CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 767/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, RE
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4914/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17562 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: L'annullamento integrale dell'avviso di pagamento numero 17562 relativo alla tassa sui rifiuti 2025; in via subordinata, la limitazione della tassa alle sole superfici di uffici, agenzie e studi professionali di metri quadrati seicento nel sito di Indirizzo_1, come riconosciuto dai precedenti giudizi;
la condanna del Comune di Scafati al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Resistente: Rigettare integralmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.p.A., perché infondato in fatto e in diritto;
2) per l'effetto, confermare la piena legittimità ed efficacia dell'avviso di pagamento TARI 2025 n. 17562; 3) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge.
per la pratica forense presente Dott.ssa Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., ha impugnato l'avviso di pagamento TARI 2025 n. 17562 notificato dal Comune di Scafati il 6 agosto 2025, contestandone la legittimità in quanto estensivo a superfici produttive di rifiuti speciali, già escluse da precedenti giudicati e dalla normativa vigente. La ricorrente per l'esercizio della propria attività possiede due opifici: Grandi aree coperte e scoperte destinate a produzione industriale, depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché locali uffici e servizi;
tutte le aree, tranne gli uffici, sono funzionalmente inserite nel ciclo produttivo e generano rifiuti speciali smaltiti a spese della società tramite ditte autorizzate, come provato da perizie, planimetrie, contratti e formulari. A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente richiama più sentenze già passate in giudicato, relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2024, che tra le stesse parti hanno stabilito che il Comune può tassare solo metri quadrati seicento di uffici e servizi nello stabilimento di Indirizzo_1 e deve escludere le aree produttive, i magazzini e l'intero sito di Indirizzo_2. Invoca il principio del giudicato esterno: Essendo rimasti invariati i fatti e tipo di attività. Deduce violazioni quali: Mancato contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso; contrasto con il regolamento comunale che consente di chiedere agevolazioni ed esenzioni fino a febbraio dell'anno successivo, mentre l'avviso 2025 è stato notificato in agosto 2025; incoerenza del Comune che per alcune annualità ha tassato solo gli uffici e per altre ha tassato anche aree produttive e magazzini;
tassazione di locali adibiti a uffici che risultano concessi in locazione a terzi.
Richiama la normativa nazionale (legge 147 del 2013 e il Decreto Legislativo 116 del 2020), le risoluzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e molte pronunce di merito e di legittimità che affermano l'esclusione dalla tassa delle superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, inclusi magazzini e aree scoperte funzionalmente collegate al ciclo produttivo, e la tassazione solo di uffici, mense, spogliatoi e servizi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scafati, il quale ha integralmente contestato le argomentazioni avversarie, depositando memoria e documenti e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Dopo la costituzione in giudizio della controparte la ricorrente presenta memorie aggiunte con le quali anzitutto censura il fondamento istruttorio dell'avviso numero 17562 per il mancato contraddittorio preventivo e la notifica di uno schema di atto. Richiama un vasto blocco di giurisprudenza di merito e di legittimità, soprattutto salernitana e campana, che limita la tassa alle sole aree di uffici, servizi igienici, mense e spogliatoi, escludendo aree produttive, magazzini e aree scoperte destinate al ciclo produttivo del duemila.
all'udienza del 4/2/26, la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'oggetto del contendere verte sull'assoggettamento a TARI di complessi industriali siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, per l'importo di € 100.044,50 oltre TEFA. La ricorrente documenta con perizie asseverate (Geom. Nominativo_2 e Società_1 s.r.l.) che tali aree – estese su oltre 64.000 mq, di cui 32.870 coperti e 31.627 scoperti – sono funzionalmente integrate nel ciclo produttivo di trasformazione e conservazione di prodotti alimentari, producendo rifiuti speciali smaltiti autonomamente mediante imprese autorizzate, come comprovato da contratti, fatture, formulari e MUD.
L'art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabilisce che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente". Tale norma, interpretata autenticamente dal MEF con Risoluzioni n. 38997 del 9 ottobre 2014 e n. 2/DF del 9 dicembre 2014, esclude dalla tassazione non solo le aree di lavorazione industriale, ma anche i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti "funzionalmente ed esclusivamente collegati" al processo produttivo, in quanto anch'essi produttivi prevalentemente di rifiuti speciali non assimilabili. Le stesse risoluzioni sottolineano che tale esclusione opera ex lege, evitando una duplicazione di costi tra smaltimento privato e TARI comunale, e che il potere regolamentare comunale (terzo periodo del comma 649) si limita a individuare ulteriori superfici assimilabili, senza poter estendere l'imposizione a quelle già escluse.
Tale orientamento è stato ribadito e rafforzato dalla Circolare MiTE/MEF del 9 aprile 2021, emanata a seguito del D.Lgs. n. 116/2020 (recepimento direttive UE 2018/851 e 2018/852), che ha uniformato la nozione di rifiuti urbani (art. 183 TUA) ed escluso dall'assimilazione i rifiuti speciali da lavorazioni industriali (art. 184, co. 3, lett. c, TUA). La circolare chiarisce espressamente che "le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile". Pertanto, comprovato l'autosmaltimento (come nel caso di specie), decade il presupposto impositivo per entrambe le componenti della TARI su tali superfici.
Il Regolamento TARI del Comune di Scafati (approvato con Del. Cons. n. 42/2022) recepisce tali principi all'art. 8, stabilendo l'esclusione "della parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali" e la sua estensione ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Le utenze impugnate ( 6,7,8,10,11,12 e 13) rientrano esattamente in tale fattispecie, come descritto nelle perizie e non contestato nel merito dalle controdeduzioni.
Rilevante è l'effetto espansivo dei giudicati interni formatisi tra le stesse parti. Le sentenze della CGT Salerno/
Campania nn. 5609/2025 (TARI 2022, II grado), 7693/2025 (2024, I grado), 2401/2023 confermata da
2576/2024 (2021), 6382/2022 (2020, II grado) hanno accertato, con motivazioni identiche, che la TARI è dovuta solo per i 600 mq di uffici in Via De Riso, detassando integralmente le restanti superfici per produzione di rifiuti speciali e collegamento funzionale. Tale accertamento, relativo a "fatti rimasti immutati nei diversi periodi d'imposta" (destinazione aree, ciclo produttivo), vincola ex art. 2909 c.c. e Cass. S.U. n. 13916/2006:
l'autonomia dei periodi d'imposta non preclude l'efficacia del giudicato quando incide su elementi costitutivi permanenti, come qui la qualificazione delle superfici.
L'eccezione di violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 (contraddittorio endoprocedimentale) è infondata: l'avviso n. 17562 è atto di liquidazione automatica su dati dichiarati dalla ricorrente (prot. n. 12700/2025), non accertamento valutativo ex novo.
La dedotta locazione dei 1.200 mq di uffici (utenza 9) risulta provata dalla comunicazione inviata al Comune di Scafati a mezzo PEC il 23/febbraio 22, con allegati i contratti di locazione. L'avviso non è prematuro ex art. 8 Regolamento: i termini per dichiarazioni non sospendono la potestà impositiva periodale, basata su dati acquisiti.
Per tutte leragioni di cui innanzi la Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento impugnato per le utenze produttive/magazzini/ locazioni (1,6,7,8,9,10,11,12,13): totale € 94.842,00 circa, esclusa TEFA, confermando la legittimità per gli uffici (utenza 2): € 5.202 + TEFA.
Spese compensate data la parziale soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI NA, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, RE
RUOCCO CARLO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4914/2025 depositato il 25/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17562 TARI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: L'annullamento integrale dell'avviso di pagamento numero 17562 relativo alla tassa sui rifiuti 2025; in via subordinata, la limitazione della tassa alle sole superfici di uffici, agenzie e studi professionali di metri quadrati seicento nel sito di Indirizzo_1, come riconosciuto dai precedenti giudizi;
la condanna del Comune di Scafati al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.
Resistente: Rigettare integralmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 S.p.A., perché infondato in fatto e in diritto;
2) per l'effetto, confermare la piena legittimità ed efficacia dell'avviso di pagamento TARI 2025 n. 17562; 3) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese e competenze professionali del giudizio, oltre accessori di legge.
per la pratica forense presente Dott.ssa Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., ha impugnato l'avviso di pagamento TARI 2025 n. 17562 notificato dal Comune di Scafati il 6 agosto 2025, contestandone la legittimità in quanto estensivo a superfici produttive di rifiuti speciali, già escluse da precedenti giudicati e dalla normativa vigente. La ricorrente per l'esercizio della propria attività possiede due opifici: Grandi aree coperte e scoperte destinate a produzione industriale, depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, nonché locali uffici e servizi;
tutte le aree, tranne gli uffici, sono funzionalmente inserite nel ciclo produttivo e generano rifiuti speciali smaltiti a spese della società tramite ditte autorizzate, come provato da perizie, planimetrie, contratti e formulari. A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente richiama più sentenze già passate in giudicato, relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2024, che tra le stesse parti hanno stabilito che il Comune può tassare solo metri quadrati seicento di uffici e servizi nello stabilimento di Indirizzo_1 e deve escludere le aree produttive, i magazzini e l'intero sito di Indirizzo_2. Invoca il principio del giudicato esterno: Essendo rimasti invariati i fatti e tipo di attività. Deduce violazioni quali: Mancato contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente prima dell'emissione dell'avviso; contrasto con il regolamento comunale che consente di chiedere agevolazioni ed esenzioni fino a febbraio dell'anno successivo, mentre l'avviso 2025 è stato notificato in agosto 2025; incoerenza del Comune che per alcune annualità ha tassato solo gli uffici e per altre ha tassato anche aree produttive e magazzini;
tassazione di locali adibiti a uffici che risultano concessi in locazione a terzi.
Richiama la normativa nazionale (legge 147 del 2013 e il Decreto Legislativo 116 del 2020), le risoluzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e molte pronunce di merito e di legittimità che affermano l'esclusione dalla tassa delle superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, inclusi magazzini e aree scoperte funzionalmente collegate al ciclo produttivo, e la tassazione solo di uffici, mense, spogliatoi e servizi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Scafati, il quale ha integralmente contestato le argomentazioni avversarie, depositando memoria e documenti e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Dopo la costituzione in giudizio della controparte la ricorrente presenta memorie aggiunte con le quali anzitutto censura il fondamento istruttorio dell'avviso numero 17562 per il mancato contraddittorio preventivo e la notifica di uno schema di atto. Richiama un vasto blocco di giurisprudenza di merito e di legittimità, soprattutto salernitana e campana, che limita la tassa alle sole aree di uffici, servizi igienici, mense e spogliatoi, escludendo aree produttive, magazzini e aree scoperte destinate al ciclo produttivo del duemila.
all'udienza del 4/2/26, la causa è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'oggetto del contendere verte sull'assoggettamento a TARI di complessi industriali siti in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, per l'importo di € 100.044,50 oltre TEFA. La ricorrente documenta con perizie asseverate (Geom. Nominativo_2 e Società_1 s.r.l.) che tali aree – estese su oltre 64.000 mq, di cui 32.870 coperti e 31.627 scoperti – sono funzionalmente integrate nel ciclo produttivo di trasformazione e conservazione di prodotti alimentari, producendo rifiuti speciali smaltiti autonomamente mediante imprese autorizzate, come comprovato da contratti, fatture, formulari e MUD.
L'art. 1, comma 649, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) stabilisce che "nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente". Tale norma, interpretata autenticamente dal MEF con Risoluzioni n. 38997 del 9 ottobre 2014 e n. 2/DF del 9 dicembre 2014, esclude dalla tassazione non solo le aree di lavorazione industriale, ma anche i magazzini di materie prime, semilavorati e prodotti finiti "funzionalmente ed esclusivamente collegati" al processo produttivo, in quanto anch'essi produttivi prevalentemente di rifiuti speciali non assimilabili. Le stesse risoluzioni sottolineano che tale esclusione opera ex lege, evitando una duplicazione di costi tra smaltimento privato e TARI comunale, e che il potere regolamentare comunale (terzo periodo del comma 649) si limita a individuare ulteriori superfici assimilabili, senza poter estendere l'imposizione a quelle già escluse.
Tale orientamento è stato ribadito e rafforzato dalla Circolare MiTE/MEF del 9 aprile 2021, emanata a seguito del D.Lgs. n. 116/2020 (recepimento direttive UE 2018/851 e 2018/852), che ha uniformato la nozione di rifiuti urbani (art. 183 TUA) ed escluso dall'assimilazione i rifiuti speciali da lavorazioni industriali (art. 184, co. 3, lett. c, TUA). La circolare chiarisce espressamente che "le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile". Pertanto, comprovato l'autosmaltimento (come nel caso di specie), decade il presupposto impositivo per entrambe le componenti della TARI su tali superfici.
Il Regolamento TARI del Comune di Scafati (approvato con Del. Cons. n. 42/2022) recepisce tali principi all'art. 8, stabilendo l'esclusione "della parte di superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali" e la sua estensione ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Le utenze impugnate ( 6,7,8,10,11,12 e 13) rientrano esattamente in tale fattispecie, come descritto nelle perizie e non contestato nel merito dalle controdeduzioni.
Rilevante è l'effetto espansivo dei giudicati interni formatisi tra le stesse parti. Le sentenze della CGT Salerno/
Campania nn. 5609/2025 (TARI 2022, II grado), 7693/2025 (2024, I grado), 2401/2023 confermata da
2576/2024 (2021), 6382/2022 (2020, II grado) hanno accertato, con motivazioni identiche, che la TARI è dovuta solo per i 600 mq di uffici in Via De Riso, detassando integralmente le restanti superfici per produzione di rifiuti speciali e collegamento funzionale. Tale accertamento, relativo a "fatti rimasti immutati nei diversi periodi d'imposta" (destinazione aree, ciclo produttivo), vincola ex art. 2909 c.c. e Cass. S.U. n. 13916/2006:
l'autonomia dei periodi d'imposta non preclude l'efficacia del giudicato quando incide su elementi costitutivi permanenti, come qui la qualificazione delle superfici.
L'eccezione di violazione dell'art.
6-bis L. 212/2000 (contraddittorio endoprocedimentale) è infondata: l'avviso n. 17562 è atto di liquidazione automatica su dati dichiarati dalla ricorrente (prot. n. 12700/2025), non accertamento valutativo ex novo.
La dedotta locazione dei 1.200 mq di uffici (utenza 9) risulta provata dalla comunicazione inviata al Comune di Scafati a mezzo PEC il 23/febbraio 22, con allegati i contratti di locazione. L'avviso non è prematuro ex art. 8 Regolamento: i termini per dichiarazioni non sospendono la potestà impositiva periodale, basata su dati acquisiti.
Per tutte leragioni di cui innanzi la Corte accoglie parzialmente il ricorso e annulla il provvedimento impugnato per le utenze produttive/magazzini/ locazioni (1,6,7,8,9,10,11,12,13): totale € 94.842,00 circa, esclusa TEFA, confermando la legittimità per gli uffici (utenza 2): € 5.202 + TEFA.
Spese compensate data la parziale soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Compensa le spese.