Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/05/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 9901/2024 promossa da:
ass. avv. FRACON FABIO e avv. GHERNER MAURO MARIA Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti DE GIOSA ALBERTO Controparte_1
MARIA e GERARDI GIUSEPPE
- PARTE CONVENUTA –
ass. avv.ta CP_2 Controparte_3
ass. avv.ta GIORDANINO Cristina
[...]
-TERZI CHIAMATI-
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. il ricorrente, nel presente giudizio, ha proposto opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 11080202300003322000, fascicolo n.
2023/000027916, notificata in data 28/10/2023 da , chiedendo l'intervenuta CP_4
prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 11020020040892980000, notificata il 2 ottobre 2004, su ruolo emesso dall' , sede di Moncalieri, relativo a premi e sanzioni per l'anno 2001; CP_3
2.
11020020206112841000, notificata il 11 gennaio 2005, su ruolo emesso da , CP_2
sede di Moncalieri, relativo a contributi, sanzioni e relativi interessi per gli anni 1999,
2000 e 2001;
3.
1
sede di Moncalieri, per premi e sanzioni per l'anno 2002;
4.
11020040026183477000, notificata il 16 novembre 2004, su ruolo emesso da , CP_2
sede di Moncalieri, per contributi e somme aggiuntive per l'anno 2002;
5.
11020040045255252000, notificata il 16 ottobre 2004, su ruolo emesso da , CP_3
sede di Rivoli, per premi e sanzioni anno 2001;
6.
11020040055747268000, notificata il 16 novembre 2004, su ruolo emesso da , CP_2
sede di Moncalieri, per contributi e somma aggiuntive anni 2201 e 2002;
7.
11020040159243433000, notificata il 1 giugno 2005, su ruolo emesso da , CP_3
sede di Rivoli, per premi e sanzioni anni 1999, 2000, 2001, 2003 e 2004;
8.
11020050000835708000, notificata il 6 settembre 2005, su ruolo emesso da , CP_2
sede di Moncalieri, per contributi e somma aggiuntive anni 1999, 2002 e 2003;
9.
11020060000874709000, notificata il 22 dicembre 2006, su ruolo emesso da , CP_2
sede di Moncalieri, per contributi e somma aggiuntive anni 2003 e 2004;
10.
11020060006082204000, notificata il 22 dicembre 2006, per una parte su ruolo emesso da , sede di Torino Collegno, per contributi e somme aggiuntive anni CP_2
2002, 2003 e 2004;
11.
11020070014379605000, notificata il 23 febbraio 2008, su ruolo emesso da
, già Parte_2 Parte_3
, per sanzioni ed interessi relativi all'anno 2004;
[...]
12.
11020070000853660000, notificata il 31 luglio 2007, per una parte su ruolo emesso da , sede di Torino Collegno, per contributi e somme aggiuntive anno 2003; CP_2
13.
2 11020070053122387000, notificata il 12 marzo 2008, per un parte su ruolo emesso da , sede di Rivoli, per premi e sanzioni anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007; CP_3
2. il ricorrente, dato atto che pende una procedura esecutiva presso terzi promossa da
(ora ), preceduta da preavviso notificato Controparte_5 Controparte_1
al debitore in data 24.6.2016, attivata in forza di una serie di cartelle esattoriali, alcune oggetto del presente giudizio, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle 13 cartelle di pagamento sopra elencate;
3.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, e, quanto CP_4 all'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle oggetto del presente giudizio, ha dedotto di aver notificato al debitore, prima dell'atto opposto, numerosi atti interruttivi, specificamente indicati e documentalmente provati, avverso i quali il ricorrente non ha spiegato opposizione, nonostante una eventuale prescrizione quinquennale dei crediti fosse maturata già al momento della notifica della prima intimazione di pagamento (24.1.2014);
4.
CP_ a seguito di chiamata in giudizio ex art. 102 c.p.c. si sono costituiti in giudizio l e l;
CP_3
CP_ l ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla cartella di pagamento n. 11020070014379605000 e l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell'interesse ad agire nonché per intervenuta decadenza ex art. 24 comma 5 del dlgs 46/1999; nel merito ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
l ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza del requisito dell'interesse CP_3
ad agire e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto;
5.
CP_ preliminarmente deve essere accertato il difetto di legittimazione passiva dell e dell riguardo alla cartella di pagamento n. 11020070014379605000, notificata CP_3
in data 23/02/2008 sul ruolo emesso da Parte_2
già per sanzioni interessi relativi all'anno Parte_3
2004;
6.
3 l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza del requisito dell'interesse ad agire è infondata;
premesso che l'impugnativa del preavviso di fermo è azione di accertamento negativo delle pretese creditorie in tal modo avanzate (cfr. Cass. S.U. n.
10.261/2018), è indubitabile la sussistenza dell'interesse dell'attore ad ottenere la declaratoria di inibizione all'iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso (cfr. Cass. n. 7756/2020);
7. parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 24 del dlgs 46/1999: l'intangibilità del credito previdenziale derivante dalla mancata opposizione del ruolo nel termine decadenziale di 40/20 giorni non preclude infatti all'interessato la possibilità di fare valere eventuali fatti estintivi del credito controverso (come nella specie la prescrizione) verificatisi successivamente alla scadenza del termine previsto per l'impugnativa delle cartelle esattoriali/avvisi di addebito, sia attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. sia impugnando l'atto prodromico all'esecuzione forzata;
8. venendo a trattare del merito dell'opposizione, atteso che è incontestato che le 13 cartelle di pagamento oggetto di causa siano state tutte notificate tra il 2/10 2004 e il
12/3/2008 e che i primi atti interruttivi della prescrizione dei crediti portati da ciascun atto impositivo, allegati e documentati da sub doc. 3, risalgano all'anno 2014, CP_4
tutti i crediti portati dagli atti impugnati risultavano già prescritti, essendo decorsi oltre
5 anni dalle rispettive date di notifica;
le intimazioni di pagamento notificate al ricorrente nel 2014, diversamente da quanto sostenuto da , pur essendo astrattamente valide ai fini dell'interruzione della CP_4
prescrizione, essendo intervenute quando si era già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge (nella specie, come già detto, 5 anni), non producono alcun effetto interruttivo, pur non essendo state impugnate dal ricorrente;
9.
n conclusione, in base a tutto quanto sin qui esposto, deve essere accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle 13 cartelle esattoriali elencate al
4 paragrafo 1, di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
11080202300003322000, fascicolo n. 2023/000027916;
10.
, in ragione della sua soccombenza, deve essere condannata a rimborsare al CP_4
ricorrente le spese di lite liquidate ai sensi del D. M. 55/2014 come da dispositivo in calce;
sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese di lite tra il ricorrente e i due enti impositori, in quanto l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli atti impugnati è interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione;
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,
CP_ dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di con riguardo alla cartella CP_3
di pagamento n. 11020070014379605000; accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 11020020040892980000;
2. 11020020206112841000;
3. 11020030020738045000;
4. 11020040026183477000;
5. 11020040045255252000;
6. 11020040055747268000;
7. 11020040159243433000;
8. 11020050000835708000;
9.11020060000874709000;
10. 11020060006082204000;
11. 11020070014379605000;
12. 11020070000853660000;
13. 11020070053122387000; condanna a rimborsare al ricorrente le spese di Controparte_6
lite, che liquida in euro 6580 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
5 Torino, 6/5/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
6