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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1231/2021 R.G.A.C. vertente tra
(P.Iva: ), con sede in Cosenza Parte_1 P.IVA_1
alla Via Neghelli n. 15, società in liquidazione dal 09.03.2015 in persona del suo Liquidatore pro tempore Ing. nato a CP_1
Cosenza il 05.02.1949 (C.F: ); C.F._1 CP_2
, nata ad [...] il [...], codice fiscale
[...]
( ) residente in [...]
10; , nato a [...] il [...], Parte_2
(codice fiscale ), residente in [...]
Mattia Preti n. 10, tutti rappresentati e difesi in forza di nomina e mandato in calce del presente atto dall'Avv. IN SA, (C. F: ), congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C.F._4
IU AG (C.F.: ) entrambi del foro di C.F._5
Cosenza, ed elettivamente domiciliati nel loro studio di Montalto
Uffugo (CS) alla Via F. T. Marinetti. appellanti
e
(P.IVA ), quale mandataria della " CP_3 P.IVA_2 [...]
con sede sociale in Viale Dell'Agricoltura n. 7, Controparte_4
37121 VE, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese di
VE , in persona del Dott. P.IVA_3 Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv.to Salvatore Giammaria e domiciliata presso il suo Studio sito in Bari alla Via Garruba n. 57 appellata
pag. 2/6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 988/2021 del 01/05/2021, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza, pronunciandosi sull'opposizione proposta dagli odierni appellanti avente ad oggetto l'atto di precetto della , e per Controparte_6
essa la nonché la Controparte_7 CP_3
Contr regolarmente costituita, quale mandataria della così provvedeva:
“dichiara l'estromissione del giudizio della
[...]
e per essa la Controparte_6 [...]
; rigetta Controparte_8
l'opposizione. Condanna gli opponenti a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.447,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. Come per legge”.
Avverso la pronuncia propongono impugnazione
[...]
in persona del suo liquidatore pro tempore, e Parte_1 CP_2
convenendo in giudizio al fine di Parte_2 CP_3
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte
D'Appello adita, contrariis rejectis, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo tanto il fumus boni juris che il periculum in mora per tutte le ragioni esposte;
in riforma della sentenza N. 988/2021, Rep. n.1130/2021 del
03.05.2021 e pubblicata il 01.05.2021, nel corso del procedimento giudiziario R.G. n. 4139/2015 e, notificata mezzo pec ai sensi della legge 53/97 il 31.05.2021 dall'avv. Salvatore Giammaria all'avv.
pag. 3/6 IN SA emessa dal Tribunale Civile di Cosenza, in persona della Dott.ssa Mariarosaria Savaglio, accogliere il presente appello, effettuando le modifiche come analiticamente indicate nel paragrafo
“modifiche richieste ex art. 342 cpc” e, pertanto, acclarati i fatti per cui è causa:
• Accertare e dichiarare, l'applicazione nei contratti di mutuo per cui è causa di un tasso di interesse superiore al tasso soglia, unitamente all'applicazione di usura e/o anatocismo conseguenti al metodo di ammortamento alla francese con ogni effetto e conseguenza di legge, previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità del precetto opposto;
• Rideterminare il saldo della debitrice principale
[...]
nella somma accertata attraverso la nomina di Parte_3
CTU contabile e/o in quella ritenuta di giustizia;
• Accertare e dichiarare non dovuti gli interessi moratori e le somme illegittimamente corrisposte e per l'effetto dichiarare l'esatto dare avere tra le parti annullando il precetto opposto;
- accertare e dichiarare decaduta dal beneficio della fideiussione la creditrice opposta ex art 1957 c.c. con ogni connessa conseguenza di legge;
• Condannare l'appellata, al pagamento delle spese del doppio giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. IU AG. IN VIA
ISTRUTTORIA. Si chiede idonea CTU.”.
La causa veniva iscritta al n. 1231/2021 del R.G.A.C. dall'odierna appellante.
Con comparsa di risposta si costituiva che CP_3
chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia pag. 4/6 esecutiva della sentenza di che trattasi, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto ex art. 348 bis e 348 ter c.p.c. e in subordine, nel merito, il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
Alla prima udienza di trattazione del 22.3.2022 il collegio, rigettata l'istanza inibitoria, rinviava la causa all'udienza per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Con decreto n. 3168/2025 del 24.9.2025 di anticipazione udienza, in ossequio al piano di smaltimento formulato dal capo dell'ufficio in data 15.9.2025, il consigliere coordinatore della prima sezione civile disponeva l'anticipazione della causa in epigrafe indicata all'udienza del 9.12.2025.
A tale ultima udienza del 9.12.2025 – svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta – il collegio tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.
Risultano allegate in atti rinuncia notificata il 7.12.2023 e relativa accettazione notificata a mezzo Pec il 19.12.2023.
Verificata la regolarità ex art. 306 c.p.c. della dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio depositata Parte_1 CP_2
e e dell'atto di accettazione di
[...] Parte_2 CP_3
occorre dichiarare l'estinzione del giudizio.
[...]
Dalla disamina degli atti emerge infatti che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sull'oggetto della controversia e,
pag. 5/6 conseguentemente, hanno dichiarato di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Attesa la richiesta di compensazione delle spese, formulata e sottoscritta da tutte le parti costituite in giudizio nella dichiarazione di rinuncia agli atti, e il comma 3 dell'art. 306 c.p.c. secondo cui “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, le spese di lite restano compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del suo Parte_1
liquidatore pro tempore, e avverso la CP_2 Parte_2
sentenza n. 988/2021 emessa dal Tribunale di Cosenza il 1.5.2021 e pubblicata in pari data, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
- spese compensate.
Catanzaro, il 17.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina
Mancuso, nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.
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