Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2024, proposto da
UN RI RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1089/2023, pubblicata il 11/05/2023 (R.G. n. 4521/2022) e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 il dott. NO EL RE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che:
- la Sig.ra UN RI RA ha ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1089/2023, pubblicata l’11.05.2023, che – per quel che qui di rileva – così provvede: «… accoglie il ricorso e, per l’effetto, […] dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per gli incarichi di supplenza temporanea in riferimento ai periodi specificati in ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a pagare le differenze retributive maturate pari ad € 522, 90, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all’effettivo soddisfo »;
- nonostante la notifica, effettuata in data 19.7.2023, il titolo è rimasto inadempiuto quanto alla suddetta statuizione;
- non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, in data 26.1.2024 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997 e s.m.i., entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
- con il ricorso in ottemperanza all’esame, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla già menzionata sentenza n. 1089/2023, adottando tutti gli atti a tal fine necessari; la parte ha chiesto, altresì, che, in caso di persistente inadempimento, sia nominato un commissario ad acta , che provveda agli adempimenti sostitutivi;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, depositando successivamente nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Uff. VII Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto, recante prot. n. 11962 del 10.7.2024, con cui è stata evidenziata l’esistenza di problematiche di natura tecnico-amministrativa, sollevate dalla Ragioneria Generale dello Stato ai fini del pagamento delle somme de quibus attraverso gli ordinari canali ordinari di cooperazione applicativa, con conseguente richiesta di assegnazione delle risorse finanziarie all’uopo necessarie direttamente alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie (DGRUF) del Ministero (istanza che l’istituto scolastico competente per la specifica posizione ha provveduto ad inoltrare in data 7.6.2024);
- alla camera di consiglio del 26 gennaio 2026 l’affare è stato infine trattenuto in decisione;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento, giacché la pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata; invero, a fronte della dedotta mancata ottemperanza, le giustificazioni addotte dall’Amministrazione resistente sono irrilevanti, attenendo a questioni di competenza e di organizzazione interne e relative ai rapporti tra le diverse Amministrazione coinvolte: sul piano dell’ordinamento generale l’Amministrazione dell’Istruzione è obbligata al pagamento di una somma certa liquida e esigibile in favore dell’odierno ricorrente in forza di un titolo definito, e non vi ha provveduto;
Ritenuto, per quanto innanzi, che:
- l’Amministrazione deve essere condannata a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, oltre agli interessi legali, alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 1089/2023, pubblicata in data 11.5.2023, provvedendo in tal senso entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza;
- per l’ipotesi di infruttuoso decorso di tale termine, viene nominato fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che provvederà – entro i 90 giorni successivi – ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti;
- trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione.
Nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TT AN, Presidente
NO EL RE, Primo Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO EL RE | TT AN |
IL SEGRETARIO