Articolo 3 della Legge 17 ottobre 1961, n. 1038
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 ottobre 1961
Art. 3.
L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto e' cosi' modificato:
"Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie".
Entrata in vigore il 19 ottobre 1961
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