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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 400/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1885/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 SANZ DEC RAT 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 SANZIONE PEC 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 5.8.22, contenente invito al pagamento dell'importo di n. 1 cartella esattoriale e n. 2 avvisi di accertamento relativi a crediti tributari di varia tipologia (tributi erariali quali
Ires, Irpef ed Iva, addizionali. com. e regionale, sanzioni ed interessi) dettagliatamente indicate nell'atto impugnato.
Il ricorrente rilevava l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) difetto di motivazione relativamente al calcolo degli interessi;
-3) omessa indicazione dell'autorità a cui proporre ricorso e omessa allegazione degli atti presupposti;
-4) illegittima richiesta dell'aggio e compensi dell'agente della riscossione;
-5) estinzione dei crediti iscritti al ruolo per decorso dei termini di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando la legittimità dell'atto impugnato, e concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che, dall'attento esame della documentazione depositata dall'ADER relativa alla notifica della cartella esattoriale, emerge che alcuna prova è stata fornita circa la notifica dei due avvisi di accertamento, contenuti nell'elenco degli atti presupposti, in forza dei quali è stata emessa l'intimazione di pagamento.
Poi, non risulta depositata docuemntazione attinente agli atti interruttivi dei termini di prescrizione (intimazioni di pagamento antecedenti a quella in esame).
Dunque, per i due avvisi di accertamento, le cui date di notifica vengono indicate da parte resistente nelel date del 19.4.17 e del 22.12.17, il ricorso va accolto.
Non appare, infatti, legittima l'iscrizioen al ruolo.
Invece, con riferimento alla cartella esattoriale la notifica è validamente stata effettuata a mezzo posta, tramite la consegna dell'atto in data 18.3.17 a mani di familiare convivente (Nominativo_1), che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento quale soggetto consegnatario dell'atto.
Se è vero che, dopo tale notifica non vi sono ulteriori atti interruttivi dei termini di prescrizione;
è parimenti vero che non possono considerarsi prescritti i crediti di cui alla cartella esattoriale.
Infatti, la cartella ha ad oggetto un tributo erariale (Irpef), a cui è applicabile il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. di dieci anni.
In ogni caso, non può considerarsi decorso, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento neppure il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., atteso che non risultano trascoprsi cinque anni dalla notifica della cartella. Deve, infatti, tenersi conto della sospensione per n. 542 gg. dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale volta a fronteggiare l'epidemia da COVID-19 (artt. 68 co. 1, 2 bis e
4 bis del D.L. 18/2020 e succ. mod. ed integraz., secondo cui sono sospesi i termini in scadenza -come quello in esame- tra l'8.3.20 al 28.2.21, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione).
Infine, sono destituiti di fondamento i restanti motivi di ricorso, atteso che l'atto impugnato è stato corredato da una completa motivazione, certamente idonea a consentire una completa difesa al ricorrente, come reso palese dalla proposizione del tempestivo ricorso dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
La mancata indicazione dell'autorità giudiziaria da adire è una mera irregolarità (cfr Cass. 2008/20634).
Risultano riportati tutti i dati relativi agli atti presupposti e l'entità dei crediti iscritti al ruolo, con separata indicazione delle varie voci relative alle imposte, agli interessi ed alle sanzioni.
Gli interessi di mora, determinati ex art. 30 DPR 602/73, non sono stati oggetto di un'eccezione fondata su uno specifico calcolo alternativo che ne dimostri l'illegittimità.
Prive di pregio sono le contestazioni, assolutamente generiche, attinenti alla natura non proporzionata degli importi iscritti al ruolo quale aggio della riscossione, trattandosi di voci predeterminate nel quantum da precise disposizioni di legge. L'aggio dell'agente della riscossione è previsto dall'art. 17 D.lgs. 112/1999.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va in parte accolto, con conseguente annullamento parziale dell'atto impugnato: perché le cartelle non sono state notificate e/o è prescritto il credito come sopra indicato.
L'atto impugnato va annullato sia limitatamente ai due avvisi di accertamento n. TVK01100838/2017 e n.
TVK021203953/2015.
Le spese di lite vengono compensate in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso come indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, EL
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1885/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 SANZ DEC RAT 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 SANZIONE PEC 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90039161 24 000 IRAP 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata il 5.8.22, contenente invito al pagamento dell'importo di n. 1 cartella esattoriale e n. 2 avvisi di accertamento relativi a crediti tributari di varia tipologia (tributi erariali quali
Ires, Irpef ed Iva, addizionali. com. e regionale, sanzioni ed interessi) dettagliatamente indicate nell'atto impugnato.
Il ricorrente rilevava l'illegittimità dell'atto impugnato e ne chiedeva l'annullamento per i seguenti motivi: 1) omessa notifica degli atti presupposti;
2) difetto di motivazione relativamente al calcolo degli interessi;
-3) omessa indicazione dell'autorità a cui proporre ricorso e omessa allegazione degli atti presupposti;
-4) illegittima richiesta dell'aggio e compensi dell'agente della riscossione;
-5) estinzione dei crediti iscritti al ruolo per decorso dei termini di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando la legittimità dell'atto impugnato, e concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso. Depositava documentazione relativa alla notifica della cartella esattoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato, per i motivi che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevato che, dall'attento esame della documentazione depositata dall'ADER relativa alla notifica della cartella esattoriale, emerge che alcuna prova è stata fornita circa la notifica dei due avvisi di accertamento, contenuti nell'elenco degli atti presupposti, in forza dei quali è stata emessa l'intimazione di pagamento.
Poi, non risulta depositata docuemntazione attinente agli atti interruttivi dei termini di prescrizione (intimazioni di pagamento antecedenti a quella in esame).
Dunque, per i due avvisi di accertamento, le cui date di notifica vengono indicate da parte resistente nelel date del 19.4.17 e del 22.12.17, il ricorso va accolto.
Non appare, infatti, legittima l'iscrizioen al ruolo.
Invece, con riferimento alla cartella esattoriale la notifica è validamente stata effettuata a mezzo posta, tramite la consegna dell'atto in data 18.3.17 a mani di familiare convivente (Nominativo_1), che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento quale soggetto consegnatario dell'atto.
Se è vero che, dopo tale notifica non vi sono ulteriori atti interruttivi dei termini di prescrizione;
è parimenti vero che non possono considerarsi prescritti i crediti di cui alla cartella esattoriale.
Infatti, la cartella ha ad oggetto un tributo erariale (Irpef), a cui è applicabile il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c. di dieci anni.
In ogni caso, non può considerarsi decorso, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento neppure il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., atteso che non risultano trascoprsi cinque anni dalla notifica della cartella. Deve, infatti, tenersi conto della sospensione per n. 542 gg. dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale volta a fronteggiare l'epidemia da COVID-19 (artt. 68 co. 1, 2 bis e
4 bis del D.L. 18/2020 e succ. mod. ed integraz., secondo cui sono sospesi i termini in scadenza -come quello in esame- tra l'8.3.20 al 28.2.21, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione).
Infine, sono destituiti di fondamento i restanti motivi di ricorso, atteso che l'atto impugnato è stato corredato da una completa motivazione, certamente idonea a consentire una completa difesa al ricorrente, come reso palese dalla proposizione del tempestivo ricorso dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
La mancata indicazione dell'autorità giudiziaria da adire è una mera irregolarità (cfr Cass. 2008/20634).
Risultano riportati tutti i dati relativi agli atti presupposti e l'entità dei crediti iscritti al ruolo, con separata indicazione delle varie voci relative alle imposte, agli interessi ed alle sanzioni.
Gli interessi di mora, determinati ex art. 30 DPR 602/73, non sono stati oggetto di un'eccezione fondata su uno specifico calcolo alternativo che ne dimostri l'illegittimità.
Prive di pregio sono le contestazioni, assolutamente generiche, attinenti alla natura non proporzionata degli importi iscritti al ruolo quale aggio della riscossione, trattandosi di voci predeterminate nel quantum da precise disposizioni di legge. L'aggio dell'agente della riscossione è previsto dall'art. 17 D.lgs. 112/1999.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso va in parte accolto, con conseguente annullamento parziale dell'atto impugnato: perché le cartelle non sono state notificate e/o è prescritto il credito come sopra indicato.
L'atto impugnato va annullato sia limitatamente ai due avvisi di accertamento n. TVK01100838/2017 e n.
TVK021203953/2015.
Le spese di lite vengono compensate in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso come indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite.