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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
NI NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 783/2025, introdotta da
(NAPOLI, 30/12/1954), e Parte_1 Parte_2
(05/03/1959 TR (AV)), entrambi con il patrocinio
[...] dell'avv. LUIGI LA CESA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/08/1977 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“a) I sigg.ri e vivranno separati e con il presente Parte_1 Parte_2 atto dichiarano, come espressamente previsto dall'art. 473 bis.51 c.p.c., di non volersi riconciliare.
b) I ricorrenti già oggi vivono separati, pertanto il sig. continuerà ad Parte_1 utilizzare l'appartamento dove attualmente vive, mentre la moglie ed il figlio Per_1
si trasferiranno in un altro appartamento dopo aver recuperato tutti gli effetti
[...] personali, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla omologa della separazione.
c) I coniugi sono economicamente indipendenti e per tale ragione nulla viene concordato
a titolo di mantenimento, così come nulla viene stabilito a titolo di contributo per i loro figli essendo gli stessi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti (doc.nn. 2-3-4
e 5). Tutti gli arredamenti e le suppellettili presenti nell'abitazione di via delle Isole
Curzolane n. 21, Scala II, Int. 1, rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità e proprietà del sig. ad eccezione degli effetti personali della sig.ra Parte_1
e del loro figlio , i quali provvederanno a ritirarli al Parte_2 Persona_1 momento in cui lasceranno il detto immobile, e, comunque, entro e non oltre dieci giorni dal deposito del decreto di omologa della separazione.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NAPOLI (NA), 30/12/1954) e (05/03/1959 Parte_2
TR (AV), che hanno contratto matrimonio in Pomigliano d'Arco
(NA) in data 05/08/1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pomigliano d'Arco (NA) al n. 120, Parte 2, Serie A, Anno 1977,
alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte 3 motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
MA ZI Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
NI NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 783/2025, introdotta da
(NAPOLI, 30/12/1954), e Parte_1 Parte_2
(05/03/1959 TR (AV)), entrambi con il patrocinio
[...] dell'avv. LUIGI LA CESA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 05/08/1977 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
“a) I sigg.ri e vivranno separati e con il presente Parte_1 Parte_2 atto dichiarano, come espressamente previsto dall'art. 473 bis.51 c.p.c., di non volersi riconciliare.
b) I ricorrenti già oggi vivono separati, pertanto il sig. continuerà ad Parte_1 utilizzare l'appartamento dove attualmente vive, mentre la moglie ed il figlio Per_1
si trasferiranno in un altro appartamento dopo aver recuperato tutti gli effetti
[...] personali, e, comunque, non oltre dieci giorni dalla omologa della separazione.
c) I coniugi sono economicamente indipendenti e per tale ragione nulla viene concordato
a titolo di mantenimento, così come nulla viene stabilito a titolo di contributo per i loro figli essendo gli stessi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti (doc.nn. 2-3-4
e 5). Tutti gli arredamenti e le suppellettili presenti nell'abitazione di via delle Isole
Curzolane n. 21, Scala II, Int. 1, rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità e proprietà del sig. ad eccezione degli effetti personali della sig.ra Parte_1
e del loro figlio , i quali provvederanno a ritirarli al Parte_2 Persona_1 momento in cui lasceranno il detto immobile, e, comunque, entro e non oltre dieci giorni dal deposito del decreto di omologa della separazione.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(NAPOLI (NA), 30/12/1954) e (05/03/1959 Parte_2
TR (AV), che hanno contratto matrimonio in Pomigliano d'Arco
(NA) in data 05/08/1977, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Pomigliano d'Arco (NA) al n. 120, Parte 2, Serie A, Anno 1977,
alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte 3 motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente MA ZI