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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 7855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 7855/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 30.6.2024 da:
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Nicoletta Capone
e da
(C.F. ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. Carla Favaron, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio:
“a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri CP_1
e , matrimonio celebrato in Padova in data 05.07.2014, atto
[...] Controparte_2 trascritto al n. 173, parte II, serie C, vol. 1, dell'anno 2014 del Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune.
b) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Padova affinché provveda ad effettuare le relative annotazioni.
pagina 1 di 5 c) Confermarsi l'affido condiviso delle due figlie, ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre.
d) Confermarsi l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, entro Controparte_1
e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento CP_2 ordinario delle figlie e la somma mensile di €.300,00 (= €.150,00 per Per_1 Per_2 ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dal 30/10/2025 oltre al 50% delle spese straordinarie così come elencate nel
Protocollo redatto dall'Intestato Tribunale;
l'assegno unico e universale (o sostegni economici/contributi equipollenti) sarà percepito dalla sig.ra nella misura del CP_2
100%;
e) Confermarsi il diritto di visita del Padre secondo le modalità già concordate, atteso il lavoro a turnazione di entrambi i genitori, per cui il Padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente schema: nella settimana in cui il Padre svolge il turno di mattina, e trascorreranno con lo stesso due pomeriggi alla settimana Per_1 Per_2
(allo stato, il lunedì e il mercoledì) dall'uscita da scuola e sino alle ore 21:00, allorquando le minori saranno riaccompagnate, presso la Madre, e il week end, dall'uscita da scuola del venerdì e sino al lunedì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola dal Padre;
nelle settimane in cui il Padre svolge il turno di pomeriggio, attesi gli impegni scolastici di e e quelli lavorativi del Per_1 Per_2
Padre, le minori rivedranno il Padre il lunedì pomeriggio della settimana successiva quando questi avrà il turno di mattina e secondo il calendario indicativo di cui al punto che precede;
e trascorreranno il compleanno ed i relativi Per_1 Per_2 festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'uno o l'altro genitore, possibilmente alla presenza di entrambi alla festa;
e trascorreranno le vacanze natalizie e Per_1 Per_2 il Capodanno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore a partire dal Natale 2024 quando festeggeranno la ricorrenza con la Madre dal 24 al 30 dicembre 2024 e si tratterranno presso il Padre dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, salvo diverso accordo e tenuto conto delle vacanze che saranno disposte dal calendario scolastico;
quanto alle vacanze pasquali, e trascorreranno il giorno di Pasqua e il Per_1 Per_2
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, tre giorni con la
Madre e tre giorni con il Padre, salvo diverso accordo e tenuto conto delle vacanze che saranno disposte dal calendario scolastico;
durante le vacanze estive, e Per_1
pagina 2 di 5 trascorreranno 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi con il Padre e 15 Per_2 giorni di vacanza, anche non consecutivi con la Madre;
il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno;
Per_1
e trascorreranno le vacanze di Carnevale ed eventuali ponti, ad anni alterni, Per_2 con l'uno o l'altro genitore. Il calendario indicato potrà essere variato previo accordo dei genitori, tenuto conto precipuamente delle esigenze delle figlie e dei loro impegni, scolastici e extrascolastici, nonché degli impegni lavorativi dei genitori medesimi. I ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni ordinarie durante il tempo trascorso da e presso Per_1 Per_2 di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse per le figlie dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo nell'interesse esclusivo delle stesse;
f) Confermarsi che i coniugi, reciprocamente, si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nelle figlie e Per_1 riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì Per_2 inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione delle figlie competono congiuntamente ed esclusivamente agli odierni ricorrenti;
g) Confermarsi che le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ai coniugi nella misura del 50% ciascuno così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, ottiche, sportive ecc. con obbligo in capo ad entrambi i genitori di intestare i documenti fiscali alle figlie;
h) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
i) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di nulla aver a pretendere uno dall'altro al di fuori degli obblighi assunti con il presente accordo;
l) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza di divorzio.
m) Le spese e le competenze del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
Accogliersi il ricorso alle condizioni ritenute di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 Con ricorso depositato in data 30.6.2024, e Controparte_1 Controparte_2
, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 5.7.2014 in Padova,
[...] iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.16, parte II, serie
C, anno 2014, che dall'unione coniugale erano nate le figlie ed Persona_3 [...]
, rispettivamente in data 22.11.2014 ed in data 9.12.2016, che la convivenza era Per_4 divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 1.10.2024, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza pronunciata in data 11.10.2024, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data veniva disposta la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Con ordinanza del 24.6.2025, il Collegio, ritenuta necessaria l'acquisizione, ai fini della pronuncia, di copia dell'atto di matrimonio del Comune di celebrazione, essendo il matrimonio celebrato in Selvazzano Dentro e non in Padova, veniva assegnato termine per l'integrazione documentale.
Con note scritte depositate in data 6.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti, è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.759/2024, in data 11/30.10.2024, passata in giudicato il 30.10.2024, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico- patrimoniale delle parti, come documentata in atti (docc.4-5-6) e non appaiono in contrasto con l'interesse delle figlie.
pagina 4 di 5 Le spese del procedimento vanno compensate, attesa la natura del giudizio e la concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
in data 5.7.2014 in Selvazzano Dentro (PD), iscritto nel registro Controparte_2 degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.16, parte II, serie C, anno 2014;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice all'esito dell'udienza del 7.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 7855/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 30.6.2024 da:
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. Nicoletta Capone
e da
(C.F. ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_2 patrocinio dell'avv. Carla Favaron, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio:
“a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri CP_1
e , matrimonio celebrato in Padova in data 05.07.2014, atto
[...] Controparte_2 trascritto al n. 173, parte II, serie C, vol. 1, dell'anno 2014 del Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune.
b) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Padova affinché provveda ad effettuare le relative annotazioni.
pagina 1 di 5 c) Confermarsi l'affido condiviso delle due figlie, ed ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione e residenza prevalente presso la madre.
d) Confermarsi l'obbligo in capo al sig. di corrispondere, entro Controparte_1
e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento CP_2 ordinario delle figlie e la somma mensile di €.300,00 (= €.150,00 per Per_1 Per_2 ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a far data dal 30/10/2025 oltre al 50% delle spese straordinarie così come elencate nel
Protocollo redatto dall'Intestato Tribunale;
l'assegno unico e universale (o sostegni economici/contributi equipollenti) sarà percepito dalla sig.ra nella misura del CP_2
100%;
e) Confermarsi il diritto di visita del Padre secondo le modalità già concordate, atteso il lavoro a turnazione di entrambi i genitori, per cui il Padre potrà vedere e tenere con sé le figlie secondo il seguente schema: nella settimana in cui il Padre svolge il turno di mattina, e trascorreranno con lo stesso due pomeriggi alla settimana Per_1 Per_2
(allo stato, il lunedì e il mercoledì) dall'uscita da scuola e sino alle ore 21:00, allorquando le minori saranno riaccompagnate, presso la Madre, e il week end, dall'uscita da scuola del venerdì e sino al lunedì mattina quando saranno riaccompagnate a scuola dal Padre;
nelle settimane in cui il Padre svolge il turno di pomeriggio, attesi gli impegni scolastici di e e quelli lavorativi del Per_1 Per_2
Padre, le minori rivedranno il Padre il lunedì pomeriggio della settimana successiva quando questi avrà il turno di mattina e secondo il calendario indicativo di cui al punto che precede;
e trascorreranno il compleanno ed i relativi Per_1 Per_2 festeggiamenti, ad anni alternati, presso l'uno o l'altro genitore, possibilmente alla presenza di entrambi alla festa;
e trascorreranno le vacanze natalizie e Per_1 Per_2 il Capodanno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore a partire dal Natale 2024 quando festeggeranno la ricorrenza con la Madre dal 24 al 30 dicembre 2024 e si tratterranno presso il Padre dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, salvo diverso accordo e tenuto conto delle vacanze che saranno disposte dal calendario scolastico;
quanto alle vacanze pasquali, e trascorreranno il giorno di Pasqua e il Per_1 Per_2
Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore, tre giorni con la
Madre e tre giorni con il Padre, salvo diverso accordo e tenuto conto delle vacanze che saranno disposte dal calendario scolastico;
durante le vacanze estive, e Per_1
pagina 2 di 5 trascorreranno 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi con il Padre e 15 Per_2 giorni di vacanza, anche non consecutivi con la Madre;
il periodo di vacanza dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno;
Per_1
e trascorreranno le vacanze di Carnevale ed eventuali ponti, ad anni alterni, Per_2 con l'uno o l'altro genitore. Il calendario indicato potrà essere variato previo accordo dei genitori, tenuto conto precipuamente delle esigenze delle figlie e dei loro impegni, scolastici e extrascolastici, nonché degli impegni lavorativi dei genitori medesimi. I ricorrenti potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni ordinarie durante il tempo trascorso da e presso Per_1 Per_2 di loro, mentre le decisioni di maggiore interesse per le figlie dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo nell'interesse esclusivo delle stesse;
f) Confermarsi che i coniugi, reciprocamente, si impegnano a far sì che le loro frequentazioni personali non ingenerino incertezza e confusione nelle figlie e Per_1 riguardo alle rispettive figure e prerogative genitoriali, rimanendo altresì Per_2 inteso che le decisioni relative alla cura, all'educazione ed all'istruzione delle figlie competono congiuntamente ed esclusivamente agli odierni ricorrenti;
g) Confermarsi che le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ai coniugi nella misura del 50% ciascuno così come le deduzioni per spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, ottiche, sportive ecc. con obbligo in capo ad entrambi i genitori di intestare i documenti fiscali alle figlie;
h) I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di nulla pretendere l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento;
i) Le parti dichiarano di aver regolamentato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di nulla aver a pretendere uno dall'altro al di fuori degli obblighi assunti con il presente accordo;
l) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza di divorzio.
m) Le spese e le competenze del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
Accogliersi il ricorso alle condizioni ritenute di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 Con ricorso depositato in data 30.6.2024, e Controparte_1 Controparte_2
, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 5.7.2014 in Padova,
[...] iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.16, parte II, serie
C, anno 2014, che dall'unione coniugale erano nate le figlie ed Persona_3 [...]
, rispettivamente in data 22.11.2014 ed in data 9.12.2016, che la convivenza era Per_4 divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 1.10.2024, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza pronunciata in data 11.10.2024, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data veniva disposta la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Con ordinanza del 24.6.2025, il Collegio, ritenuta necessaria l'acquisizione, ai fini della pronuncia, di copia dell'atto di matrimonio del Comune di celebrazione, essendo il matrimonio celebrato in Selvazzano Dentro e non in Padova, veniva assegnato termine per l'integrazione documentale.
Con note scritte depositate in data 6.10.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L. 898/70 e successive modificazioni.
Infatti, è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo Tribunale n.759/2024, in data 11/30.10.2024, passata in giudicato il 30.10.2024, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non presentano profili di illegittimità, che appaiono coerenti con la condizione economico- patrimoniale delle parti, come documentata in atti (docc.4-5-6) e non appaiono in contrasto con l'interesse delle figlie.
pagina 4 di 5 Le spese del procedimento vanno compensate, attesa la natura del giudizio e la concorde istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
in data 5.7.2014 in Selvazzano Dentro (PD), iscritto nel registro Controparte_2 degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.16, parte II, serie C, anno 2014;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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