CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1359/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BARBARINO IGNAZIA, Giudice
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5202/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PRESA CARIC n. 29377202400006303000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e all'Agenzia entrate riscossione di Catania con p.e.c. consegnate in data 17.05.2024, è impugnato l'atto di presa in carico n.
29377202400006303000, relativo all'avviso di accertamento numero che XSTXSN000110 di euro 13.686,45, notificato il 20 Marzo 2024, per Irpef e sanzioni dell'anno 2018.
Il ricorrente deduce: la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, in quanto l'avviso di accertamento non risulta notificato;
che il maggior reddito accertato costituisce una duplicazione di imposta per l'avvenuto pagamento delle somme richieste;
che l'avviso di accertamento si riferisce a utili già dichiarati derivanti da distribuzione dividendi pregressi della società Società_1 srl;
di avere regolarmente dichiarato il 49,72% della quota di utile dell'anno 2017 distribuito dalla società Società_1.
L'ADE, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché l'atto impugnato in mancanza di una previsione normativa specifica, non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, in quanto l'avviso di accertamento sotteso è stato regolarmente e tempestivamente notificato e non impugnato
(all.2).
L'AdeR non si è costituita in giudizio.
Il collegio, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 19, co. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così recita: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
La ratio legis è quella di attribuire al contribuente il diritto di ricorrere al giudice tributario allorché, divenuto definitivo l'atto presupposto (nel caso in esame l'avviso di accertamento), l'atto derivato (nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento) presenti dei vizi propri che ne provocano la nullità.
Pertanto, poiché l'atto di presa in carico non è stato impugnato per vizi propri non è utonomamente impugnabile.
L'oggetto del ricorso riguarda l'imposta IRPEF, Addizionali e sanzioni, la cui sede di discussione era, o doveva essere, l'impugnazione proposta avverso l'avviso di accertamento di cui è stata offerta la prova della sua notificazione all'odierno ricorrente. Divenuto definitivo l'avviso di accertamento, in senso sfavorevole al contribuente, non è consentito al contribuente riaprire la discussione su tutto ciò che ha formato oggetto di quell'atto.
Il ricorrente non ha contestato la produzione documentale versata in atti dalla parte resistente.
Per le superiori considerazioni, il ricorso avverso l'avviso di accertamento non può essere ammesso avanti il giudice tributario.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
Il presidente relatore
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BARBARINO IGNAZIA, Giudice
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5202/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.PRESA CARIC n. 29377202400006303000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e all'Agenzia entrate riscossione di Catania con p.e.c. consegnate in data 17.05.2024, è impugnato l'atto di presa in carico n.
29377202400006303000, relativo all'avviso di accertamento numero che XSTXSN000110 di euro 13.686,45, notificato il 20 Marzo 2024, per Irpef e sanzioni dell'anno 2018.
Il ricorrente deduce: la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione, in quanto l'avviso di accertamento non risulta notificato;
che il maggior reddito accertato costituisce una duplicazione di imposta per l'avvenuto pagamento delle somme richieste;
che l'avviso di accertamento si riferisce a utili già dichiarati derivanti da distribuzione dividendi pregressi della società Società_1 srl;
di avere regolarmente dichiarato il 49,72% della quota di utile dell'anno 2017 distribuito dalla società Società_1.
L'ADE, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché l'atto impugnato in mancanza di una previsione normativa specifica, non è autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, in quanto l'avviso di accertamento sotteso è stato regolarmente e tempestivamente notificato e non impugnato
(all.2).
L'AdeR non si è costituita in giudizio.
Il collegio, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 19, co. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così recita: “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
La ratio legis è quella di attribuire al contribuente il diritto di ricorrere al giudice tributario allorché, divenuto definitivo l'atto presupposto (nel caso in esame l'avviso di accertamento), l'atto derivato (nel caso in esame l'ingiunzione di pagamento) presenti dei vizi propri che ne provocano la nullità.
Pertanto, poiché l'atto di presa in carico non è stato impugnato per vizi propri non è utonomamente impugnabile.
L'oggetto del ricorso riguarda l'imposta IRPEF, Addizionali e sanzioni, la cui sede di discussione era, o doveva essere, l'impugnazione proposta avverso l'avviso di accertamento di cui è stata offerta la prova della sua notificazione all'odierno ricorrente. Divenuto definitivo l'avviso di accertamento, in senso sfavorevole al contribuente, non è consentito al contribuente riaprire la discussione su tutto ciò che ha formato oggetto di quell'atto.
Il ricorrente non ha contestato la produzione documentale versata in atti dalla parte resistente.
Per le superiori considerazioni, il ricorso avverso l'avviso di accertamento non può essere ammesso avanti il giudice tributario.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
Il presidente relatore