Art. 5.
I pagamenti da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 3 della presente legge sono eseguiti dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e i relativi importi sono rimborsati dallo Stato al predetto Istituto con le modalita' fissate dai decreti Ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947.
Ai rimborsi delle rate di rendita spettanti ai sensi delle disposizioni citate dal primo comma dell'art. 1, nonche' degli assegni di cui alla presente legge provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, il Ministero del tesoro - Ispettorato delle relazioni finanziarie con l'estero.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1949-50 entro il limite di lire 16 milioni, viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio medesimo.
I pagamenti da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 3 della presente legge sono eseguiti dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e i relativi importi sono rimborsati dallo Stato al predetto Istituto con le modalita' fissate dai decreti Ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947.
Ai rimborsi delle rate di rendita spettanti ai sensi delle disposizioni citate dal primo comma dell'art. 1, nonche' degli assegni di cui alla presente legge provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, il Ministero del tesoro - Ispettorato delle relazioni finanziarie con l'estero.
Per gli effetti di cui all' art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1949-50 entro il limite di lire 16 milioni, viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio medesimo.