Versione
19 ottobre 1961
19 ottobre 1961
Art. 3.
L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto e' cosi' modificato:
"Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie".
L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto e' cosi' modificato:
"Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Arezzo, sentenza 19/07/2022, n. 152Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio OL, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (ai sensi dell'art. 429 c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 145/2021 r.g. promossa da Parte_1 (c.f. C.F._1 ), rappresentata e difesa dall'avv. ROBERTA RANDELLINI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO, 41 52100 AREZZO ITALIA presso il difensore avv. ROBERTA RANDELLINI RICORRENTE nei confronti di …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 37 D.P.R. 797/1955·
- decadenza azione giudiziaria·
- prescrizione previdenziale·
- obbligo di anticipazione datore di lavoro·
- art. 2116 c.c.·
- assegno al nucleo familiare·
- legittimazione passiva·
- giurisprudenza decadenza previdenziale