda di LU DO TR
( ) nato a [...] il [...], con sede in C.F._1
IM CH (CZ), località Pilacco, iscritta alla CCIAA di Catanzaro al R.E.A.
n. 169829, detiene i fondi di cui al contratto di affitto del 16.01.2009 sine titulo sin dal 01.01.2019, accertare e dichiarare che l'Azienda
[...]
di ( ) TR Controparte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], con sede in IM CH (CZ), località Pilacco, iscritta alla CCIAA di Catanzaro al R.E.A. n. 169829 è tenuta al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo e/o al risarcimento danni ex art. 1591 cod. civ., per l'effetto, condannare l'Azienda
[...]
di LU DO ( ) TR C.F._1 nato a [...] il [...], con sede in IM CH (CZ), località Pilacco, iscritta alla CCIAA di Catanzaro al R.E.A. n. 169829, al pagamento, nelle modalità previste dall'art.4 del contratto di affitto, dell'indennità di occupazione sine titulo e/o del risarcimento del danno […] per un totale complessivo di € 324.756,42 alla data del 31.08.2024, oltre €
5.697,92 mensili fino all'effettivo rilascio, ovvero in quella misura maggiore
e/o minore che risulterà all'esito del giudizio, nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi ex art. 93 cpc.”
pagina 2 di 12 Parte ricorrente premetteva:
- di aver concesso in affitto alla “ Parte_2
, con contratto del 16.01.2009, registrato il 16.02.2009 al n.
[...]
731, serie 3, fondi rustici con varie denominazioni ubicati in Sant'Andrea
Apostolo dello Jonio (CZ) e meglio identificati in ricorso;
- che il contratto era stato sottoscritto dalle parti in deroga alle norme vigenti ex L. n. 203/1982 con l'assistenza del rappresentante del
Sindacato Provinciale dei proprietari conduttori e del rappresentante del
Sindacato Provinciale Affittuari conduttori, per la durata di 10 anni sino al 31.12.2018, per un canone annuo di € 55.000,00 da pagarsi in due rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
- che, all'esito del giudizio instaurato con ricorso dell'odierna attrice, il
Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n.
489/2024, passata in giudicato, aveva dichiarato scaduto alla data del
31.12.2018 il contratto di affitto agrario, ordinato il rilascio dei terreni vuoti e liberi da persone o cose entro e non oltre il 10.11.2024 e dichiarato improponibile la domanda di pagamento di indennità di occupazione sine titulo poiché non preceduta da rituale tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che, pertanto, la aveva esperito il tentativo di conciliazione Parte_1 al fine di vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art. 1591 c.c., che si era concluso con la redazione di un verbale negativo.
Tanto premesso, la società ricorrente deduceva: che nessun dubbio sussisterebbe sulla validità ed efficacia del contratto di affitto in deroga oggetto del presente giudizio, come più volte dichiarato dalla giurisprudenza di legittimità ed in ogni caso statuito dalla richiamata sentenza del Tribunale di
Catanzaro; che l'affittuario era tenuto ai sensi dell'art. 1591 c.c. al pagamento del corrispettivo convenuto dal 31.12.2018, data di scadenza del contratto, fino all'effettiva riconsegna dei fondi, comprensivo dell'aggiornamento secondo indici ISTAT e pari ad € 324.756,42 alla data del 31.08.2024, oltre € 5.697,92 mensili fino all'effettivo rilascio, ovvero alla misura accertata in corso di giudizio.
Per tali ragioni, rassegnava le conclusioni innanzi esposte. Parte_1
pagina 3 di 12 Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata in data
10.01.2025, si costituiva in giudizio , in qualità di Controparte_1 titolare dell'azienda agricola “ ”, il quale, in via TR preliminare, eccepiva l'incompetenza della Sezione Specializzata Agraria in favore del giudice ordinario, evidenziando che il presente giudizio non riguarderebbe il contratto di affitto agrario, la cui validità non è più in discussione, ma unicamente il risarcimento del danno ex art. 1591 c.c.
Eccepiva, inoltre: l'improponibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, assumendo che la procedura conciliativa richiesta in data 15.04.2024 si era svolta per un oggetto diverso, dal momento che il ricorrente aveva avanzato in quella sede la domanda di pagamento dell'inferiore importo di € 296.266,83; l'improponibilità del giudizio per mancata contestazione preventiva alla controparte dell'inadempimento ex art. 5 L. 203/1982.
Nel merito, il contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria P_ avversaria, deducendo di aver più volte manifestato alla società concedente la volontà di recedere anticipatamente dal contratto, ma di essere stato costretto a continuare a detenere i terreni a causa del comportamento non collaborativo della , la quale non aveva accettato la consegna dei fondi, neanche Parte_1 dopo lo spirare del termine contrattuale. Domandava, inoltre, la rideterminazione del canone secondo le previsioni di cui alla L. n. 203/1982 e in conformità ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
318 del 2002.
Deduceva, infine, che, a causa della mancata consegna dei terreni, dovuta al comportamento ostativo della ricorrente, la conduzione dei fondi gli aveva causato ingenti danni per migliorie, spese e perdite, quantificati in €
202.360,00, credito che chiedeva al Tribunale adito di accertare ed eccepiva in compensazione.
In virtù di quanto innanzi esposto, rassegnava le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig. Presidente del Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richieste, così provvedere: 1) In via preliminare dichiarare l'incompetenza della sezione specializzata agraria
a favore del Tribunale civile ordinario di Catanzaro;
2) in via preliminare
pagina 4 di 12 subordinata dichiarare l'improponibilità per mancato esperimento della necessaria ed obbligatoria conciliazione e/o per mancata contestazione preventiva ex art. 5 L. 203 del 1982; 3) Nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda proposta dalla società ricorrente perché destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico;
4) In via di eccezione di compensazione si chiede la rideterminazione del canone di affitto già pagato e la sua rideterminazione secondo le previsioni dettate dalla legge;
5) In via di eccezione di compensazione, si chiede che l'On.le Collegio Voglia accertare e dichiarare che, a causa della mancata ripresa del fondo da parte della PT
l'azienda resistente è stata costretta all'attività di conduzione ordinaria
[...] del fondo con conseguenti esborsi economici per miglioramenti per Euro
76.960,00 (cfr. all. n. 8), e conseguendo perdite relativamente agli anni 2021,
2022 e 2023 per Euro 125.400,00 (cfr. all. n. 9) pari in totale ad Euro
202.360,00. Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”
Dopo due rinvii dettati da esigenze dell'Ufficio, all'udienza del 25.06.2025, il
Collegio ha rinviato la causa per la decisione all'udienza odierna, nella quale i difensori delle parti hanno discusso la causa.
All'esito della camera di consiglio, la Sezione Specializzata Agraria ha pronunciato la presente sentenza, recante l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.
***
La domanda formulata da è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza per materia della
Sezione Specializzata Agraria adita.
L'eccezione è infondata e va rigettata.
Sul punto è sufficiente osservare che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che appartiene alla cognizione delle Parte_3 la domanda di risarcimento dei danni da ritardata restituzione del fondo da parte dell'affittuario, a nulla rilevando la circostanza che tale domanda sia stata avanzata in un giudizio diverso e separato da quello avente ad oggetto la cessazione del rapporto agrario (cfr. Cass. n. 5486 del 1981; n. 2424 e n. 548 del 1978; n. 2390 del 1980; n. 8486/1990; ord. 10.08.2004, n. 15480).
pagina 5 di 12 Ed infatti, pur essendo ormai superata ogni questione circa l'esistenza o meno del contratto agrario, per essere stato giudizialmente accertato nel caso di specie che il contratto di affitto di fondi rustici stipulato dalle parti è scaduto in data 31.12.2018, il rapporto agrario comunque costituisce il presupposto logico-giuridico della causa petendi della domanda di risarcimento danni ex art. 1591 c.c. (Cass. civ., 10 agosto 2004, n. 15480).
Deve essere altresì rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dal resistente per mancata corrispondenza tra l'oggetto del tentativo di conciliazione instaurato presso la Regione Calabria e l'oggetto della domanda giudiziale proposta dalla . Parte_1
In proposito assume parte resistente che, mentre con il tentativo di conciliazione la ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni per un importo pari ad € 296.266,86, viceversa con il presente ricorso la società concedente chiede la condanna al pagamento della maggiore somma di €
324.756,42.
L'eccezione risulta tuttavia palesemente infondata, come può evincersi dalla semplice lettura della comunicazione del 15.04.2024, nonché d el verbale redatto di fronte il Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e
Forestazione, Settore 3, della Regione Calabria in data 19 giugno 2024 (cfr. all.ti 4-8 della produzione di parte ricorrente), da cui risulta che la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione è stata inoltrata “per il mancato pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo, per l'anno 2019,
2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 […]”.
Orbene, la funzione del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla L.
203/1982 è quella di prevenire l'insorgere della lite mettendo le parti nella condizione di conoscere i termini essenziali della controversia al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della stessa. Non è pertanto necessario in sede conciliativa che la domanda risulti correttamente determinata, dovendo ritenersi sufficiente che le parti siano messe in condizioni di conoscere nei termini essenziali sia il petitum sostanziale che la causa petendi della pretesa.
Nel caso in esame, l'oggetto della domanda giudiziale - consistente nella condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dalla scadenza del contratto sino alla data di effettivo rilascio - risulta correttamente indicato pagina 6 di 12 nella domanda di conciliazione proposta ai sensi dell'art. 46 della legge n.
203/1982; inoltre, l'indicazione di un diverso importo nella richiesta di conciliazione è dovuta unicamente alla circostanza che l'istante ha quantificato, come pure ha fatto nell'atto introduttivo del presente giudizio, i canoni già maturati ed insoluti, chiedendo allo stesso tempo la condanna per quelli maturandi.
Pertanto, non sussiste alcuna divergenza tra l'oggetto del giudizio e quello della conciliazione e deve ritenersi che la richiesta formulata in via preventiva dalla costituisca valida condizione di proponibilità della presente Parte_1 domanda giudiziale.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda attorea in quanto non preceduta da formale contestazione dell'inadempimento ai sensi del comma 3 dell'art. 5 L. n. 203/1982, atteso che la norma in questione si riferisce all'ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento, mentre la stessa non trova applicazione nella diversa ipotesi, sussistente nel caso di specie, di domanda di risarcimento danni da ritardata restituzione ex art. 1591 c.c., avanzata in un separato giudizio a seguito dell'accoglimento della domanda di rilascio per scadenza del contratto.
Venendo al merito della domanda attorea, va premesso che l'articolo 1591 cod. civ. è norma applicabile non solo alle locazioni di immobili urbani, ma anche all'affitto di fondi rustici e che tale disposizione prevede la condanna dell'affittuario di fondo rustico in mora al risarcimento del danno, calcolato in via forfettaria rinviando al canone pattuito e prevedendo che l'obbligo dell'affittuario di corrispondere il corrispettivo convenuto permanga per tutto il tempo in cui egli rimane nella detenzione del bene fino al momento dell'effettiva riconsegna: la c.d. “indennità di occupazione” rappresenta una forma di risarcimento minimo, cioè una liquidazione forfettaria del danno prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell'immobile, a prescindere dalla prova di un concreto danno subito dal concedente, ovvero una liquidazione automatica del danno, fondata su una presunzione - secondo cui esso deve essere almeno pari al canone precedentemente pagato - che non ammette prova contraria, se non in senso più favorevole al creditore.
pagina 7 di 12 Ebbene, nel caso di specie, è stato accertato, con efficacia di giudicato, che il contratto di affitto oggetto di causa è scaduto in data 31.12.2018, mentre è incontestato che l'affittuario abbia continuato a detenere i fondi di esclusiva proprietà della sino al 20.12.2024 ed invece i terreni di cui la Parte_1 ricorrente era comproprietaria per la quota di 1/3 fino al 31.05.2025.
Parte ricorrente ha domandato il pagamento della somma ex art. 1591 c.c. dall'anno 2019 sino all'effettivo rilascio, per l'importo complessivo pari ad €
358.132,13 (cfr. note conclusive depositate dalla ricorrente in data
17.09.2025).
Come si è già detto, il resistente ha contrastato tale pretesa adducendo di aver offerto più volte, seppure in maniera non formale, la riconsegna dei fondi alla controparte, la quale avrebbe rifiutato in modo non giustificato la stessa.
Orbene, questo Collegio ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale per il quale, in ragione del tenore letterale dell'art. 1591 c.c., “il conduttore può evitare di essere costituito in mora anche a mezzo di un'offerta non formale al locatore che, se illegittimamente rifiutata da quest'ultimo, esclude la mora del conduttore nell'adempimento dell'obbligo di restituzione (cosicché per tale aspetto essa è parificabile all'offerta formale), e conseguentemente esclude per il conduttore l'obbligo di pagare al locatore il corrispettivo convenuto previsto dall'art. 1591 c.c. riferendosi - infatti - detta norma espressamente al
“conduttore in mora” (Cass. n. 6090/2002, nonché Cass. n. 2419/1999) . In altri termini, ancora, l'adozione da parte del conduttore di altre modalità di offerta di riconsegna dell'immobile locato (diverse, cioè, dall'offerta ex art.
1216 c.c.), purché serie, concrete e tempestive (aventi in questo caso valore di offerta reale non formale, ex art. 1220 c.c.), sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, è idonea ad evitare la mora del conduttore circa l'esecuzione della sua prestazione e a produrre ogni altro effetto connesso alla dichiarazione di volontà da lui espressa sostanzialmente
(Cass. n. 2419/1999)” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2011, n. 1337) .
Nel caso di specie, parte resistente ha prodotto due missive inviate alla concedente dopo la scadenza del contratto. Nella prima (cfr. all. 5), si legge
“Approssimandosi la scadenza del contratto fissata improrogabilmente per il
31 dicembre 2018, comunica di volersi avvalere della clausola prevista
pagina 8 di 12 all'art.3, lettera a, del contratto e, quindi, fermo restando la risoluzione del contratto alla data concordata, di ritenere i fondi sino al 30 aprile 2019 al fine di raccogliere i frutti che attualmente sono sulle piante. Pertanto, con la presente, e fatto salvo quanto appena detto a proposito della cessazione del contratto, comunica che il rilascio dei fondi avverrà in data 1° maggio 2019.”
Nella seconda missiva, dopo aver affermato di non aver potuto riconsegnare l'immobile per l'assenza di persone incaricate dalla concedente, comunicava la volontà di proseguire nella coltivazione dei terreni, a condizione che gli fosse stata accordata una riduzione del canone in conformità ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 318 del 2002 (cfr. all. 6 della produzione di parte convenuta).
Da quanto precede, non può ritenersi provato che il resistente abbia in maniera seria e concreta offerto la riconsegna dei fondi, atteso che con la prima missiva si è limitato a comunicare di voler esercitare la facoltà di cui all'art. 3, lettera a) del contratto di affitto, mentre non vi è prova che, alla scadenza del termine del 30 aprile 2019, egli abbia tempestivamente contattato la concedente per concordare la riconsegna dei fondi.
Il ha altresì eccepito che, anche ai fini della d eterminazione P_ dell'indennità ex art. 1591 c.c., il canone debba essere rideterminato secondo le previsioni di cui alla L. n. 203/1982 e in conformità ai parametri stabiliti dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 318 del 2002.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, “Per effetto della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. n.
318 del 2002, sono divenute prive di effetti sia le tabelle per il canone di equo affitto, disciplinate dall'art. 9 l. 3 maggio 1982 n. 203 e dalle norme da questo richiamate, sia, ai fini della quantificazione del canone stesso, i redditi dominicali stabiliti, ai sensi dell'art. 62 della legge n. 203 del 1982, a norma del r.d.l. 4 aprile 1939 n. 589, per cui il canone dovuto dalla parte conduttrice
è unicamente quello stabilito liberamente tra le parti o l'ultimo, giudizialmente accertato con sentenza passata in cosa giudicata anteriormente alla sentenza n. 318 del 2002; non è, pertanto, consentito al giudice — in attesa di un'eventuale nuova disciplina della materia —
pagina 9 di 12 determinare un canone equo in sostituzione di quello voluto dalle parti o definitivamente accertato dal giudice, anche se il canone così determinato
(pattiziamente o in forza di pronuncia passata in giudicato) non assicuri al concedente una remuneratività non irrisoria della rendita e all'affittuario la possibilità di esercizio dell'impresa con il contemperamento degli interessi reciproci.” (così Cass. Sez. VI – 3 ord. n. 8413 del 12/4/2011).
Tali principi hanno trovato conferma, negli anni successivi, in una giurisprudenza assolutamente pacifica, costante nell'affermare che deve ritenersi precluso al giudice sia l'esame, nel merito, di domande formulate ai sensi della L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28, allorché dirette ad ottenere la restituzione di somme pagate dal conduttore oltre i “livelli massimi di equità”, sia l'esame di eventuali domande - comunque denominate - avanzate in forza della L. 12 giugno 1962, n. 567, art. 7 . (cfr. ord. n. 8413/2011).
Si è inoltre precisato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 9 e 62 L. 203 cit., le parti possono liberamente determinare il canone contrattuale, non dovendo ricorrere alle organizzazioni di categoria per evitare la nullità della relativa pattuizione, non essendo più prevista alcuna norma imperativa sul punto.
In virtù di quanto esposto, la domanda di risarcimento dei danni da ritardata restituzione dei fondi concessi in affitto ex art. 1591 c.c. deve essere accolta: in mancanza di specifica contestazione da parte del convenuto della correttezza dei calcoli effettuati, va ritenuto provato adeguatamente anche il quantum debeatur, come da prospetto allegato alle note conclusive di parte ricorrente depositate in data 17.09.2025 in cui parte attrice indica, in relazione a ciascun anno gli importi già versati e quelli ancora da corrispondere, applicando , come previsto in contratto, l'aggiornamento ISTAT.
Inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili dei canoni di occupazione sino al saldo.
Parte resistente ha infine chiesto il risarcimento del danno e l'indennità per i miglioramenti compiuti sui fondi (“…In via di eccezione di compensazione, si chiede che l'On.le Collegio Voglia accertare e dichiarare che, a causa della mancata ripresa del fondo da parte della l'azienda resistente è Parte_1 stata costretta all'attività di conduzione ordinaria del fondo con conseguenti
pagina 10 di 12 esborsi economici per miglioramenti per Euro 76.960,00 (cfr. all. n. 8), e conseguendo perdite relativamente agli anni 2021, 2022 e 2023 per Euro
125.400,00 (cfr. all. n. 9) pari in totale ad Euro 202.360,00.”), da porre in compensazione con l'eventuale suo debito.
Si tratta di una vera e propria domanda riconvenzionale volta ad accertare il credito della stessa convenuta e non limitata ad ottenere il rigetto della domanda attorea.
Tale domanda deve essere dichiarata improponibile in quanto la stessa non è stata preceduta dal tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della L. n.
203/1982.
Si rammenta, infatti, che in materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (cfr. Cass. Civ., n. 2046 del 29.1.2010).
L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sussiste a carico dell'attore che agisce in giudizio e del convenuto che propone una domanda in via riconvenzionale per il solo fatto che essi sottopongano al giudice una domanda relativa ad una controversia agraria, a prescindere dalla relativa fondatezza (cfr. Cass. Civ., n.
10017 del 24.6.2003) - in caso di domanda riconvenzionale sempre che per effetto della nuova domanda venga ampliato l'ambito della controversia rispetto a quello interessato dal tentativo di conciliazione svolto in relazione alla domanda principale (Cass. civ. 2388/2002).
Orbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che la domanda formulata dal convenuto ampli il thema decidendum del giudizio, atteso che egli ha domandato al Tribunale l'accertamento del diritto all'indennità per migliorie e al risarcimento degli asseriti danni subiti a causa del protarsi della detenzione dei fondi.
Tale domanda va, pertanto, dichiarata improponibile.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, stante l'accoglimento della domanda attorea, sono poste a carico di P_
, quale titolare dell'azienda agricola “
[...] TR
pagina 11 di 12 ” e, considerate la natura, il valore (€ 358.132,13, in base al P_ decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022), come da nota spese, in complessivi €
7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad €
545,00, spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. MASSIMO ALESSANDRO GUALTIERI , dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata Agraria, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda attorea e, per l'effetto, condanna P_
, quale titolare dell'azienda agricola “IL FRUTTETO DI
[...]
CI O”, al pagamento, in favore della società PT
, della complessiva somma di € 358.132,13, oltre interessi come in
[...] parte motiva;
- DICHIARA l'inammissibilità della domanda formulata da parte resistente per le ragioni indicate in parte motiva;
- ND , quale titolare dell'azienda agricola Controparte_1
“IL FRUTTETO DI CI OM ”, al pagamento, in favore della società , delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1
7.616,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari a € 545,00 e spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. MASSIMO ALESSANDRO
GUALTIERI, dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ottavia Urto Dott.ssa Adele Ferraro
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