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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/11/2025, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2597 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Maniaci Andrea;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Reina Maria Concetta;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 17.02.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 21.12.1990 a Palermo, unione dalla quale è nata, in data CP_1
26.08.1998, la figlia , ha esposto di essersi separato con sentenza Per_1 non definitiva del Tribunale di Palermo n. 4885-2018 e che la sentenza del medesimo Tribunale n. 3361-2021, definitivamente pronunciando sulla se- parazione, aveva assegnato la casa coniugale alla moglie e posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla stessa la somma mensile di 350,00 euro, a ti- tolo di assegno di mantenimento, e la somma mensile di 300,00 euro, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia . Per_1
Il medesimo ha chiesto, pertanto, che in questa sede venisse pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo altresì l'esclusione degli obblighi di mantenimento verso la moglie e la figlia.
A fondamento della richiesta in ultimo citata, il ricorrente ha addotto di non poter più adempiere agli obblighi previsti in sede di separazione a causa delle elevate spese che lo stesso è tenuto mensilmente a sostenere, quali ca- none di locazione, posto auto, utenze, e che, comunque, la moglie è dotata capacità lavorativa. Rispetto al mantenimento della figlia , il ricor- Per_1 rente ha rappresentato che la stessa ha terminato il ciclo di studi ed è ormai economicamente indipendente.
2. La resistente , costituitasi in giudizio con comparsa de- CP_1 positata il 20.06.2023, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo tuttavia che venisse disposto in suo fa- vore: un assegno divorzile pari a 600 euro mensili, oltre ad un contributo ag- giuntivo di 300 euro mensili per far fronte al canone di locazione – dal mo- mento che la casa coniugale è stata sottoposta a procedura esecutiva e ven- duta all'asta a causa del mancato pagamento, da parte del ricorrente, dei re- lativi ratei di mutuo -; un assegno per il mantenimento della figlia, maggio- renne ma non ancora economicamente autosufficiente, pari a 300 euro men- sili, oltre al 70% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento dell' indi- pendenza economica.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 30.6.2023, il Presidente, con ordinanza del 7.7.2023, ha rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore confermando le condizioni stabilite in
- 2 - sede di separazione.
4. Con sentenza non definitiva del 16.10.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con ordinanza di pari data, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore per espletare gli accertamenti necessari alla completa definizione del giudizio.
Per il prosieguo, il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte le ulteriori richie- ste istruttorie articolate dalle medesime, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 16.10.2024).
Infine, all'udienza del 9.6.2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti con- clusivi.
4. Sulle richieste istruttorie.
In primo luogo, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza del
16.10.2024 in punto di rigetto delle richieste istruttorie articolate dalle parti con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. e reiterate nelle memorie di precisazione delle conclusioni.
Difatti, si ribadisce quanto già osservato in ordine alla inammissibilità del- la richiesta di esibizione formulata genericamente dal ricorrente nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. (“Ordina- re ex art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conti della sig.ra CP_2
[...
al fine di quantificare le somme percepite per l'attività lavorativa “a proget- to”), alla superfluità dell'interrogatorio formale del ricorrente, articolato dalla resistente nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c., in quanto vertente su circostanze, in parte, pacifiche e, in altra parte, irrilevanti ai fini della decisione.
Deve altresì rilevarsi l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti prodotti dalla resistente unitamente alle comparse conclusio- CP_1 nali ovvero, rispettivamente, in data 8.09.2025 e 11.09.2025 (contratto di lo- cazione e certificazione reddituale del triennio 2021-2023), atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illu- strare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente in-
- 3 - trodurre nuovi temi d'indagine.
È noto, infatti, che la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord.
12.1.2012, n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contrad- dittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di preci- sazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di documentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto com- ma, c.p.c.
Nel caso di specie, si tratta di documenti formati in data anteriore a quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni e che, pertanto, avrebbero do- vuto essere depositati entro quel termine inderogabile.
5. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione della sentenza non definitiva n. 4950/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che la figlia della coppia, CP_2
è nata il [...] ed è, dunque, ampiamente maggiorenne.
[...]
7. Assegnazione della casa coniugale
Del pari, nessuna statuizione deve essere adottata rispetto all'assegnazione della casa coniugale, in considerazione del fatto che, in base alle emergenze processuali, risulta che la stessa è stata sottoposta a proce- dura esecutiva e venduta all'asta a seguito dell'omesso pagamento dei dei ra- tei di mutuo da parte del ricorrente (cfr. comparsa di costituzione depositata il 20.6.2023 e all. n. 9 alla memoria di parte resistente depositata in data
22.3.2024).
8. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande aventi contenuto economico.
8.1 Assegno divorzile
- 4 - Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art. 5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell' an e del quantum dello stesso - al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui
- 5 - parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il
- 6 - parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div., come precedentemente esposti.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, e par- tendo dall'analisi della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, si os- serva che il ricorrente ha dedotto di essere dipendente della società AMAT
Palermo s.p.a. e di percepire uno stipendio di circa 1.815 euro al mese, red- dito con cui provvede alle seguenti spese documentate: 600 euro mensili per il canone di locazione;
105 euro mensili per il condominio;
50 euro bimestrali per l'acqua e 75 euro mensili per il parcheggio dell'auto.
Dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorrente ha percepi- to: per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo di euro 35.710,86 – con rite- nute totali (imposta netta e addizionali IRPEF) pari a euro 7.685,99 -; per l'anno di imposta 2023, un reddito lordo di euro 32.848,06 - con ritenute to- tali (imposta netta e addizionali IRPEF) pari a 6.315,76 euro;
per l'anno di imposta 2024, un reddito lordo di euro 34.353,05 - con ritenute totali (impo-
- 7 - sta netta e addizionali IRPEF) pari a 6.793,82 euro (si vedano Certificazioni
Uniche 2023, 2024 e 2025 depositate il 4.6.2025).
Dai suddetti dati si ricava la percezione, da parte del ricorrente, un reddito mensile superiore a quello, di 1.815 euro, dichiarato nei propri scritti difen- sivi, ovvero un reddito netto mensile medio pari a:
2.335 euro per il 2022,
2.211 euro per il 2023 e 2.297 euro per il 2024.
Inoltre, come emerso dagli atti processuali, il ricorrente non provvede più al pagamento del mutuo della casa coniugale sita in Torretta, via Monte Co- lumbrina n. 9 che, in sede di separazione, era stata assegnata alla resistente per convivervi insieme alla figlia e, quindi, pur a fronte delle spese mensili ordinarie che lo stesso, così come la ricorrente, deve affrontare per la nuova abitazione e le utenze, non risulta essersi verificato alcun peggioramento del- la sua situazione economico-reddituale rispetto al momento in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale.
Dall'analisi delle buste paga del 2025, depositate da parte ricorrente, ri- sultano piuttosto delle detrazioni stipendiali (si vedano allegati nn. 1, 2 e 3 depositati il 4.6.2025) indicate con le voci “italcredi cessioni”, “addebiti di- versi d” ed “addebiti diversi s”, per un totale di circa euro 700 mensili, vero- similmente riconducibili alla stipula di contratti di finanziamento, rispetto ai quali però la parte in esame ha omesso qualsivoglia deduzione e, pertanto, non è possibile tenerne conto ai fini della decisione.
Altro dato da tenere in considerazione, nell'analisi della situazione econo- mica del ricorrente, come pure opportunamente evidenziato dalla difesa della controparte, è la dedotta convivenza dello stesso con una nuova compagna, tale sig.ra . In mancanza di alcuna allegazione contraria al Persona_2 riguardo, deve presumersi che la convivente in questione contribuisca, o quantomeno possa contribuire, alle spese ordinarie affrontate mensilmente dal sig. come è ragionevole aspettarsi, in base a comuni massime di Pt_1 esperienza, da parte di una persona adulta che condivide la propria organiz- zazione domestica con un'altra.
Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, all'udienza del 30.6.2023, ha dichiarato di non lavorare e di non ricevere sussidi pubblici.
- 8 - Nonostante entrambe le parti siano state onerate dal Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 16.10.2024, della produzione in giudizio di copia delle di- chiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio o di certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la mancata effettuazione delle medesi- me, la resistente non ha adempiuto a tale onere, depositando oltre i termini, come già sopra rilevato, una certificazione reddituale dell'Agenzia delle entra- te, peraltro relativa a triennio 2021-2023, che, in quanto tardiva, non è co- munque utilizzabile ai fini della decisione.
Tuttavia, la circostanza che la resistente attualmente non lavori, e che non abbia mai lavorato nel corso del lungo matrimonio con il sig. è in- Pt_1 contestata tra le parti e, quindi, deve considerarsi fatto pacifico che la sig.ra non goda e non abbia goduto, almeno negli ultimi 30-35 anni, di al- CP_1 cun reddito da lavoro. Né, al contempo, il ricorrente ha dedotto la percezione, da parte della moglie, di sussidi statali o altre erogazioni pubbliche di qual- siasi natura.
La sig.ra ha, viceversa, allegato documentazione dalla quale si CP_1 evince come la stessa sia affetta da molteplici patologie (vd. all. n. 4 alla comparsa di costituzione del 20.6.2023 contenente la certificazione a firma del dott. datata 12.3.2023, nella quale si indicano le seguenti pro- Per_3 blematiche sanitarie: discopatia cervicale, steatosi epatica, obesità, depres- sione, sospetta fibromialgia, ipertensione arteriosa, degenerazione menisco ginocchio destro, varici, calcolosi renale, etc.).
La situazione sanitaria sopra descritta, l'età anagrafica della sig.ra , CP_1
(62 anni), nonché la mancanza di competenze lavorative specifiche o titoli di studio spendibili, rendono sicuramente improbabile un rapido o proficuo in- serimento della stessa nel mondo del lavoro.
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritengono senza dubbio sussi- stenti i presupposti della sperequazione economico-reddituale tra i coniugi nonché, in capo alla parte richiedente l'assegno divorzile, di quello dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di poterli procurare per ragioni obiettive.
A questo deve aggiungersi la valutazione del contributo che la sig.ra Pt_2
[..
ha certamente apportato al ménage familiare nel corso dell'unione coniu-
- 9 - gale, anche in termini di lavoro domestico. Invero, altro fatto incontestato tra le parti è quello per cui la resistente ha svolto esclusivamente attività casa- linga. Questo, unitamente al dato costituito dalla nascita di una figlia, la quale evidentemente è stata accudita ed educata anche dalla madre, a quello della durata dell'unione coniugale (28 anni, dal 1990 al 2018, quando è in- tervenuta sentenza di separazione giudiziale), ed infine al fatto che il ricor- rente ha invece lavorato presso terzi nel corso del matrimonio e, dunque, ha potuto accrescere il proprio patrimonio, in termini economici ma anche for- mativi ed esperienziali, fa dedurre la sussistenza e la rilevanza dell'apporto che la resistente ha dato al patrimonio comune e a quello CP_1 dell'altro coniuge, da intendersi in questo caso anche come risparmio di spe- sa.
Pertanto, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economi- co patrimoniali delle parti, per come sopra esposta, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, in re- lazione alla durata della convivenza matrimoniale e all'età dell'avente diritto
(62 anni), la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo CP_1 favore un assegno divorzile può essere accolta, poiché deve ritenersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970.
In ordine alla quantificazione di tale assegno, tenuto conto della situazione economica delle parti, del fatto che il ricorrente non provvede più al paga- mento del mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie in sede di sepa- razione, tant'è che la stessa è stato oggetto di procedura esecutiva, e, in ul- tima analisi, dei menzionati criteri di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, si reputa congruo riconoscerlo nella misura di euro 550 mensili.
Tale somma è, tuttavia, da ritenersi comprensiva anche di quanto servirà alla resistente per provvedere al pagamento del canone di locazione della nuova abitazione, con esclusione pertanto del riconoscimento di alcun con- tributo aggiuntivo destinato a tal fine, come invece richiesto dalla resistente.
8.2 Il contributo per il mantenimento indiretto della figlia Per_4
[...]
La domanda del ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di
- 10 - mantenimento indiretto per la figlia maggiorenne , previsto Persona_5 in sede di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale del
7.7.2023, va accolta.
In punto di diritto, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380;
Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un li- vello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ri- cerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass.
Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Nel caso di specie, la figlia maggiorenne delle parti in causa, Parte_3
, nata il [...], ha oggi 27 anni e risulta aver conseguito diploma
[...] di laurea specialistica in scienze motorie.
Il ricorrente ha dedotto che la figlia si è già inserita nel mondo del lavoro ed è, pertanto, economicamente autosufficiente, circostanza questa che è stata contestata da , la quale dal canto suo ha invece esposto CP_1 che aveva, in realtà, svolto solo una prestazione “part time” in ese- Per_1 cuzione di un contratto a progetto, in ambito scolastico, già scaduto senza possibilità di rinnovo in data 30.6.2024.
Orbene, deve rilevarsi che la figlia delle parti ha completato, nelle more
- 11 - del giudizio, il Tirocinio Formativo Attivo – TFA-, abilitante per l'insegnamento nelle scuole e ciò si deduce proprio dalla produzione docu- mentale versata in atti dalla resistente, dal momento che quest'ultima ha depositato copia del pagamento delle tasse per il TFA per l'anno 2022/2023
e per l'anno 2023/2024 (si vedano all. n. 3 della comparsa di costituzione del 20.6.2023 e all. n. 10 della memoria depositata il 22.3.2024).
L'età della beneficiaria del mantenimento indiretto, appunto 27 anni, e il fatto che la stessa ha ormai completato il percorso di studi, comprensivo sia della laurea specialistica che dell'ulteriore periodo formativo propedeutico all'insegnamento, fanno ritenere che la stessa abbia senz'altro ormai acqui- sito gli strumenti per essere autonoma economicamente e che, pertanto, non possa più considerarsi dipendente dai genitori.
Appare a tal fine condivisibile l'assunto, fatto proprio dalla difesa del ri- corrente, per cui, al fine di revocare il mantenimento per il figlio maggio- renne, l'indipendenza economica non deve necessariamente essere comple- ta, ma si considerano sufficienti le condizioni per raggiungerla.
Si dispone, pertanto, che con la decorrenza di seguito indicata, nulla sia dovuto dal ricorrente alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento indiretto per la figlia maggiorenne . Persona_5
Per le medesime ragioni nulla sarà dovuto dal ricorrente alla sig.ra
[...]
a titolo di spese straordinarie per la figlia maggiorenne, tenuto Parte_4 conto che esse rappresentano una delle voci economiche che compongono il mantenimento in senso ampio, sebbene vengano generalmente corrisposte dal genitore non convivente come surplus, ovvero al di fuori dall'assegno periodico. Quest'ultima caratteristica, tuttavia, non ne muta la natura di voce integrante il mantenimento – e, dunque, assoggettata ai medesimi pre- supposti – ma deriva esclusivamente dal fatto che, a differenza delle spese ordinarie, quelle straordinarie sono di regola occasionali, sporadiche, gra- vose o voluttuarie.
8.3. La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, adottate sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo antecedente quanto disposto con l'ordinanza
- 12 - presidenziale del 7.7.2023.
9. Sulla domanda di autorizzazione al rilascio o rinnovo del passapor- to.
La legislazione vigente e, in particolare, la legge n. 1185 del 1967 (Norme sui passaporti) non contempla, ai fini del rilascio o rinnovo del passaporto o documento equipollente, la necessità del consenso del coniuge, dell'ex coniu- ge o un'autorizzazione giudiziale sussidiaria. Un'ipotesi di consenso dell'altro genitore – o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare - era prevista, fino alla recente novella del 2023 (art. 20 decreto-legge 13 giugno 2023, n.
69) in caso di rilascio del passaporto per il genitore di figli minori, ma anche tale condizione, allo stato è stata abrogata.
Nel caso di specie, peraltro, non vi sono figli minori da tutelare e, pertanto, in ordine alla superiore domanda, formulata da parte resistente, nessuna statuizione va adottata.
10. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 4950/2024 del 16.10.2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio concordatario contratto in Palermo, in data 21/12/1990, da
[...]
, nato a [...] il [...] e da , nata a CP_3 CP_1
Palermo il 09/08/1963, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n.9, parte II, serie A, dell'anno 1990;
2. pone a carico di , nato a Palermo il [...], a [...] Parte_1 data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
, nata a [...] il [...], la somma di euro 550,00 mensi-
[...]
- 13 - li, a titolo di assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
3. revoca, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne
[...] [...]
l'assegno mensile di 300,00 euro;
Per_5
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
5. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 31/10/2025.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Antonuccio, magistrato ordinario in tirocinio.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 14 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2597 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Maniaci Andrea;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Reina Maria Concetta;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il
1 17.02.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
il 21.12.1990 a Palermo, unione dalla quale è nata, in data CP_1
26.08.1998, la figlia , ha esposto di essersi separato con sentenza Per_1 non definitiva del Tribunale di Palermo n. 4885-2018 e che la sentenza del medesimo Tribunale n. 3361-2021, definitivamente pronunciando sulla se- parazione, aveva assegnato la casa coniugale alla moglie e posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla stessa la somma mensile di 350,00 euro, a ti- tolo di assegno di mantenimento, e la somma mensile di 300,00 euro, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia . Per_1
Il medesimo ha chiesto, pertanto, che in questa sede venisse pronunciata cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo altresì l'esclusione degli obblighi di mantenimento verso la moglie e la figlia.
A fondamento della richiesta in ultimo citata, il ricorrente ha addotto di non poter più adempiere agli obblighi previsti in sede di separazione a causa delle elevate spese che lo stesso è tenuto mensilmente a sostenere, quali ca- none di locazione, posto auto, utenze, e che, comunque, la moglie è dotata capacità lavorativa. Rispetto al mantenimento della figlia , il ricor- Per_1 rente ha rappresentato che la stessa ha terminato il ciclo di studi ed è ormai economicamente indipendente.
2. La resistente , costituitasi in giudizio con comparsa de- CP_1 positata il 20.06.2023, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, ha aderito alla domanda di divorzio chiedendo tuttavia che venisse disposto in suo fa- vore: un assegno divorzile pari a 600 euro mensili, oltre ad un contributo ag- giuntivo di 300 euro mensili per far fronte al canone di locazione – dal mo- mento che la casa coniugale è stata sottoposta a procedura esecutiva e ven- duta all'asta a causa del mancato pagamento, da parte del ricorrente, dei re- lativi ratei di mutuo -; un assegno per il mantenimento della figlia, maggio- renne ma non ancora economicamente autosufficiente, pari a 300 euro men- sili, oltre al 70% delle spese straordinarie, fino al raggiungimento dell' indi- pendenza economica.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presi- denziale del 30.6.2023, il Presidente, con ordinanza del 7.7.2023, ha rimesso le parti davanti al Giudice Istruttore confermando le condizioni stabilite in
- 2 - sede di separazione.
4. Con sentenza non definitiva del 16.10.2024, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e, con ordinanza di pari data, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore per espletare gli accertamenti necessari alla completa definizione del giudizio.
Per il prosieguo, il giudizio è stato istruito mediante acquisizione della do- cumentazione prodotta dalle parti, essendo state respinte le ulteriori richie- ste istruttorie articolate dalle medesime, in quanto, in parte, inammissibili e in altra parte superflue ai fini del decidere (cfr. ordinanza del 16.10.2024).
Infine, all'udienza del 9.6.2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti con- clusivi.
4. Sulle richieste istruttorie.
In primo luogo, deve confermarsi il contenuto dell'ordinanza del
16.10.2024 in punto di rigetto delle richieste istruttorie articolate dalle parti con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c. e reiterate nelle memorie di precisazione delle conclusioni.
Difatti, si ribadisce quanto già osservato in ordine alla inammissibilità del- la richiesta di esibizione formulata genericamente dal ricorrente nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c. (“Ordina- re ex art. 210 c.p.c., l'esibizione degli estratti conti della sig.ra CP_2
[...
al fine di quantificare le somme percepite per l'attività lavorativa “a proget- to”), alla superfluità dell'interrogatorio formale del ricorrente, articolato dalla resistente nella propria memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2) c.p.c., in quanto vertente su circostanze, in parte, pacifiche e, in altra parte, irrilevanti ai fini della decisione.
Deve altresì rilevarsi l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, dei documenti prodotti dalla resistente unitamente alle comparse conclusio- CP_1 nali ovvero, rispettivamente, in data 8.09.2025 e 11.09.2025 (contratto di lo- cazione e certificazione reddituale del triennio 2021-2023), atteso che gli scritti conclusivi sono atti nei quali è consentito alle parti unicamente illu- strare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente in-
- 3 - trodurre nuovi temi d'indagine.
È noto, infatti, che la comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cass. Ord.
12.1.2012, n. 315) o nuove produzioni documentali non rimesse al contrad- dittorio delle parti, il cui limite inderogabile è costituito dall'udienza di preci- sazione delle conclusioni, fermo restando, peraltro, che si deve comunque trattare di documentazione formata in epoca successiva alla scadenza dei termini concessi per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto com- ma, c.p.c.
Nel caso di specie, si tratta di documenti formati in data anteriore a quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni e che, pertanto, avrebbero do- vuto essere depositati entro quel termine inderogabile.
5. Sulla domanda di divorzio
A seguito della emissione della sentenza non definitiva n. 4950/2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande.
6. Provvedimenti nell'interesse della prole
Ciò posto, va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che la figlia della coppia, CP_2
è nata il [...] ed è, dunque, ampiamente maggiorenne.
[...]
7. Assegnazione della casa coniugale
Del pari, nessuna statuizione deve essere adottata rispetto all'assegnazione della casa coniugale, in considerazione del fatto che, in base alle emergenze processuali, risulta che la stessa è stata sottoposta a proce- dura esecutiva e venduta all'asta a seguito dell'omesso pagamento dei dei ra- tei di mutuo da parte del ricorrente (cfr. comparsa di costituzione depositata il 20.6.2023 e all. n. 9 alla memoria di parte resistente depositata in data
22.3.2024).
8. Provvedimenti di carattere economico
Devono ora essere esaminate le domande aventi contenuto economico.
8.1 Assegno divorzile
- 4 - Per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile, in punto di diritto non pare superfluo rammentare che la giurisprudenza più recente ha rielaborato i criteri per il riconoscimento (o il mantenimento) del diritto all'assegno divorzile, rinvenendo in esso una funzione principalmente assistenziale con la quale può concorrere – in determinati casi e in via per lo più ancillare - una ratio compensativa (Cass. n. 6386/2019).
Lo squilibrio economico tra le parti e, in particolare l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di corresponsione dell'assegno, non costituiscono di per sé soli elementi decisivi ai fini della valutazione dell'an e del quantum dell'assegno. Il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive – il quale assurge, per via del disposto di cui all'art. 5 L. 898/1970, a presupposto essenziale per il ri- conoscimento o mantenimento dell'assegno – può dunque dirsi integrato solo laddove l'ex coniuge richiedente non abbia la possibilità di vivere autono- mamente e dignitosamente.
Stante tuttavia la funzione accessoria di carattere compensativo cui può residualmente assolvere l'assegno divorzile, il giudice può attribuire rilevanza
– nella determinazione dell' an e del quantum dello stesso - al fatto che il co- niuge richiedente abbia apportato un contributo significativo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, sacrificando le proprie aspettati- ve professionali.
Sul punto, in ordine ai presupposti in presenza dei quali può essere rico- nosciuto il diritto alla percezione dell'assegno divorzile, il Tribunale aderisce all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018- alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza- che ha rilevato la neces- sità di superare il consolidato pregresso orientamento ermeneutico che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile.
In particolare, le Sezioni Unite rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di ri- conoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con- sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui
- 5 - parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natu- ra compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed eco- nomico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla forma- zione del patrimonio di entrambi i partner).
Il fondamento di tale conclusione è da rinvenire, secondo la Corte, nella necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del ma- trimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del pro- filo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzia- lità future.
La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardan- ti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.
Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
L'opzione ermeneutica fatta propria dalla Corte di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, consente dunque al giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita co- niugale.
Diventa, quindi, importante ponderare il ruolo assunto da ciascuno dei coniugi nella fase di formazione del patrimonio comune e il contributo pre- stato da ciascuno, e ciò anche nella prospettiva di valorizzare il lavoro dome- stico quale piena partecipazione anche “economica in senso lato” al comune ménage familiare tenendo, peraltro, conto dell'effettiva durata del matrimo- nio e del rapporto coniugale che assurge, unitamente agli altri criteri indicati dalla norma, funzione valutativa importante.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà va- lutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accerta- re la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il
- 6 - parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma
6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”.
Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si af- fianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limita- to “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patri- moniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contribu- to fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patri- monio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Essendo questo il perimetro normativo e giurisprudenziale entro cui si in- scrivono i parametri per la concessione dell'assegno divorzile, è necessario a questo punto vagliare tutte le risultanze processuali alla stregua dei parame- tri illustrati, mutando radicalmente i parametri in forza dei quali nel corso della separazione viene riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. rispetto ai presupposti di attribuzione dettati dall'art. 5 L.
Div., come precedentemente esposti.
Facendo applicazione degli illustrati principi alla vicenda in esame, e par- tendo dall'analisi della situazione patrimoniale e reddituale delle parti, si os- serva che il ricorrente ha dedotto di essere dipendente della società AMAT
Palermo s.p.a. e di percepire uno stipendio di circa 1.815 euro al mese, red- dito con cui provvede alle seguenti spese documentate: 600 euro mensili per il canone di locazione;
105 euro mensili per il condominio;
50 euro bimestrali per l'acqua e 75 euro mensili per il parcheggio dell'auto.
Dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorrente ha percepi- to: per l'anno di imposta 2022 un reddito lordo di euro 35.710,86 – con rite- nute totali (imposta netta e addizionali IRPEF) pari a euro 7.685,99 -; per l'anno di imposta 2023, un reddito lordo di euro 32.848,06 - con ritenute to- tali (imposta netta e addizionali IRPEF) pari a 6.315,76 euro;
per l'anno di imposta 2024, un reddito lordo di euro 34.353,05 - con ritenute totali (impo-
- 7 - sta netta e addizionali IRPEF) pari a 6.793,82 euro (si vedano Certificazioni
Uniche 2023, 2024 e 2025 depositate il 4.6.2025).
Dai suddetti dati si ricava la percezione, da parte del ricorrente, un reddito mensile superiore a quello, di 1.815 euro, dichiarato nei propri scritti difen- sivi, ovvero un reddito netto mensile medio pari a:
2.335 euro per il 2022,
2.211 euro per il 2023 e 2.297 euro per il 2024.
Inoltre, come emerso dagli atti processuali, il ricorrente non provvede più al pagamento del mutuo della casa coniugale sita in Torretta, via Monte Co- lumbrina n. 9 che, in sede di separazione, era stata assegnata alla resistente per convivervi insieme alla figlia e, quindi, pur a fronte delle spese mensili ordinarie che lo stesso, così come la ricorrente, deve affrontare per la nuova abitazione e le utenze, non risulta essersi verificato alcun peggioramento del- la sua situazione economico-reddituale rispetto al momento in cui è stata pronunciata la separazione giudiziale.
Dall'analisi delle buste paga del 2025, depositate da parte ricorrente, ri- sultano piuttosto delle detrazioni stipendiali (si vedano allegati nn. 1, 2 e 3 depositati il 4.6.2025) indicate con le voci “italcredi cessioni”, “addebiti di- versi d” ed “addebiti diversi s”, per un totale di circa euro 700 mensili, vero- similmente riconducibili alla stipula di contratti di finanziamento, rispetto ai quali però la parte in esame ha omesso qualsivoglia deduzione e, pertanto, non è possibile tenerne conto ai fini della decisione.
Altro dato da tenere in considerazione, nell'analisi della situazione econo- mica del ricorrente, come pure opportunamente evidenziato dalla difesa della controparte, è la dedotta convivenza dello stesso con una nuova compagna, tale sig.ra . In mancanza di alcuna allegazione contraria al Persona_2 riguardo, deve presumersi che la convivente in questione contribuisca, o quantomeno possa contribuire, alle spese ordinarie affrontate mensilmente dal sig. come è ragionevole aspettarsi, in base a comuni massime di Pt_1 esperienza, da parte di una persona adulta che condivide la propria organiz- zazione domestica con un'altra.
Quanto alla resistente, sentita in sede di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, all'udienza del 30.6.2023, ha dichiarato di non lavorare e di non ricevere sussidi pubblici.
- 8 - Nonostante entrambe le parti siano state onerate dal Giudice Istruttore, con l'ordinanza del 16.10.2024, della produzione in giudizio di copia delle di- chiarazioni dei redditi relative all'ultimo triennio o di certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la mancata effettuazione delle medesi- me, la resistente non ha adempiuto a tale onere, depositando oltre i termini, come già sopra rilevato, una certificazione reddituale dell'Agenzia delle entra- te, peraltro relativa a triennio 2021-2023, che, in quanto tardiva, non è co- munque utilizzabile ai fini della decisione.
Tuttavia, la circostanza che la resistente attualmente non lavori, e che non abbia mai lavorato nel corso del lungo matrimonio con il sig. è in- Pt_1 contestata tra le parti e, quindi, deve considerarsi fatto pacifico che la sig.ra non goda e non abbia goduto, almeno negli ultimi 30-35 anni, di al- CP_1 cun reddito da lavoro. Né, al contempo, il ricorrente ha dedotto la percezione, da parte della moglie, di sussidi statali o altre erogazioni pubbliche di qual- siasi natura.
La sig.ra ha, viceversa, allegato documentazione dalla quale si CP_1 evince come la stessa sia affetta da molteplici patologie (vd. all. n. 4 alla comparsa di costituzione del 20.6.2023 contenente la certificazione a firma del dott. datata 12.3.2023, nella quale si indicano le seguenti pro- Per_3 blematiche sanitarie: discopatia cervicale, steatosi epatica, obesità, depres- sione, sospetta fibromialgia, ipertensione arteriosa, degenerazione menisco ginocchio destro, varici, calcolosi renale, etc.).
La situazione sanitaria sopra descritta, l'età anagrafica della sig.ra , CP_1
(62 anni), nonché la mancanza di competenze lavorative specifiche o titoli di studio spendibili, rendono sicuramente improbabile un rapido o proficuo in- serimento della stessa nel mondo del lavoro.
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritengono senza dubbio sussi- stenti i presupposti della sperequazione economico-reddituale tra i coniugi nonché, in capo alla parte richiedente l'assegno divorzile, di quello dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di poterli procurare per ragioni obiettive.
A questo deve aggiungersi la valutazione del contributo che la sig.ra Pt_2
[..
ha certamente apportato al ménage familiare nel corso dell'unione coniu-
- 9 - gale, anche in termini di lavoro domestico. Invero, altro fatto incontestato tra le parti è quello per cui la resistente ha svolto esclusivamente attività casa- linga. Questo, unitamente al dato costituito dalla nascita di una figlia, la quale evidentemente è stata accudita ed educata anche dalla madre, a quello della durata dell'unione coniugale (28 anni, dal 1990 al 2018, quando è in- tervenuta sentenza di separazione giudiziale), ed infine al fatto che il ricor- rente ha invece lavorato presso terzi nel corso del matrimonio e, dunque, ha potuto accrescere il proprio patrimonio, in termini economici ma anche for- mativi ed esperienziali, fa dedurre la sussistenza e la rilevanza dell'apporto che la resistente ha dato al patrimonio comune e a quello CP_1 dell'altro coniuge, da intendersi in questo caso anche come risparmio di spe- sa.
Pertanto, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economi- co patrimoniali delle parti, per come sopra esposta, in considerazione del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione della vita familiare, in re- lazione alla durata della convivenza matrimoniale e all'età dell'avente diritto
(62 anni), la domanda proposta da diretta ad ottenere in suo CP_1 favore un assegno divorzile può essere accolta, poiché deve ritenersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970.
In ordine alla quantificazione di tale assegno, tenuto conto della situazione economica delle parti, del fatto che il ricorrente non provvede più al paga- mento del mutuo della casa coniugale assegnata alla moglie in sede di sepa- razione, tant'è che la stessa è stato oggetto di procedura esecutiva, e, in ul- tima analisi, dei menzionati criteri di cui all'art. 5 della legge n. 898 del
1970, si reputa congruo riconoscerlo nella misura di euro 550 mensili.
Tale somma è, tuttavia, da ritenersi comprensiva anche di quanto servirà alla resistente per provvedere al pagamento del canone di locazione della nuova abitazione, con esclusione pertanto del riconoscimento di alcun con- tributo aggiuntivo destinato a tal fine, come invece richiesto dalla resistente.
8.2 Il contributo per il mantenimento indiretto della figlia Per_4
[...]
La domanda del ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di
- 10 - mantenimento indiretto per la figlia maggiorenne , previsto Persona_5 in sede di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale del
7.7.2023, va accolta.
In punto di diritto, deve rammentarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano rag- giunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380;
Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un li- vello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ri- cerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(Cass., 14.8.2020, n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass.
Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
Nel caso di specie, la figlia maggiorenne delle parti in causa, Parte_3
, nata il [...], ha oggi 27 anni e risulta aver conseguito diploma
[...] di laurea specialistica in scienze motorie.
Il ricorrente ha dedotto che la figlia si è già inserita nel mondo del lavoro ed è, pertanto, economicamente autosufficiente, circostanza questa che è stata contestata da , la quale dal canto suo ha invece esposto CP_1 che aveva, in realtà, svolto solo una prestazione “part time” in ese- Per_1 cuzione di un contratto a progetto, in ambito scolastico, già scaduto senza possibilità di rinnovo in data 30.6.2024.
Orbene, deve rilevarsi che la figlia delle parti ha completato, nelle more
- 11 - del giudizio, il Tirocinio Formativo Attivo – TFA-, abilitante per l'insegnamento nelle scuole e ciò si deduce proprio dalla produzione docu- mentale versata in atti dalla resistente, dal momento che quest'ultima ha depositato copia del pagamento delle tasse per il TFA per l'anno 2022/2023
e per l'anno 2023/2024 (si vedano all. n. 3 della comparsa di costituzione del 20.6.2023 e all. n. 10 della memoria depositata il 22.3.2024).
L'età della beneficiaria del mantenimento indiretto, appunto 27 anni, e il fatto che la stessa ha ormai completato il percorso di studi, comprensivo sia della laurea specialistica che dell'ulteriore periodo formativo propedeutico all'insegnamento, fanno ritenere che la stessa abbia senz'altro ormai acqui- sito gli strumenti per essere autonoma economicamente e che, pertanto, non possa più considerarsi dipendente dai genitori.
Appare a tal fine condivisibile l'assunto, fatto proprio dalla difesa del ri- corrente, per cui, al fine di revocare il mantenimento per il figlio maggio- renne, l'indipendenza economica non deve necessariamente essere comple- ta, ma si considerano sufficienti le condizioni per raggiungerla.
Si dispone, pertanto, che con la decorrenza di seguito indicata, nulla sia dovuto dal ricorrente alla sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento indiretto per la figlia maggiorenne . Persona_5
Per le medesime ragioni nulla sarà dovuto dal ricorrente alla sig.ra
[...]
a titolo di spese straordinarie per la figlia maggiorenne, tenuto Parte_4 conto che esse rappresentano una delle voci economiche che compongono il mantenimento in senso ampio, sebbene vengano generalmente corrisposte dal genitore non convivente come surplus, ovvero al di fuori dall'assegno periodico. Quest'ultima caratteristica, tuttavia, non ne muta la natura di voce integrante il mantenimento – e, dunque, assoggettata ai medesimi pre- supposti – ma deriva esclusivamente dal fatto che, a differenza delle spese ordinarie, quelle straordinarie sono di regola occasionali, sporadiche, gra- vose o voluttuarie.
8.3. La decorrenza delle superiori statuizioni economiche, adottate sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, va fissata a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, fermo restando per il periodo antecedente quanto disposto con l'ordinanza
- 12 - presidenziale del 7.7.2023.
9. Sulla domanda di autorizzazione al rilascio o rinnovo del passapor- to.
La legislazione vigente e, in particolare, la legge n. 1185 del 1967 (Norme sui passaporti) non contempla, ai fini del rilascio o rinnovo del passaporto o documento equipollente, la necessità del consenso del coniuge, dell'ex coniu- ge o un'autorizzazione giudiziale sussidiaria. Un'ipotesi di consenso dell'altro genitore – o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare - era prevista, fino alla recente novella del 2023 (art. 20 decreto-legge 13 giugno 2023, n.
69) in caso di rilascio del passaporto per il genitore di figli minori, ma anche tale condizione, allo stato è stata abrogata.
Nel caso di specie, peraltro, non vi sono figli minori da tutelare e, pertanto, in ordine alla superiore domanda, formulata da parte resistente, nessuna statuizione va adottata.
10. Le spese del giudizio
In considerazione, infine, del complessivo esito del giudizio e della soc- combenza parziale reciproca, si ritengono sussistere giusti motivi per com- pensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, udito il Pubblico Ministero, ogni con- traria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. richiama la sentenza non definitiva n. 4950/2024 del 16.10.2024 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio concordatario contratto in Palermo, in data 21/12/1990, da
[...]
, nato a [...] il [...] e da , nata a CP_3 CP_1
Palermo il 09/08/1963, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n.9, parte II, serie A, dell'anno 1990;
2. pone a carico di , nato a Palermo il [...], a [...] Parte_1 data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fermo restando quanto già stabilito per il periodo antecedente con l'ordinanza presidenziale, l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1
, nata a [...] il [...], la somma di euro 550,00 mensi-
[...]
- 13 - li, a titolo di assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
3. revoca, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
per il mantenimento indiretto della figlia maggiorenne
[...] [...]
l'assegno mensile di 300,00 euro;
Per_5
4. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
5. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribu- nale di Palermo, il 31/10/2025.
Minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Antonuccio, magistrato ordinario in tirocinio.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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