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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1908/2024 r.g. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Trani. Sezione Civile – Area Famiglia, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Sandra Moselli giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/10/2024 da
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FALCO GIANCARLO ,
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. FALCO GIANCARLO ,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege - rimessa in decisione alla udienza del 13.1.2025
FATTO I ricorrenti, non uniti in matrimonio, hanno due figli minorenni, Persona_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], e Persona_2 con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 07/10/2024, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori secondo i patti raggiunti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 18.10.2024.
Il giudice delegato con provvedimento del 13.1.2025 ha rimesso la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento dei due figli minorenni,
nato a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Barletta il 1.5.2019, prevedendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, hanno regolamentato le modalità di incontro con il padre, genitore non collocatario e la contribuzione di quest'ultimo al mantenimento della bambina, nella misura mensile di € 250,00 cadauno, oltre alla partecipazione da parte del padre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
L'accordo può essere recepito, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo anzi conforme all'interesse superiore della prole minore, in ragione della previsione dell'affidamento condiviso dei figli, in linea con l'opzione preferita dal legislatore, in ragione della regolamentazione delle modalità di incontro con il padre in modo da garantire un rapporto continuativo e costante con i minori nel rispetto del principio di bigenitorialità, in ragione dell'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario concordato in misura superiore ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) recepisce l'accordo tra le parti, di cui al ricorso congiunto sottoscritto e depositato in via telematica il 07/10/2024, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, i cui patti si dichiarano efficaci e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 21.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Trani. Sezione Civile – Area Famiglia, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe Rana presidente dott.ssa Laura Cantore giudice dott.ssa Sandra Moselli giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/10/2024 da
, nato a [...] il [...] , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FALCO GIANCARLO ,
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. FALCO GIANCARLO ,
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege - rimessa in decisione alla udienza del 13.1.2025
FATTO I ricorrenti, non uniti in matrimonio, hanno due figli minorenni, Persona_1 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], e Persona_2 con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 07/10/2024, hanno congiuntamente chiesto di regolamentare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori secondo i patti raggiunti.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 18.10.2024.
Il giudice delegato con provvedimento del 13.1.2025 ha rimesso la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.
DIRITTO
Sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'affidamento dei due figli minorenni,
nato a [...] il [...] e nata a Persona_1 Persona_2
Barletta il 1.5.2019, prevedendone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, hanno regolamentato le modalità di incontro con il padre, genitore non collocatario e la contribuzione di quest'ultimo al mantenimento della bambina, nella misura mensile di € 250,00 cadauno, oltre alla partecipazione da parte del padre al 50% delle spese straordinarie per i figli.
L'accordo può essere recepito, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo anzi conforme all'interesse superiore della prole minore, in ragione della previsione dell'affidamento condiviso dei figli, in linea con l'opzione preferita dal legislatore, in ragione della regolamentazione delle modalità di incontro con il padre in modo da garantire un rapporto continuativo e costante con i minori nel rispetto del principio di bigenitorialità, in ragione dell'importo del mantenimento a carico del genitore non collocatario concordato in misura superiore ai minimi fissati per prassi da questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) recepisce l'accordo tra le parti, di cui al ricorso congiunto sottoscritto e depositato in via telematica il 07/10/2024, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, i cui patti si dichiarano efficaci e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 21.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Giuseppe Rana