Articolo 656 del Codice penale
Articolo 583 bisArticolo 632
Versione
1 luglio 1931
Art. 656.

(Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico)

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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