Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1137
CASS
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine all'interpretazione delle intercettazioni e dei messaggi

    L'interpretazione del linguaggio adoperato dagli intercettati, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito. La valutazione del contenuto delle conversazioni non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità. Non vi è stato travisamento della prova. Il senso delle comunicazioni si desume dalla valutazione complessiva nel contesto di riferimento. L'uso di frasi apparentemente generiche, basate su condivise informazioni implicite, può integrare un linguaggio criptico interpretabile come riferito a traffici illeciti.

  • Rigettato
    Mancanza di conoscenza diretta dei fatti da parte del coimputato e assenza di riscontri

    Le censure sono aspecifiche in quanto non si confrontano con il contatto continuo tra EG e ER EL e con il monitoraggio dell'operazione da parte della polizia giudiziaria, che ha assistito all'incontro e all'arresto con rinvenimento dello stupefacente. La prova del reato emerge inconfutabilmente dai messaggi e dall'atto della consegna dello stupefacente, a prescindere dalle dichiarazioni di EG.

  • Rigettato
    Quadro probatorio insufficiente a dimostrare la responsabilità con certezza

    Le doglianze sono manifestamente infondate in quanto ripropongono questioni di merito già ampiamente trattate dai giudici di merito. La prova del reato emerge inconfutabilmente dai messaggi e dall'atto della consegna dello stupefacente.

  • Rigettato
    Sentenza del Tribunale di Verona n. 3121 del 2024 assolutoria nei confronti di coimputati

    La sentenza del Tribunale di Verona ha esaminato solo la posizione di VE LI, per la quale non vi erano elementi probatori. Non vi è contrasto di giudicati in quanto la sentenza del Tribunale di Verona non ha vagliato la posizione dei fratelli ER e di EG. La formula assolutoria "il fatto non sussiste" per VE è in contrasto con la motivazione che indicava carenza di elementi a suo carico, ma tale discrepanza non crea un accertamento incompatibile con la condanna dei coimputati.

  • Rigettato
    Omessa valutazione del dolo

    L'oggettività della condotta e il consapevole apporto fornito da entrambi gli imputati sono elementi ampiamente idonei a supportare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

  • Rigettato
    Recidiva non contestata e omesso riconoscimento attenuanti generiche

    La recidiva non è stata applicata. La precedente condanna è stata valorizzata solo nell'ambito della valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche, correttamente escluse sulla base di parametri obiettivi.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

    La Corte di appello, nel rideterminare la pena base, ha dato conto delle ragioni che giustificavano il discostamento dal minimo edittale, valorizzando il dato ponderale dello stupefacente e compiendo una valutazione di merito sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione in ordine all'interpretazione delle intercettazioni e dei messaggi

    L'interpretazione del linguaggio adoperato dagli intercettati, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito. La valutazione del contenuto delle conversazioni non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità. Non vi è stato travisamento della prova. Il senso delle comunicazioni si desume dalla valutazione complessiva nel contesto di riferimento. L'uso di frasi apparentemente generiche, basate su condivise informazioni implicite, può integrare un linguaggio criptico interpretabile come riferito a traffici illeciti.

  • Rigettato
    Mancanza di conoscenza diretta dei fatti da parte del coimputato e assenza di riscontri

    Le censure sono aspecifiche in quanto non si confrontano con il contatto continuo tra EG e ER EL e con il monitoraggio dell'operazione da parte della polizia giudiziaria, che ha assistito all'incontro e all'arresto con rinvenimento dello stupefacente. La prova del reato emerge inconfutabilmente dai messaggi e dall'atto della consegna dello stupefacente, a prescindere dalle dichiarazioni di EG.

  • Rigettato
    Quadro probatorio insufficiente a dimostrare la responsabilità con certezza

    Le doglianze sono manifestamente infondate in quanto ripropongono questioni di merito già ampiamente trattate dai giudici di merito. La prova del reato emerge inconfutabilmente dai messaggi e dall'atto della consegna dello stupefacente.

  • Rigettato
    Sentenza del Tribunale di Verona n. 3121 del 2024 assolutoria nei confronti di coimputati

    La sentenza del Tribunale di Verona ha esaminato solo la posizione di VE LI, per la quale non vi erano elementi probatori. Non vi è contrasto di giudicati in quanto la sentenza del Tribunale di Verona non ha vagliato la posizione dei fratelli ER e di EG. La formula assolutoria "il fatto non sussiste" per VE è in contrasto con la motivazione che indicava carenza di elementi a suo carico, ma tale discrepanza non crea un accertamento incompatibile con la condanna dei coimputati.

  • Rigettato
    Omessa valutazione del dolo

    L'oggettività della condotta e il consapevole apporto fornito da entrambi gli imputati sono elementi ampiamente idonei a supportare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

  • Rigettato
    Mancata considerazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

    La Corte di appello, nel rideterminare la pena base, ha dato conto delle ragioni che giustificavano il discostamento dal minimo edittale, valorizzando il dato ponderale dello stupefacente e compiendo una valutazione di merito sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1137
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo