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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/10/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14949/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Controparte_1 P.IVA_1
SE e dell'avv. CANDELORO PERCILLYANNA PRISCILA ( ) C.F._1
PIAZZA VIRGILIO 4 90100 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193
Romapresso il difensore avv. IN SE
VY AM OS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN SE P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_3 IN SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
LL RA OS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN P.IVA_4
SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_2 P.IVA_5 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN Parte_3 P.IVA_6 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN SE e Parte_4 P.IVA_7 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 P.IVA_8 IN SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_6 P.IVA_9 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_7 P.IVA_10 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_8 P.IVA_11 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 P.IVA_12 IN SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN SE Parte_10 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_13 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TE AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- e per l'effetto, ordinare al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o all'Autorità Controparte_2
amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato che in data 18 marzo 1868 da genitori italiani nasceva in
Italia, nel Comune di Venezia Firenze (FI), il sig. cittadino italiano poi emigrato Parte_11
in Brasile (doc. 1), il quale contraeva matrimonio con (doc. 2); - il sig. Persona_1
ecedeva in Brasile (doc. 3); - il Sig. on ha mai rinunciato Parte_11 Parte_11
alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della
Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso pagina 2 di 7 certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 4);- dalla suddetta unione, ad Alpinopolis
(Brasile) in data 29 novembre 1900, nasceva (doc. 5), la quale decedeva in Brasile Persona_2
(doc. 6), e la quale contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 7);- dalla Persona_3
suddetta unione, in Brasile in data 24 ottobre 1931, nasceva (doc. 8), la quale Persona_4
decedeva in Brasile (doc. 9), e la quale contraeva matrimonio in Brasile con Controparte_3
(doc. 10);
- dalla suddetta unione, nascevano: 1) , nato in [...] in data [...] Persona_5
(doc. 11) e decedeva in Brasile (doc. 12); 2) , nato in Brasile in [...] 17 Controparte_4
luglio 1958 (doc. 13); 3) , nato in [...] in data [...] (doc. 14); 4) Parte_12
, in Brasile in data 22 settembre 1954 (doc. 15), il quale decedeva in Persona_6
Brasile (doc. 16); e 5) , nato in [...] in data [...] (doc. 17). 1) Persona_7
Discendenza contraeva matrimonio in Brasile con Persona_5 [...]
(doc. 18), e dalla loro unione, il 09/05/1984 a PASSOS – MINAS GERAIS – Brasile, Per_8
nasceva , odierno ricorrente (doc. 19), la quale contraeva Parte_1
matrimonio in Brasile con De RU (doc. 20). Dalla suddetta unione nascevano: Persona_9
nata il [...] a [...] – SÃO UL – Parte_9
Brasile, odierna ricorrente (doc. 21); e nato il [...] a [...] Parte_10
UL – SÃO UL – Brasile, odierno ricorrente (doc. 22). 2) Discendenza Controparte_4
contraeva matrimonio in Brasile con
[...] Controparte_4 Controparte_5
(doc. 23) e dalla loro unione, il 17/07/1983 a – – Brasile, nasceva Persona_10 Persona_11
, odierno ricorrente (doc. 24), il quale contraeva matrimonio in Brasile Controparte_1
con (doc. 25). Persona_12
Dalla suddetta unione, il 20/03/2019 a PASSOS – – Brasile, nasceva Persona_11 [...]
, odierna ricorrente (doc. 26). 3) Discendenza Parte_6 Parte_12
contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 27), e dalla loro Parte_12 Controparte_6 unione, il 12/11/1982 a – – Brasile, nasceva VY AM Persona_10 Persona_11
OS, odierno ricorrente (doc. 28), il quale contraeva matrimonio in Brasile con Persona_13
(doc. 29). Dalla suddetta unione, nascevano: ,
[...] Parte_7
nata il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Brasile, odierna ricorrente (doc. 30); e
, nata il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Parte_8
Brasile, odierna ricorrente (doc. 31). 4) Discendenza Persona_6
contraeva matrimonio in Brasile con
[...] Pt_9 Controparte_7
(doc. 32) e dalla loro unione, il 20/12/1977 a – – Brasile,
[...] Persona_10 Persona_11
pagina 3 di 7 nasceva LL RA OS, odierno ricorrente (doc. 33), il quale contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 34). Dalla suddetta unione, nascevano: Persona_14 [...]
, nata il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Brasile, odierna Parte_2
ricorrente (doc. 35); , nato il [...] a [...] – MINAS Parte_3
GERAIS – Brasile, odierno ricorrente (doc. 36). 5) Discendenza Persona_7
contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 37), e dalla Persona_7 Persona_15
loro unione nascevano: , nato/a il 05/04/2002 a PASSOS – Parte_4 Persona_11
– Brasile, odierna ricorrente (doc. 38); , nato/a il 15/07/1999 Parte_5
a PASSOS – – Brasile, odierna ricorrente (doc. 39). Persona_11
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art.
3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
pagina 4 di 7 la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla Sig.ra
[...]
cittadina italiana in quanto discendente da italiani e nello specifico risulta documentalmente Per_2 che l'avo italiano (cittadino italiano per nascita), non sia mai stato naturalizzato Parte_11
cittadino brasiliano;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953
n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio
pagina 5 di 7 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana a :
1) , nato il [...] a – – Controparte_1 Persona_10 Persona_11
Brasile, residente in [...], 521, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA,
– - Brasile;
Per_16 Persona_11
2) VY AM OS, nato il [...] a – – Persona_10 Persona_11
Brasile, residente in [...], 310, BAIRRO JARDIM PARAÍSO, POÇOS DE
CALDAS – - Brasile;
Persona_11
3) , nata il [...] a – – Parte_1 Per_16 Persona_11
Brasile, residente in [...], 178,
[...]
, – - Brasile;
Pt_13 Per_16 Persona_11
4) LL RA OS, nato il [...] a – – Persona_10 Persona_11
Brasile, residente in [...], 168, APARTAMENTO 103,
, – - Brasile;
Parte_14 Per_16 Persona_11
5) , nata il [...] a – MINAS GERAIS – Parte_2 Per_16
Brasile, residente in [...], 168, APARTAMENTO 103,
, – - Brasile;
Parte_14 Per_16 Persona_11
pagina 6 di 7 6) , nato il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Parte_3
Brasile, residente in [...], 168, APARTAMENTO 103,
, – - Brasile;
Parte_14 Per_16 Persona_11
7) , nata il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Brasile, residente Parte_4 in RUA ROSIA MARIA, 51, BAIRRO JARDIM ITÁLIA, – - Brasile;
Per_16 Persona_11
8) , nato il [...] a – – Parte_5 Per_16 Persona_11
Brasile, residente in [...], 51, JARDIM ITÁLIA, – Pt_14 Per_16 Per_11
- Brasile;
[...]
9) (minore rappresentata dai genitori), nata il [...] a Parte_6
– – Brasile, residente in [...], 521, BAIRRO NOSSA Per_16 Persona_11
SENHORA APARECIDA, – - Brasile;
Per_16 Persona_11
10) (minore rappresentata dai genitori), nata il [...] a Parte_7
– – Brasile, residente in [...], 310, BAIRRO Per_16 Persona_11
JARDIM PARAÍSO, POÇOS DE CALDAS – - Brasile;
Persona_11
11) (minore rappresentata dai genitori), nata il [...] a Parte_8
POÇOS DE CALDAS – – Brasile, residente in [...], 310, Persona_11
BAIRRO JARDIM PARAÍSO, POÇOS DE CALDAS – - Brasile;
Persona_11
12) (minore rappresentata dai genitori), nata il Parte_9
04/07/2019 a SÃO UL – SÃO UL – Brasile, residente in [...]
PIMENTA DE ABREU, 178, , – - Brasile;
Parte_13 Per_16 Persona_11
13) (minore rappresentata dai genitori), nato il [...] a [...] Parte_10
UL – SÃO UL – Brasile, residente in [...]
ABREU, 178, , – – Brasile. Parte_13 Per_16 Persona_11
- compensa le spese di lite.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14949/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Controparte_1 P.IVA_1
SE e dell'avv. CANDELORO PERCILLYANNA PRISCILA ( ) C.F._1
PIAZZA VIRGILIO 4 90100 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193
Romapresso il difensore avv. IN SE
VY AM OS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN SE P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_3 IN SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
LL RA OS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN P.IVA_4
SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_2 P.IVA_5 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN Parte_3 P.IVA_6 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN SE e Parte_4 P.IVA_7 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 P.IVA_8 IN SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv.
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_6 P.IVA_9 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_7 P.IVA_10 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
pagina 1 di 7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN Parte_8 P.IVA_11 SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_9 P.IVA_12 IN SE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IN SE Parte_10 C.F._2
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Crescenzio, 25 00193 Romapresso il difensore avv. IN SE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 P.IVA_13 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TE AT
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note autorizzate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso con cui viene chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni :” Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- e per l'effetto, ordinare al
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, e/o all'Autorità Controparte_2
amministrativa competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato che in data 18 marzo 1868 da genitori italiani nasceva in
Italia, nel Comune di Venezia Firenze (FI), il sig. cittadino italiano poi emigrato Parte_11
in Brasile (doc. 1), il quale contraeva matrimonio con (doc. 2); - il sig. Persona_1
ecedeva in Brasile (doc. 3); - il Sig. on ha mai rinunciato Parte_11 Parte_11
alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della
Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso pagina 2 di 7 certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 4);- dalla suddetta unione, ad Alpinopolis
(Brasile) in data 29 novembre 1900, nasceva (doc. 5), la quale decedeva in Brasile Persona_2
(doc. 6), e la quale contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 7);- dalla Persona_3
suddetta unione, in Brasile in data 24 ottobre 1931, nasceva (doc. 8), la quale Persona_4
decedeva in Brasile (doc. 9), e la quale contraeva matrimonio in Brasile con Controparte_3
(doc. 10);
- dalla suddetta unione, nascevano: 1) , nato in [...] in data [...] Persona_5
(doc. 11) e decedeva in Brasile (doc. 12); 2) , nato in Brasile in [...] 17 Controparte_4
luglio 1958 (doc. 13); 3) , nato in [...] in data [...] (doc. 14); 4) Parte_12
, in Brasile in data 22 settembre 1954 (doc. 15), il quale decedeva in Persona_6
Brasile (doc. 16); e 5) , nato in [...] in data [...] (doc. 17). 1) Persona_7
Discendenza contraeva matrimonio in Brasile con Persona_5 [...]
(doc. 18), e dalla loro unione, il 09/05/1984 a PASSOS – MINAS GERAIS – Brasile, Per_8
nasceva , odierno ricorrente (doc. 19), la quale contraeva Parte_1
matrimonio in Brasile con De RU (doc. 20). Dalla suddetta unione nascevano: Persona_9
nata il [...] a [...] – SÃO UL – Parte_9
Brasile, odierna ricorrente (doc. 21); e nato il [...] a [...] Parte_10
UL – SÃO UL – Brasile, odierno ricorrente (doc. 22). 2) Discendenza Controparte_4
contraeva matrimonio in Brasile con
[...] Controparte_4 Controparte_5
(doc. 23) e dalla loro unione, il 17/07/1983 a – – Brasile, nasceva Persona_10 Persona_11
, odierno ricorrente (doc. 24), il quale contraeva matrimonio in Brasile Controparte_1
con (doc. 25). Persona_12
Dalla suddetta unione, il 20/03/2019 a PASSOS – – Brasile, nasceva Persona_11 [...]
, odierna ricorrente (doc. 26). 3) Discendenza Parte_6 Parte_12
contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 27), e dalla loro Parte_12 Controparte_6 unione, il 12/11/1982 a – – Brasile, nasceva VY AM Persona_10 Persona_11
OS, odierno ricorrente (doc. 28), il quale contraeva matrimonio in Brasile con Persona_13
(doc. 29). Dalla suddetta unione, nascevano: ,
[...] Parte_7
nata il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Brasile, odierna ricorrente (doc. 30); e
, nata il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Parte_8
Brasile, odierna ricorrente (doc. 31). 4) Discendenza Persona_6
contraeva matrimonio in Brasile con
[...] Pt_9 Controparte_7
(doc. 32) e dalla loro unione, il 20/12/1977 a – – Brasile,
[...] Persona_10 Persona_11
pagina 3 di 7 nasceva LL RA OS, odierno ricorrente (doc. 33), il quale contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 34). Dalla suddetta unione, nascevano: Persona_14 [...]
, nata il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Brasile, odierna Parte_2
ricorrente (doc. 35); , nato il [...] a [...] – MINAS Parte_3
GERAIS – Brasile, odierno ricorrente (doc. 36). 5) Discendenza Persona_7
contraeva matrimonio in Brasile con (doc. 37), e dalla Persona_7 Persona_15
loro unione nascevano: , nato/a il 05/04/2002 a PASSOS – Parte_4 Persona_11
– Brasile, odierna ricorrente (doc. 38); , nato/a il 15/07/1999 Parte_5
a PASSOS – – Brasile, odierna ricorrente (doc. 39). Persona_11
i ricorrenti hanno evidenziato come l'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contemplasse all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del
1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM- Sede per l'intervento che tuttavia non ha rassegnato le proprie conclusioni. rilevato che in materia opera l'orientamento giurisdizionale affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art.
3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”; ritenuto che.
pagina 4 di 7 la giurisprudenza citata è risolutiva nel caso in esame: infatti con due pronunce della Consulta, sentenze
16 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30. Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 è speculare: “La controversia riguarda una discendente di soggetti che, anteriormente al
1948, hanno subito gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali : la nonna della ricorrente, (…), aveva perduto la cittadinanza italiana senza avervi rinunciato, per essersi “maritata” (così la parola usata nella legge n. 555 del 1912) con (…) e il figlio della coppia, nato nel 1942, aveva dovuto acquisire lo stato di cittadino del padre, come imposto dalla legge discriminatoria della condizione femminile, e non aveva potuto trasmettere la cittadinanza italiana alla figlia che ne chiede il riconoscimento in questa sede.”;
inoltre, nel ricorso è stata ricostruita e documentata la discendenza dei ricorrenti dalla Sig.ra
[...]
cittadina italiana in quanto discendente da italiani e nello specifico risulta documentalmente Per_2 che l'avo italiano (cittadino italiano per nascita), non sia mai stato naturalizzato Parte_11
cittadino brasiliano;
alla luce di quanto sopra, in questa sede va riconosciuta la cittadinanza italiana alle ricorrenti , in quanto discendenti di cittadina italiana, visto quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 2009 più volte richiamata: “3.2. La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953
n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio
pagina 5 di 7 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.” ;
la domanda di parte ricorrente relativa all'accertamento della cittadinanza va quindi accolta, mentre si deve dichiarare il difetto di giurisdizione sulle richieste consequenziali di ordine alla PA “di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della ricorrente, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti”;
per quanto concerne le spese di lite, l'accoglimento della domanda posta in via principale e la declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze respinta ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:
- riconosce la cittadinanza italiana a :
1) , nato il [...] a – – Controparte_1 Persona_10 Persona_11
Brasile, residente in [...], 521, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA,
– - Brasile;
Per_16 Persona_11
2) VY AM OS, nato il [...] a – – Persona_10 Persona_11
Brasile, residente in [...], 310, BAIRRO JARDIM PARAÍSO, POÇOS DE
CALDAS – - Brasile;
Persona_11
3) , nata il [...] a – – Parte_1 Per_16 Persona_11
Brasile, residente in [...], 178,
[...]
, – - Brasile;
Pt_13 Per_16 Persona_11
4) LL RA OS, nato il [...] a – – Persona_10 Persona_11
Brasile, residente in [...], 168, APARTAMENTO 103,
, – - Brasile;
Parte_14 Per_16 Persona_11
5) , nata il [...] a – MINAS GERAIS – Parte_2 Per_16
Brasile, residente in [...], 168, APARTAMENTO 103,
, – - Brasile;
Parte_14 Per_16 Persona_11
pagina 6 di 7 6) , nato il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Parte_3
Brasile, residente in [...], 168, APARTAMENTO 103,
, – - Brasile;
Parte_14 Per_16 Persona_11
7) , nata il [...] a [...] – MINAS GERAIS – Brasile, residente Parte_4 in RUA ROSIA MARIA, 51, BAIRRO JARDIM ITÁLIA, – - Brasile;
Per_16 Persona_11
8) , nato il [...] a – – Parte_5 Per_16 Persona_11
Brasile, residente in [...], 51, JARDIM ITÁLIA, – Pt_14 Per_16 Per_11
- Brasile;
[...]
9) (minore rappresentata dai genitori), nata il [...] a Parte_6
– – Brasile, residente in [...], 521, BAIRRO NOSSA Per_16 Persona_11
SENHORA APARECIDA, – - Brasile;
Per_16 Persona_11
10) (minore rappresentata dai genitori), nata il [...] a Parte_7
– – Brasile, residente in [...], 310, BAIRRO Per_16 Persona_11
JARDIM PARAÍSO, POÇOS DE CALDAS – - Brasile;
Persona_11
11) (minore rappresentata dai genitori), nata il [...] a Parte_8
POÇOS DE CALDAS – – Brasile, residente in [...], 310, Persona_11
BAIRRO JARDIM PARAÍSO, POÇOS DE CALDAS – - Brasile;
Persona_11
12) (minore rappresentata dai genitori), nata il Parte_9
04/07/2019 a SÃO UL – SÃO UL – Brasile, residente in [...]
PIMENTA DE ABREU, 178, , – - Brasile;
Parte_13 Per_16 Persona_11
13) (minore rappresentata dai genitori), nato il [...] a [...] Parte_10
UL – SÃO UL – Brasile, residente in [...]
ABREU, 178, , – – Brasile. Parte_13 Per_16 Persona_11
- compensa le spese di lite.
Firenze, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
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