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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel. est.
2) Dott.ssa Elena M. A. Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2508 dell'anno 2025 Volontaria
Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 09.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] C.F._1
REGGIO CALABRIA il 31/12/1981), e (cod. Parte_2
fisc.: nato a [...] il C.F._2
03/03/1979), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Simona Carlo, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sant'Anna I Tronco n.1, hanno eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-esaminato il ricorso depositato telematicamente il 09/09/2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto concordemente la modifica delle condizioni di separazione contenute nella sentenza n.
85/2025 pubbl. il 25.03.2025, con esclusivo riferimento al versamento dell'assegno di mantenimento dovuto da in favore di Parte_2
; Parte_1
-considerato che con decreto dell'01.10.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 09.12.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 09.12.2025 ore 9,00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato che le parti hanno dichiarato di voler modificare le condizioni della sentenza n.85/2025, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 100,00 previsto in favore della moglie;
-ritenuto che gli accordi non sono contrari alla legge;
-preso atto che il ricorso risulta regolarmente comunicato al P.M. in data
02.10.2025 il quale ha espresso il parere in data 18.10.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di modifica delle condizioni di separazione, depositato il
09/09/2025 da e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
-accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica delle condizioni di separazione contenute nella sentenza n. 85/2025 pubbl. il 25.03.2025, dispone quanto segue:
I
I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
II
La casa coniugale, sita in Reggio Calabria (R.C.) alla via Longhi
Pernasiti n. 8, di proprietà della moglie resterà come per legge in capo alla stessa con l'intero mobilio, dove risiederà assieme ai due figlie minori, assumendosi l'esclusivo carico ed onere relativamente al pagamento delle utenze e delle spese di gestione, avendo già provveduto alla voltura delle utenze a proprio nome. Il marito ha già trasferito la propria residenza altrove.
III
i figli minori e continueranno ad essere affidati, così Per_1 Per_2
come per legge, congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo il regime dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, con facoltà di stare con il padre tutte le volte che lo desidereranno.
I genitori continueranno a provvedere, di comune accordo, all'educazione dei figli e stabiliranno, di comune accordo, di volta in volta, nel rispetto delle reciproche esigenze organizzative, nonché scolastiche ed extrascolastiche dei figli, i giorni infrasettimanali, i fine settimana e le festività che questi trascorreranno con ognuno di loro.
Quanto alle festività ed alle ricorrenze annuali, il tempo di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore verrà concordato di volta in volta tra questi ultimi, tenuto conto prioritariamente delle intenzioni dei minori medesimi.
In difetto di accordo, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana (che saranno determinati di settimana in settimana e comunicati la domenica sera, stante la variazione settimanale dei turni di lavoro del padre che non gli consente una programmazione standard) , recandosi a prendere i figli all'uscita di scuola e trattenendosi con gli stessi sino alla sera, provvedendo a riaccompagnarli presso la loro residenza dopo cena, salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno determinarsi con anticipo tale da consentire una diversa organizzazione e salvo imprevisti;
- a fine settimana alternati, a partire dalla giornata del sabato dall'uscita di scuola e sino alla sera della domenica, riaccompagnandoli presso l'abitazione della madre dopo cena. I figli trascorreranno le festività natalizie ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore nei giorni
24 e 25 dicembre, 31 dicembre e 1gennaio e 6 gennaio, così come per le festività pasquali i figli trascorreranno la Pasqua con la madre e il
Lunedì dell'Angelo con il padre (e viceversa), salvo diversi accordi tra essi genitori che dovranno determinarsi con anticipo. I figli trascorreranno tutte le altre festività del 25 aprile – dell' 1 maggio – del 2 giugno - del 1 novembre dell'8 dicembre e del 15 agosto ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore e i genitori concorderanno la ripartizione dei giorni di festività sopra citati, almeno 10 gg. prima. Il padre avrà facoltà di trascorrere con i ragazzi 15 giorni anche consecutivi a luglio e 15 giorni anche consecutivi ad agosto.
IV
Quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, nel rispetto del principio di proporzionalità tra le risorse economiche di entrambi i genitori, al fine di realizzare una migliore attuazione del principio di bigenitorialità, stante la circostanza che i due figli vivono con la madre - da poco (dal 19/04/2025) assunta con contratto a tempo determinato parziale per 18 ore settimanali con mansioni di commessa e retribuzione mensile di € 629,80 - il padre continua ad impegnarsi a corrispondere in favore della madre entro il giorno 10 di ogni mese un assegno mensile di
€ 450,00 (ovvero € 225,00 per ciascun figlio) rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo di bonifico bancario sul seguente
IBAN: [...], avendo cura unitamente all'altro genitore, di mantenere inalterato il tenore di vita assicurato ai ragazzi durante la convivenza dei genitori e tenuto conto delle esigenze degli stessi, fino a che questi ultimi avranno una occupazione lavorativa che consentirà loro di essere autonomi economicamente.
I ricorrenti si impegnano, inoltre, a pagare nella misura del 50% ciascuno ogni spesa di natura straordinaria, da sostenersi nell'interesse dei figli che dovranno essere documentate, preventivamente concordate o comunque necessarie ed in ogni caso i giustificativi delle spese dovranno essere consegnate all'altro coniuge, come di seguito specificate: SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI
ENTRAMBI I CONIUGI, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
V
Le parti stabiliscono che l'assegno unico ed universale istituito con l. 46 del 2021 per i figli fino al 21° anno di età continuerà ad essere percepito al 50% in favore di ognuno dei genitori.
VI
Stante la circostanza nuova determinata dall'assunzione della signora presso la con mansione di Parte_1 Controparte_1
commessa delle vendite al minuto, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale per 18 ore settimanali, con una retribuzione oraria di € 8,74726 e, quindi, mensile pari ad € 629,80, i coniugi concordano nel richiedere la revoca dell'assegno di mantenimento di €
100,00 in favore della moglie medesima, disposto al punto “VI” delle condizioni della Separazione.
VII
Le parti confermano la volontà già espressa circa l'assenso reciproco alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità anche per i figli minori.
VIII
I coniugi dichiarano di volere dare, siccome danno, immediata esecuzione ai presenti patti.
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva come per le legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Reggio Calabria il 12.12.2025 Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna