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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7075/2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 7075/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chiarella;
Parte_1
- appellante - E Avv. DEIANA Susanna, rappresentata e difesa da se medesima e dall'avv. Rosalia Pacifico. - appellata -
Oggi 13 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 7075/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Giuseppe Chiarella. Per la parte appellata sono presenti l'avv. Rosalia Pacifico e l'avv. Susanna Deiana. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. L'avv. Chiarella insiste in tutte le proprie richieste e chiede l'accoglimento dell'appello. Gli avvocati Pacifico e Deiana insistono a loro volta per il rigetto dell'appello e solo in via subordinata si rimettono alle determinazioni del tribunale per quanto riguarda la competenza. Entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7075/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Chiarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, alla via Parini n. 33;
- appellante - E Avv. DEIANA Susanna (c.f.: ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 da se medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e dall'avv. Rosalia Pacifico, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, alla via A. Cervi, n.16.
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 745/2024 del giudice di pace di Cagliari depositata in data 13/9/2024 e notificata in data 30/9/2024.
Conclusioni delle parti Per l'appellante (conclusione rassegnate nelle note scritte depositate in data 17/6/2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, in funziona di Giudice d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 745/2024 pubblicata il 13.09.2024 e notificata il 30.09.2024, respinta ogni contraria e diversa istanza, ogni eccezione disattesa, cosi giudicare: In via principale dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Cagliari in favore del Giudice di Pace di Milano e per l'effetto annullare la sentenza impugnata dichiarando altresì nullo il decreto ingiuntivo n. 107/2022 GdP di Cagliari. Condannare la parte appellata alla restituzione di tutto quanto corrisposto in virtù della sentenza di primo grado. In ogni caso Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Per l'appellata (conclusione rassegnate nelle note scritte depositate in data 29/1/2025): “In via principale: 1) confermare l'impugnata Sentenza ed il Decreto ingiuntivo opposto, respingere l'avversa domanda di nullità della Sentenza n. 745/2024 R.G. n. 1874/2022, emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, nella persona del Giudice Dott.ssa Luigia Frau, pubblicata il 13/9/2024 e notificata in data 30/9/2024 e quindi di revoca e/o annullabilità e/o nullità del Decreto Ingiuntivo - Giudice di Pace di Cagliari n. 107-2022,
Pagina 2 di 7 confermando ex art. 637 comma 3 c.p.c., la competenza del Foro di Cagliari, ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo è iscritta l'avv. Susanna Deiana;
in via subordinata riconvenzionale 2) accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice dell'avv. Susanna Parte_1
Deiana dell'importo di € 3.175,00 oltre al rimborso forfettario per le spese generali e C.P.A., come di seguito meglio specificato: 476,25 rimborso forfettario per spese generali al 15%, € 146,05 C.P.A. al 4%, € 158,75 approvazione parcella, € 16,00 marca da bollo, quindi per un totale complessivo pari ad € 3.972,05, per tutte le causali di cui al Decreto Ingiuntivo - Giudice di Pace di Cagliari n.107-2022, e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di detta somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, secondo la valutazione equitativa del Giudicante alla quale ci si rimetta in via subordinata nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e di onorari. In via ulteriormente subordinata con conferma integrale nel merito delle conclusioni di cui al capo 2) che precede, statuire la competenza territoriale del Giudice di Pace di Milano assegnando termine per la riassunzione del procedimento, con compensazione delle spese legali”.
Causa decisa all'udienza del 13 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al giudice di pace di Cagliari l'avv. Susanna Deiana per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2022 emesso in data 19/1/2022 dal giudice di pace di Cagliari, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore dell'avv. Deiana, della somma di € 3.972,25, oltre interessi legali maturati dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di compensi professionali per le prestazioni professionali svolte in suo favore dal menzionato avvocato per le seguenti attività: a) assistenza stragiudiziale e redazione di querela contro ignoti datata 13/6/2017; b) assistenza stragiudiziale per il sinistro n. 201619420964402 de 15/6/2016; c) assistenza stragiudiziale per il sinistro verificatosi in data 24/10/2017; d) assistenza e difesa della quale parte offesa e danneggiata dal Pt_1 reato, nel procedimento penale n. 22407/2012 R.G.N.R. pendente dinanzi al tribunale di Milano, sezione settima. Per il pagamento delle prestazioni rese per lo svolgimento di tali attività l'intimante, in data 2/12/2020, aveva ottenuto la delibera di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, che aveva confermato la parcella emessa per un totale di € 3.175,00, in cui non era stato, però, computato il compenso relativo al sinistro 201619420964402 del 15/6/2016 poiché nel frattempo liquidato. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Milano, sostenendo che nelle fattispecie per le quali un avvocato agisce per il pagamento delle proprie competenze professionali, prevale il foro esclusivo del consumatore, di conseguenza, la causa andava incardinata presso il giudice di pace di Milano, ove la stessa opponente risiede. Nel merito, ha chiesto la revoca/nullità del
Pagina 3 di 7 decreto ingiuntivo opposto, contestando le prestazioni professionali per le quali è stato chiesto il riconoscimento del compenso, in quanto non dovute e non provate. Si costituiva in giudizio l'avv. Deiana per resistere alla spiegata opposizione, asserendo che, in tema di pagamento di compensi dell'avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, c.p.c., è da intendersi facoltativo e concorrente rispetto a quello previsto dal primo comma, potendosi dunque ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'avvocato è iscritto. Nel merito, ha contestato le avverse deduzioni, ritenendo la pretesa creditoria provata sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, tanto è vero che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, nel disattendere le motivazioni della controparte, aveva approvato la parcella prodotta dall'avvocato, dopo aver verificato le varie note spese, fornendo il parere di congruità. La causa di primo grado, istruita documentalmente, è stata decisa dal giudice di pace di Cagliari con la sentenza impugnata, con cui l'opposizione proposta è stata integralmente rigettata, ritenendo il giudicante infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, sul presupposto che, trattandosi di molteplici prestazioni professionali, trova applicazione il foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, c.p.c., ove ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto;
nel merito, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo fondata e provata l'opposizione. ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Parte_1
Cagliari di cui ha chiesto la riforma. A fondamento del gravame la ha dedotto un unico motivo, deducendo Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la propria competenza a statuire sulla predetta controversia, sostenendo che, nonostante non siano contestate le prestazioni professionali rese dall'avvocato in suo favore, la sua qualità di consumatrice non è stata, però, mai contestata in primo grado dalla controparte. Ha concluso, dunque, richiedendo l'accertamento dell'incompetenza territoriale del giudice di pace di Cagliari in favore del giudice di pace di Milano e l'annullamento della impugnata sentenza, con contestuale dichiarazione di revoca, annullabilità e /o nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata alla restituzione di tutto quanto corrisposto in virtù della sentenza di primo grado. Si è costituita l'avv. Deiana per opporsi al gravame e chiedere la conferma della sentenza di primo grado, in quanto, in tema di procedimento di ingiunzione, trova applicazione l'art. 637, terzo comma, c.p.c., che attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine nel cui albo il legale è iscritto. Ha sostenuto, inoltre, di aver contestato sin dal primo grado la qualità di consumatrice dell'appellante, in quanto l'assistenza stragiudiziale prestata per il sinistro del 24/10/2017 vedeva coinvolta l'auto aziendale di proprietà della In via subordinata e incidentale ha chiesto Pt_1
Pagina 4 di 7 di accertare come dovuto il credito di € 3.972,05; in via ulteriormente subordinata, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio ai soli fini della compensazione delle spese di lite e ferma restando la richiesta di conferma integrale nel merito delle conclusioni rassegnate al punto precedente. All'udienza del 21/3/2025, l'appellante, nel riportarsi alle proprie richieste, si è opposta alla richiesta di riassunzione in caso di accoglimento dell'appello e ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, poiché inammissibile. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 30/4/2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 13/11/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è fondato e in quanto tale va accolto. È pacifico nella giurisprudenza della corte di cassazione che, in tema di controversie tra avvocati richiedenti il pagamento delle prestazioni professionali e i propri clienti, il giudice competente vada individuato non già in base all'art. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, bensì basandosi sulla prevalente disciplina dettata dall'art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005, in virtù di esigenze di tutela che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. cass. n. 31176/2024; cass. n. 3241/2024; cass. n. 8406/2022; cass., sez. un., n. 4485/2018). Va al riguardo ribadito che il foro del consumatore di cui al menzionato art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005 costituisce criterio regolatore della competenza inderogabile, che preclude quindi l'applicazione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. (cfr. cass. n. 33439/2021 proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
negli stessi termini cfr. cass. n. 21989/2021; cass. n. 1951/2018). È appena il caso di precisare che la qualità di consumatrice in capo alla non è Pt_1 preclusa dalla circostanza che nell'ambito dell'attività stragiudiziale prestata dall'avvocato appellato svolta relativamente al sinistro del 24/10/2017 sia emerso che nell'incidente fosse rimasta coinvolta la sua auto aziendale. Infatti, premesso che di tale circostanza, dedotta dall'appellata per la prima volta nel presente giudizio di appello, non v'è prova in atti, resta il fatto che trattasi di elemento del tutto neutro rispetto all'astratta configurabilità nel rapporto fra il professionista avvocato e la cliente di quella asimmetria informativa ed economica che la disciplina attualmente contenuta nel codice del consumo è finalizzata ad
Pagina 5 di 7 abbattere. E poiché dalla documentazione in atti e, segnatamente dalla procura rilasciata al difensore, risulta che la ha evidentemente agito in proprio e Pt_1 dunque “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, non v'è dubbio che la tutela monitoria avrebbe dovuto essere richiesta dal difensore davanti al foro del consumatore, da individuarsi nel giudice di pace di Milano, ove la era incontestatamente residente al momento del Pt_1 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (nella cui epigrafe risulta riportato, proprio a cura del difensore appellato, l'indirizzo di residenza della in Pt_1
Milano, alla via Ovada, n. 5). La sentenza impugnata va dunque dichiarata nulla, per avere il giudice di pace di Cagliari erroneamente affermato la propria competenza, e il decreto ingiuntivo conseguentemente revocato. Va, di converso, dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Milano, quale foro inderogabile del consumatore, davanti al quale la causa va rimessa ove riassunta dalle parti nel termine di legge e fermo restando che, per come chiarito dalla corte di cassazione, “In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie” (cfr. cass. n. 41230/2021). Le somme eventualmente corrisposte in base ai titoli caducati vanno automaticamente restituite.
3. Le spese relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, non potendosi valorizzare la condotta della parte convenuta opposta la quale, lungi dall'aderire all'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata dall'attrice nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha insistito per la sua fondatezza anche nel presente giudizio d'appello, dichiarandosi disponibile all'adesione solo in via subordinata all'accoglimento da parte del tribunale delle deduzioni formulate sul punto dall'appellante. Le spese vanno liquidate come in dispositivo nei termini che seguono. Quelle relative al giudizio di primo grado sono liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in ragione del grado di difficoltà della controversia. Le spese relative al presente giudizio d'appello sono, invece, liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, diminuiti anche in questo caso fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in ragione del grado di difficoltà della controversia definita con pronuncia sul rito.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
Pagina 6 di 7 - accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 745/2024 del giudice di pace di Cagliari e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 107/2022 del giudice di pace di Cagliari in quanto emesso da giudice incompetente per essere competente il giudice di pace di Milano davanti al quale la domanda potrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
- dispone la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza n. 745/2024 e del decreto ingiuntivo n. 107/2022 emessi dal giudice di pace di Cagliari;
- condanna l'avv. Susanna Deiana al pagamento in favore di Parte_1 delle spese relative al primo grado di giudizio che liquida nella somma di € 682,00 (di cui € 49,00 per contributo unificato ed € 633,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'avv. Susanna Deiana al pagamento in favore di Parte_1 delle spese relative al presente grado di giudizio che liquida nella somma di
€ 1.452,00 (di cui € 174,00 per esborsi a titolo di anticipazione forfettaria e contributo unificato ed € 1.278,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 13 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
Pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 7075/2024 R.G.A.C. tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chiarella;
Parte_1
- appellante - E Avv. DEIANA Susanna, rappresentata e difesa da se medesima e dall'avv. Rosalia Pacifico. - appellata -
Oggi 13 novembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 7075/2024 R.G. E' presente per l'appellante l'avv. Giuseppe Chiarella. Per la parte appellata sono presenti l'avv. Rosalia Pacifico e l'avv. Susanna Deiana. Si dà atto della dichiarazione di identità dei presenti i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. L'avv. Chiarella insiste in tutte le proprie richieste e chiede l'accoglimento dell'appello. Gli avvocati Pacifico e Deiana insistono a loro volta per il rigetto dell'appello e solo in via subordinata si rimettono alle determinazioni del tribunale per quanto riguarda la competenza. Entrambi i difensori chiedono che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7075/2024 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Giuseppe Chiarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecco, alla via Parini n. 33;
- appellante - E Avv. DEIANA Susanna (c.f.: ), rappresentata e difesa CodiceFiscale_2 da se medesima ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e dall'avv. Rosalia Pacifico, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata nel giudizio di primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Cagliari, alla via A. Cervi, n.16.
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 745/2024 del giudice di pace di Cagliari depositata in data 13/9/2024 e notificata in data 30/9/2024.
Conclusioni delle parti Per l'appellante (conclusione rassegnate nelle note scritte depositate in data 17/6/2025): “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cagliari, in funziona di Giudice d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 745/2024 pubblicata il 13.09.2024 e notificata il 30.09.2024, respinta ogni contraria e diversa istanza, ogni eccezione disattesa, cosi giudicare: In via principale dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Cagliari in favore del Giudice di Pace di Milano e per l'effetto annullare la sentenza impugnata dichiarando altresì nullo il decreto ingiuntivo n. 107/2022 GdP di Cagliari. Condannare la parte appellata alla restituzione di tutto quanto corrisposto in virtù della sentenza di primo grado. In ogni caso Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”. Per l'appellata (conclusione rassegnate nelle note scritte depositate in data 29/1/2025): “In via principale: 1) confermare l'impugnata Sentenza ed il Decreto ingiuntivo opposto, respingere l'avversa domanda di nullità della Sentenza n. 745/2024 R.G. n. 1874/2022, emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, nella persona del Giudice Dott.ssa Luigia Frau, pubblicata il 13/9/2024 e notificata in data 30/9/2024 e quindi di revoca e/o annullabilità e/o nullità del Decreto Ingiuntivo - Giudice di Pace di Cagliari n. 107-2022,
Pagina 2 di 7 confermando ex art. 637 comma 3 c.p.c., la competenza del Foro di Cagliari, ove ha sede il Consiglio dell'Ordine al cui albo è iscritta l'avv. Susanna Deiana;
in via subordinata riconvenzionale 2) accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice dell'avv. Susanna Parte_1
Deiana dell'importo di € 3.175,00 oltre al rimborso forfettario per le spese generali e C.P.A., come di seguito meglio specificato: 476,25 rimborso forfettario per spese generali al 15%, € 146,05 C.P.A. al 4%, € 158,75 approvazione parcella, € 16,00 marca da bollo, quindi per un totale complessivo pari ad € 3.972,05, per tutte le causali di cui al Decreto Ingiuntivo - Giudice di Pace di Cagliari n.107-2022, e conseguentemente condannare l'opponente al pagamento di detta somma oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, secondo la valutazione equitativa del Giudicante alla quale ci si rimetta in via subordinata nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.; con vittoria di spese e di onorari. In via ulteriormente subordinata con conferma integrale nel merito delle conclusioni di cui al capo 2) che precede, statuire la competenza territoriale del Giudice di Pace di Milano assegnando termine per la riassunzione del procedimento, con compensazione delle spese legali”.
Causa decisa all'udienza del 13 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al giudice di pace di Cagliari l'avv. Susanna Deiana per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2022 emesso in data 19/1/2022 dal giudice di pace di Cagliari, con il quale le era stato intimato il pagamento, in favore dell'avv. Deiana, della somma di € 3.972,25, oltre interessi legali maturati dalla domanda sino al soddisfo, a titolo di compensi professionali per le prestazioni professionali svolte in suo favore dal menzionato avvocato per le seguenti attività: a) assistenza stragiudiziale e redazione di querela contro ignoti datata 13/6/2017; b) assistenza stragiudiziale per il sinistro n. 201619420964402 de 15/6/2016; c) assistenza stragiudiziale per il sinistro verificatosi in data 24/10/2017; d) assistenza e difesa della quale parte offesa e danneggiata dal Pt_1 reato, nel procedimento penale n. 22407/2012 R.G.N.R. pendente dinanzi al tribunale di Milano, sezione settima. Per il pagamento delle prestazioni rese per lo svolgimento di tali attività l'intimante, in data 2/12/2020, aveva ottenuto la delibera di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, che aveva confermato la parcella emessa per un totale di € 3.175,00, in cui non era stato, però, computato il compenso relativo al sinistro 201619420964402 del 15/6/2016 poiché nel frattempo liquidato. A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Milano, sostenendo che nelle fattispecie per le quali un avvocato agisce per il pagamento delle proprie competenze professionali, prevale il foro esclusivo del consumatore, di conseguenza, la causa andava incardinata presso il giudice di pace di Milano, ove la stessa opponente risiede. Nel merito, ha chiesto la revoca/nullità del
Pagina 3 di 7 decreto ingiuntivo opposto, contestando le prestazioni professionali per le quali è stato chiesto il riconoscimento del compenso, in quanto non dovute e non provate. Si costituiva in giudizio l'avv. Deiana per resistere alla spiegata opposizione, asserendo che, in tema di pagamento di compensi dell'avvocato, il foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, c.p.c., è da intendersi facoltativo e concorrente rispetto a quello previsto dal primo comma, potendosi dunque ritenere competente il giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'avvocato è iscritto. Nel merito, ha contestato le avverse deduzioni, ritenendo la pretesa creditoria provata sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, tanto è vero che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, nel disattendere le motivazioni della controparte, aveva approvato la parcella prodotta dall'avvocato, dopo aver verificato le varie note spese, fornendo il parere di congruità. La causa di primo grado, istruita documentalmente, è stata decisa dal giudice di pace di Cagliari con la sentenza impugnata, con cui l'opposizione proposta è stata integralmente rigettata, ritenendo il giudicante infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, sul presupposto che, trattandosi di molteplici prestazioni professionali, trova applicazione il foro speciale di cui all'art. 637, terzo comma, c.p.c., ove ha sede il Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto;
nel merito, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, non ritenendo fondata e provata l'opposizione. ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Parte_1
Cagliari di cui ha chiesto la riforma. A fondamento del gravame la ha dedotto un unico motivo, deducendo Pt_1
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto la propria competenza a statuire sulla predetta controversia, sostenendo che, nonostante non siano contestate le prestazioni professionali rese dall'avvocato in suo favore, la sua qualità di consumatrice non è stata, però, mai contestata in primo grado dalla controparte. Ha concluso, dunque, richiedendo l'accertamento dell'incompetenza territoriale del giudice di pace di Cagliari in favore del giudice di pace di Milano e l'annullamento della impugnata sentenza, con contestuale dichiarazione di revoca, annullabilità e /o nullità del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata alla restituzione di tutto quanto corrisposto in virtù della sentenza di primo grado. Si è costituita l'avv. Deiana per opporsi al gravame e chiedere la conferma della sentenza di primo grado, in quanto, in tema di procedimento di ingiunzione, trova applicazione l'art. 637, terzo comma, c.p.c., che attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine nel cui albo il legale è iscritto. Ha sostenuto, inoltre, di aver contestato sin dal primo grado la qualità di consumatrice dell'appellante, in quanto l'assistenza stragiudiziale prestata per il sinistro del 24/10/2017 vedeva coinvolta l'auto aziendale di proprietà della In via subordinata e incidentale ha chiesto Pt_1
Pagina 4 di 7 di accertare come dovuto il credito di € 3.972,05; in via ulteriormente subordinata, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio ai soli fini della compensazione delle spese di lite e ferma restando la richiesta di conferma integrale nel merito delle conclusioni rassegnate al punto precedente. All'udienza del 21/3/2025, l'appellante, nel riportarsi alle proprie richieste, si è opposta alla richiesta di riassunzione in caso di accoglimento dell'appello e ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, poiché inammissibile. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 30/4/2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Con decreto del 30/10/2025, la scrivente, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 13/11/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., le parti si sono riportate alle proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
2. L'appello è fondato e in quanto tale va accolto. È pacifico nella giurisprudenza della corte di cassazione che, in tema di controversie tra avvocati richiedenti il pagamento delle prestazioni professionali e i propri clienti, il giudice competente vada individuato non già in base all'art. 637, terzo comma, c.p.c. e 14, comma 2, del d.lgs. n. 150/2011, bensì basandosi sulla prevalente disciplina dettata dall'art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005, in virtù di esigenze di tutela che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. cass. n. 31176/2024; cass. n. 3241/2024; cass. n. 8406/2022; cass., sez. un., n. 4485/2018). Va al riguardo ribadito che il foro del consumatore di cui al menzionato art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. n. 206/2005 costituisce criterio regolatore della competenza inderogabile, che preclude quindi l'applicazione dell'art. 38, secondo comma, c.p.c. (cfr. cass. n. 33439/2021 proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
negli stessi termini cfr. cass. n. 21989/2021; cass. n. 1951/2018). È appena il caso di precisare che la qualità di consumatrice in capo alla non è Pt_1 preclusa dalla circostanza che nell'ambito dell'attività stragiudiziale prestata dall'avvocato appellato svolta relativamente al sinistro del 24/10/2017 sia emerso che nell'incidente fosse rimasta coinvolta la sua auto aziendale. Infatti, premesso che di tale circostanza, dedotta dall'appellata per la prima volta nel presente giudizio di appello, non v'è prova in atti, resta il fatto che trattasi di elemento del tutto neutro rispetto all'astratta configurabilità nel rapporto fra il professionista avvocato e la cliente di quella asimmetria informativa ed economica che la disciplina attualmente contenuta nel codice del consumo è finalizzata ad
Pagina 5 di 7 abbattere. E poiché dalla documentazione in atti e, segnatamente dalla procura rilasciata al difensore, risulta che la ha evidentemente agito in proprio e Pt_1 dunque “per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, non v'è dubbio che la tutela monitoria avrebbe dovuto essere richiesta dal difensore davanti al foro del consumatore, da individuarsi nel giudice di pace di Milano, ove la era incontestatamente residente al momento del Pt_1 deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (nella cui epigrafe risulta riportato, proprio a cura del difensore appellato, l'indirizzo di residenza della in Pt_1
Milano, alla via Ovada, n. 5). La sentenza impugnata va dunque dichiarata nulla, per avere il giudice di pace di Cagliari erroneamente affermato la propria competenza, e il decreto ingiuntivo conseguentemente revocato. Va, di converso, dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Milano, quale foro inderogabile del consumatore, davanti al quale la causa va rimessa ove riassunta dalle parti nel termine di legge e fermo restando che, per come chiarito dalla corte di cassazione, “In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie” (cfr. cass. n. 41230/2021). Le somme eventualmente corrisposte in base ai titoli caducati vanno automaticamente restituite.
3. Le spese relative al doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, non potendosi valorizzare la condotta della parte convenuta opposta la quale, lungi dall'aderire all'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente sollevata dall'attrice nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha insistito per la sua fondatezza anche nel presente giudizio d'appello, dichiarandosi disponibile all'adesione solo in via subordinata all'accoglimento da parte del tribunale delle deduzioni formulate sul punto dall'appellante. Le spese vanno liquidate come in dispositivo nei termini che seguono. Quelle relative al giudizio di primo grado sono liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 1 allegata al D.M. n. 55/2014 per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, diminuiti fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in ragione del grado di difficoltà della controversia. Le spese relative al presente giudizio d'appello sono, invece, liquidate sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, diminuiti anche in questo caso fino al 50% per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale in ragione del grado di difficoltà della controversia definita con pronuncia sul rito.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
Pagina 6 di 7 - accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza n. 745/2024 del giudice di pace di Cagliari e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 107/2022 del giudice di pace di Cagliari in quanto emesso da giudice incompetente per essere competente il giudice di pace di Milano davanti al quale la domanda potrà essere riassunta nel termine di tre mesi;
- dispone la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza n. 745/2024 e del decreto ingiuntivo n. 107/2022 emessi dal giudice di pace di Cagliari;
- condanna l'avv. Susanna Deiana al pagamento in favore di Parte_1 delle spese relative al primo grado di giudizio che liquida nella somma di € 682,00 (di cui € 49,00 per contributo unificato ed € 633,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'avv. Susanna Deiana al pagamento in favore di Parte_1 delle spese relative al presente grado di giudizio che liquida nella somma di
€ 1.452,00 (di cui € 174,00 per esborsi a titolo di anticipazione forfettaria e contributo unificato ed € 1.278,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cagliari, 13 novembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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