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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 656.
(Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico)
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
(Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico)
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
Commentari • 68
- 1. Notizie tendenziosehttps://www.brocardi.it/ · 229.60297
[…] I, sentenza n. 9475 del 7 novembre 1996 «Il reato di pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 c.p.), è un reato di pericolo, sicché nulla rileva, ai fini della sua esclusione, il fatto che non si sia verificato alcun...» Cassazione penale, Sez. […]
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Giurisprudenza • 118
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 22531Provvedimento: […] Con sentenza Tribunale di Benevento de 14 ottobre 2024, previa revoca del decreto penale di condanna ritualmente opposto, ha condannato ZI alla pena di trecento euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 656 cod. pen., per avere, durante il periodó di emergenza pandemica, postato, in data 13 gennaio 2022, un selfie sul social Facebook che lo ritraeva all'interno del Tribunale di Benevento, nell'atto di affermare: «In Tribunale senza green pass né tampone. […]Leggi di più...
- green pass·
- art. 656 cod. pen.·
- diffusione notizie false·
- vizio di motivazione·
- prova responsabilità imputato·
- annullamento con rinvio·
- annullamento senza rinvio·
- art. 131-bis cod. pen.·
- turbamento ordine pubblico