CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1512/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9266/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202520028981315000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1252/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memorie entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2019, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato.
AdER ha controdedotto che le doglianze relative al procedimento impositivo vanno rivolte all'ente creditore, nel caso di specie la Regione Campania, e che la cartella è stata emessa legittimamente e tempestivamente.
La Regione Campania ha controdedotto che l'avviso di accertamento è stato notificato per compiuta giacenza il 02.11.2022, sicché la cartella è stata emessa tempestivamente e legittimamente.
Il ricorrente ha soggiunto, con memorie, che la notificazione dell'avviso di accertamento eseguita nel 2022 per compiuta giacenza è stata eseguita presso l'indirizzo di Indirizzo_1, ove il ricorrente non risiedeva più dal 2015, essendosi nelle more trasferito a Indirizzo_2, come da certificato storico di residenza allegato alla produzione difensiva.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato, dal momento che la Regione Campania ha provato di avere notificato l'avviso di accertamento, nel 2022, per compiuta giacenza, in Indirizzo_1, mentre dal certificato di residenza storico risulta che all'epoca il ricorrente risiedeva già da sette anni in Indirizzo_2, ragion per cui il postino privato non lo ha trovato in quella residenza, errata, e pertanto la cartella impugnata è stata emessa illegittimamente, in assenza di un atto prodromico definitivo, sicché il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania e AdER in solido, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in trecento,00 euro oltre rimborso spese generali, cpa, iva e rimborso del cut, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente resisene antistatarii
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9266/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202520028981315000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1252/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dal Sig. Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato memorie entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2019, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato.
AdER ha controdedotto che le doglianze relative al procedimento impositivo vanno rivolte all'ente creditore, nel caso di specie la Regione Campania, e che la cartella è stata emessa legittimamente e tempestivamente.
La Regione Campania ha controdedotto che l'avviso di accertamento è stato notificato per compiuta giacenza il 02.11.2022, sicché la cartella è stata emessa tempestivamente e legittimamente.
Il ricorrente ha soggiunto, con memorie, che la notificazione dell'avviso di accertamento eseguita nel 2022 per compiuta giacenza è stata eseguita presso l'indirizzo di Indirizzo_1, ove il ricorrente non risiedeva più dal 2015, essendosi nelle more trasferito a Indirizzo_2, come da certificato storico di residenza allegato alla produzione difensiva.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato, dal momento che la Regione Campania ha provato di avere notificato l'avviso di accertamento, nel 2022, per compiuta giacenza, in Indirizzo_1, mentre dal certificato di residenza storico risulta che all'epoca il ricorrente risiedeva già da sette anni in Indirizzo_2, ragion per cui il postino privato non lo ha trovato in quella residenza, errata, e pertanto la cartella impugnata è stata emessa illegittimamente, in assenza di un atto prodromico definitivo, sicché il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania e AdER in solido, al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in trecento,00 euro oltre rimborso spese generali, cpa, iva e rimborso del cut, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente resisene antistatarii