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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 801/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
codice fiscale nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.9.1943, codice fiscale , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 21.11.1966, codice fiscale , nato a [...] Parte_3 C.F._3
(RC) il 4.12.1969, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Parisi;
attori
contro
, codice fiscale in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
codice fiscale , nato a [...] il CP_2 C.F._4
23.2.1933; codice fiscale , nata a [...] Parte_4 C.F._5
(RC) il 13.07.1936; codice fiscale , nata a Parte_3 C.F._6
Scilla (RC) il 26.3.1928; codice fiscale , nato Parte_5 C.F._7
pagina 1 di 5 a Scilla (RC) il 12.3.1922; codice fiscale , Parte_6 C.F._8 nato a [...] il [...]; codice fiscale CP_3
, nato a [...] il [...]; C.F._9
convenuti contumaci
nonché contro
già - codice fiscale n. , in Controparte_4 CP_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
(già Controparte_6 Controparte_7
) - P. IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore;
terzi chiamati
Oggetto: domanda di usucapione.
Conclusioni delle parti: come da processo verbale del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato al e, per pubblici proclami – Controparte_1 giusta autorizzazione del 27.4.2023 del Presidente delegato –, a , CP_2 [...]
, e a , i Parte_7 Parte_3 Parte_5 Parte_6 CP_3 sigg.ri e convenivano in giudizio le Parte_1 Parte_2 Parte_3 suddette parti per chiedere al Tribunale adito di “Accertare e dichiarare che, per effetto di usucapione, gli odierni attori sono divenuti proprietari dei due cespiti registrati al
Catasto Terreni del Comune di al foglio di mappa 27, particella 32 di superficie CP_1
2760 mq e particella 60 di superficie 2730 mq, per aver posseduto i predetti terreni uti domini per oltre un ventennio;
Ordinare all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, già Conservatoria dei Registri
Immobiliari, la relativa trascrizione ed all'Agenzia del Territorio, già Ufficio del
Catasto, di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità”.
pagina 2 di 5 Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio e, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
Con ordinanza del 4.11.2024 il Giudice Istruttore – rilevata la costituzione di servitù di elettrodotto su parte del fondo coincidente con la particella 32 del foglio 27 del catasto del Comune di e l'iscrizione di un'ipoteca in favore di Equitalia ETR s.p.a. a CP_1 gravare pure sui terreni contraddistinti dalle particelle usucapende 32 e 30 del foglio 27 del catasto del Comune di – ordinava a parte attrice di integrare il contraddittorio CP_1 nei confronti della società titolare del diritto di servitù pubblica, nonché nei CP_5 confronti del creditore ipotecario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, i terzi chiamati rimanevano contumaci.
All'udienza del 24 settembre 2025 la parte attrice precisava le conclusioni.
2. In punto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto controverso) ed integrità del contraddittorio, si deve ritenere, sulla base delle visure catastali e delle certificazioni ipo-catastali, che gli attori abbiano correttamente citato in giudizio sia il concedente che tutti i titolari di enfiteusi delle unità Controparte_1 immobiliari oggetto della domanda di usucapione
3. In diritto, è necessario premettere che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale
n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass., Sez. 2 - , Sentenza n.
20539 del 30/08/2017, Rv. 645235 - 01).
Sotto l'aspetto materiale, l'attività considerata idonea all'acquisto per usucapione è soltanto quella la cui esteriorizzazione non lasci alcun dubbio sulla corrispondenza all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Gli atti compiuti devono, dunque, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente, rivelare l'intenzionalità
pagina 3 di 5 del possesso e l'incompatibilità con l'altrui diritto.
In proposito è utile osservare che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà “di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022)
Il principio da ultimo richiamato, mutatis mutandis, è applicabile anche all'attività di taglio e vendita di legname ritraibile dai due boschi cedui usucapendi.
Riassunti i principi di diritto applicabili alla fattispecie, è possibile procedere all'esame delle risultanze processuali.
Esse non consentono di ritenere adeguatamente dimostrato l'acquisto degli immobili - così come identificati nell'atto di citazione - per intervenuta prescrizione acquisitiva e, pertanto, la domanda va rigettata.
Dalle deposizioni testimoniali non è emerso che i fondi siano stati recintati o abbiano altre forme di delimitazione, tali da impedire l'accesso di terzi soggetti che, in ipotesi, potrebbero svolgere la medesima attività di selvicoltura portata avanti dagli attori;
anzi, ha riferito il testimone : “Si tratta di fondi non recintati - in genere non lo Testimone_1 sono mai, anche se negli ultimi tempi lo si fa a causa dei cinghiali”.
pagina 4 di 5 Tali forme di delimitazione (idonee ad escludere l'accesso di terzi ed analoghe modalità di fruizione) non risultano neppure dalla consulenza di parte redatta dall'ing.
(v. allegato n. 2 di parte attrice con gli acclusi rilievi fotografici). Per_1
Per come già evidenziato la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, specie rispetto a fondi in cui “c'è solo da fare il taglio dei rami, degli alberi se sono secchi” (v. deposizione di ), la più rilevante dimostrazione Testimone_2 dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale esclusiva.
In conclusione, l'attività di selvicoltura praticata sugli immobili non è accompagnata da ulteriori univoci indizi che consentano di affermare che la suddetta attività materiale sia stata svolta "uti dominus” ed in forma escludente per tutto il tempo necessario al maturare della prescrizione acquisitiva.
Le considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda e, in applicazione del principio della ragione più liquida, consentono di ritenere assorbiti ogni accertamento e valutazione circa l'usucapibilità dei beni intestati al . Controparte_1
4. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti vittoriose.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori;
2) nulla sulle spese di lite.
Reggio Calabria, 30 settembre 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 801/2023 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 24 settembre 2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
codice fiscale nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.9.1943, codice fiscale , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 21.11.1966, codice fiscale , nato a [...] Parte_3 C.F._3
(RC) il 4.12.1969, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Parisi;
attori
contro
, codice fiscale in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
codice fiscale , nato a [...] il CP_2 C.F._4
23.2.1933; codice fiscale , nata a [...] Parte_4 C.F._5
(RC) il 13.07.1936; codice fiscale , nata a Parte_3 C.F._6
Scilla (RC) il 26.3.1928; codice fiscale , nato Parte_5 C.F._7
pagina 1 di 5 a Scilla (RC) il 12.3.1922; codice fiscale , Parte_6 C.F._8 nato a [...] il [...]; codice fiscale CP_3
, nato a [...] il [...]; C.F._9
convenuti contumaci
nonché contro
già - codice fiscale n. , in Controparte_4 CP_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
(già Controparte_6 Controparte_7
) - P. IVA , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore;
terzi chiamati
Oggetto: domanda di usucapione.
Conclusioni delle parti: come da processo verbale del 24 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato al e, per pubblici proclami – Controparte_1 giusta autorizzazione del 27.4.2023 del Presidente delegato –, a , CP_2 [...]
, e a , i Parte_7 Parte_3 Parte_5 Parte_6 CP_3 sigg.ri e convenivano in giudizio le Parte_1 Parte_2 Parte_3 suddette parti per chiedere al Tribunale adito di “Accertare e dichiarare che, per effetto di usucapione, gli odierni attori sono divenuti proprietari dei due cespiti registrati al
Catasto Terreni del Comune di al foglio di mappa 27, particella 32 di superficie CP_1
2760 mq e particella 60 di superficie 2730 mq, per aver posseduto i predetti terreni uti domini per oltre un ventennio;
Ordinare all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, già Conservatoria dei Registri
Immobiliari, la relativa trascrizione ed all'Agenzia del Territorio, già Ufficio del
Catasto, di eseguire la voltura di accatastamento, senza alcuna responsabilità”.
pagina 2 di 5 Nessuno dei convenuti si costituiva in giudizio e, pertanto, venivano dichiarati contumaci.
Con ordinanza del 4.11.2024 il Giudice Istruttore – rilevata la costituzione di servitù di elettrodotto su parte del fondo coincidente con la particella 32 del foglio 27 del catasto del Comune di e l'iscrizione di un'ipoteca in favore di Equitalia ETR s.p.a. a CP_1 gravare pure sui terreni contraddistinti dalle particelle usucapende 32 e 30 del foglio 27 del catasto del Comune di – ordinava a parte attrice di integrare il contraddittorio CP_1 nei confronti della società titolare del diritto di servitù pubblica, nonché nei CP_5 confronti del creditore ipotecario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, i terzi chiamati rimanevano contumaci.
All'udienza del 24 settembre 2025 la parte attrice precisava le conclusioni.
2. In punto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto controverso) ed integrità del contraddittorio, si deve ritenere, sulla base delle visure catastali e delle certificazioni ipo-catastali, che gli attori abbiano correttamente citato in giudizio sia il concedente che tutti i titolari di enfiteusi delle unità Controparte_1 immobiliari oggetto della domanda di usucapione
3. In diritto, è necessario premettere che in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale
n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (v. Cass., Sez. 2 - , Sentenza n.
20539 del 30/08/2017, Rv. 645235 - 01).
Sotto l'aspetto materiale, l'attività considerata idonea all'acquisto per usucapione è soltanto quella la cui esteriorizzazione non lasci alcun dubbio sulla corrispondenza all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Gli atti compiuti devono, dunque, in relazione alle concrete particolarità del caso, inequivocabilmente, rivelare l'intenzionalità
pagina 3 di 5 del possesso e l'incompatibilità con l'altrui diritto.
In proposito è utile osservare che, in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà “di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022)
Il principio da ultimo richiamato, mutatis mutandis, è applicabile anche all'attività di taglio e vendita di legname ritraibile dai due boschi cedui usucapendi.
Riassunti i principi di diritto applicabili alla fattispecie, è possibile procedere all'esame delle risultanze processuali.
Esse non consentono di ritenere adeguatamente dimostrato l'acquisto degli immobili - così come identificati nell'atto di citazione - per intervenuta prescrizione acquisitiva e, pertanto, la domanda va rigettata.
Dalle deposizioni testimoniali non è emerso che i fondi siano stati recintati o abbiano altre forme di delimitazione, tali da impedire l'accesso di terzi soggetti che, in ipotesi, potrebbero svolgere la medesima attività di selvicoltura portata avanti dagli attori;
anzi, ha riferito il testimone : “Si tratta di fondi non recintati - in genere non lo Testimone_1 sono mai, anche se negli ultimi tempi lo si fa a causa dei cinghiali”.
pagina 4 di 5 Tali forme di delimitazione (idonee ad escludere l'accesso di terzi ed analoghe modalità di fruizione) non risultano neppure dalla consulenza di parte redatta dall'ing.
(v. allegato n. 2 di parte attrice con gli acclusi rilievi fotografici). Per_1
Per come già evidenziato la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, specie rispetto a fondi in cui “c'è solo da fare il taglio dei rami, degli alberi se sono secchi” (v. deposizione di ), la più rilevante dimostrazione Testimone_2 dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale esclusiva.
In conclusione, l'attività di selvicoltura praticata sugli immobili non è accompagnata da ulteriori univoci indizi che consentano di affermare che la suddetta attività materiale sia stata svolta "uti dominus” ed in forma escludente per tutto il tempo necessario al maturare della prescrizione acquisitiva.
Le considerazioni svolte fondano il rigetto della domanda e, in applicazione del principio della ragione più liquida, consentono di ritenere assorbiti ogni accertamento e valutazione circa l'usucapibilità dei beni intestati al . Controparte_1
4. Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti vittoriose.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori;
2) nulla sulle spese di lite.
Reggio Calabria, 30 settembre 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
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