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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIBUN AL E DI ROM A
-SEZIO NE X II C IV IL E -
*****
In funzione di giudice di Appello in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40964 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, vertente
TRA
con l'avv. Ilaria Ciccotti;
Parte_1
APPELLANTE
, in persona del sindaco p.t., con l'avv. Alessandro Rizzo;
CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 6506/2021 CP_1
depositata in data 22/03/2021.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione si opponeva, innanzi al Giudice di Pace di Parte_1 CP_1
avverso plurimi verbali di accertamento di violazione (nn. 13200912518, 13200913435,
13200913543, 13200918463, 13200921347, 13200923290, 13200922214, tutti notificati in data 16.12.2020; nn. 13200943201, 13200942879, 13200943461, tutti notificati in data 22.12.2020; nn. 13200943223, 13200943740, notificati in data notificati in data 24.12.2020; nn. 13200952949, 13200952882, 13200952991,
13200952766, 13200952753, 13200964238, 13200964936, 13200965425,
1 13200971734, tutti notificati in data 30.12.2020; nn. 13200978152, 13201042780,
13200983558, 13200983701, 13200991442, 13200991474, 13200992138, tutti notificati in date 05/07.01.2021) redatti per violazione art. 7 comma 9 e 14 del Codice della Strada, perché accedeva nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione, deducendone l'illegittimità per aver ottenuto dal CP_2
permesso gratuito di accesso e parcheggio del suo ciclomotore con autorizzazione N.
2911588 comunicata con mail in data 10.6.2019 senza rilascio di alcun contrassegno, per esservi stata sospensione della ZTL nel periodo di pandemia e per non essere stato avvisato della necessità di rinnovo del permesso, per configurabilità della buona fede.
Veniva portata in giudizio che si costituiva opponendosi Controparte_1 all'accoglimento della domanda.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva la domanda.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della Parte_1 sentenza, deducendone l'erroneità della motivazione attraverso plurimi motivi di seguito sintetizzati: 1) Erronea rappresentazione dei fatti dedotti dal ricorrente;
2) Erroneità della sentenza impugnata nell'esclusione della buona fede del ricorrente a seguito della inesatta ricostruzione delle circostanze di fatto dedotte dal ricorrente;
3) Disapplicazione del D.L. 17 marzo 2020 n.18 coordinato con la legge di conversione 24.4.2020 n. 27 e successiva legge 27.11.2020 n. 159 di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n.
125 per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020; omesso esame della domanda subordinata. resisteva al gravame. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice la causa
è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLE DECISIONE
L'appello è apparso fondato.
Dalla documentazione versata in atti risulta che il permesso per la ZTL scadeva il 16 maggio 2020 e che lo stesso permesso non è stato rinnovato.
Tuttavia, nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, sussistono due differenti disposizioni normative che, da un lato, hanno un ambito applicativo diversificato e, dall'altro lato, permettono una divergente durata della proroga.
2 L'art. 103, c. 2, del. D.L. n. 18/2020 conv. in L. 27/2020 recita: <Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo
15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza>>.
Si tratta di una proroga ex lege, dato che non richiede un'espressa istanza, nonché generale.
All'art. 103 del DL 18/2020 è stato inserito inoltre il comma 2-sexies ai sensi del quale:
<Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2>>.
Tenuto conto della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza ex D.L. n.
24/2022 convertito in L. n. 52/2022, in definitiva, per effetto della normativa sullo stato di emergenza sanitaria, la validità di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificati e atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, in scadenza fra il 31/01/2020 e il 31/03/2022, è estesa fino al 29 giugno 2022, ossia per i 90 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Trattasi di proroga di rango legislativo, automatica e di valenza generale, che deve ritenersi estesa anche ai permessi per accesso in ZTL, senza che occorresse alcuna comunicazione al Comune competente.
Stante il rango legislativo della previsione, qualsiasi provvedimento o regolamento comunale sarebbe da disattendere.
Tenuto conto che tutti gli accertamenti contestati sono stati effettuati nell'arco temporale dal 18/09/2020 al 10/11/2020, dovendosi ritenere la proroga automatica del permesso di accesso in ZTL sulla scorta della richiamata normativa, deve concludersi per l'annullamento di tutti i v.a.v. contestati.
3 Conclusivamente, l'appello è risultato fondato e va accolto e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, vano annullati tutti i vav contestati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del carattere documentale della causa.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, annulla i verbali di accertamento di violazione nn. 13200912518, 13200913435, 13200913543,
13200918463, 13200921347, 13200923290, 13200922214, tutti notificati in data
16.12.2020; nn. 13200943201, 13200942879, 13200943461, tutti notificati in data
22.12.2020; nn. 13200943223, 13200943740, notificati in data notificati in data
24.12.2020; nn. 13200952949, 13200952882, 13200952991, 13200952766,
13200952753, 13200964238, 13200964936, 13200965425, 13200971734, tutti notificati in data 30.12.2020; nn. 13200978152, 13201042780, 13200983558,
13200983701, 13200991442, 13200991474, 13200992138, tutti notificati in date
05/07.01.2021;
- condanna in persona del sindaco p.t., al pagamento in favore CP_1
dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €
700,00 per compensi ed € 125,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
- condanna in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore CP_1
dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 174,00 per spese ed € 1.400,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma addì 25 febbraio 2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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