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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio e in grado di appello iscritta al n. 10 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(p.iva ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
- appellante in riassunzione -
E
; COroparte_1 contumace;
- appellata in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 780/2022, pubblicata il 16.6.2022.
FATTI DI CAUSA
1 La convenne in giudizio l' dinanzi al Parte_1 CP_2
Tribunale di Nocera inferiore per la condanna al pagamento della somma di €
204.104,90 oltre interessi moratori, esponendo che svolgeva prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari in regime di accreditamento provvisorio;
che, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto dall'assessore alla regione
Campania e le associazioni di categoria in data 17.7.1996, recepito dalla giunta regionale con deliberazione n. 6757 del 31.7.1996, il 70% dell'importo delle fatture doveva essere pagato entro 20 giorni dalla loro presentazione ed il restante 30% entro 90 giorni dalla data di presentazione;
che aveva trasmesso all'Asl Sa1 le fatture relative alle prestazioni erogate da luglio 2003 ad aprile 2004 ma l'ente aveva pagato in ritardo, sia la quota del 70% che il saldo del 30%; che, per tale ritardo, spettava all'attrice la somma di € 204.104,90 corrispondente agli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza di ogni singola fattura, oltre interessi calcolati su tali importi, come da prospetto allegato.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1087/2017, pubblicata in data 1.8.2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore rigettò la domanda della dichiarando di Parte_1 aderire all'orientamento che negava l'applicazione del D.L.vo n. 231/02 alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate, non consistendo in transazioni commerciali, bensì in erogazione di un servizio pubblico da parte CO dell' a mezzo dei concessionari accreditati. Sosteneva che, anche aderendo all'orientamento favorevole, comunque la domanda doveva essere rigettata, dal momento che, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo, le sue disposizioni non si applicano ai contratti conclusi prima del 8 agosto 2002, come nel caso di specie, in cui il rapporto tra la e l'Asl Sa1 si fonda su una convenzione risalente Parte_1
CO al 1989. Il primo giudice osservava, infine, che l' aveva dimostrato che la maggior parte dei crediti fondati sulle fatture di cui si chiedeva il pagamento degli interessi moratori erano stati ceduti dalla a terzi e Parte_1 puntualmente onorati dall'ente pubblico, con conseguente carenza di legittimazione attiva dell'attrice. Aggiungeva che è inconsistente l'assunto dell'attrice, secondo cui
2 CO si tratterebbe di una cessione pro solvendo e non pro soluto, avendo l' dedotto e provato di aver pagato i crediti ai cessionari, “ragion per cui difetterebbe il fondamento causale della domanda di pagamento degli interessi su sorti capitali già riscosse da altri soggetti”.
La sentenza di appello cassata
La impugnò la sentenza di primo grado dinanzi alla Parte_1
Corte di appello di Salerno, censurando la violazione del giudicato esterno sulla qualificazione giuridica del rapporto in termini di transazione commerciale.
Deduceva che la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2427/2016 aveva già qualificato il rapporto intercorso tra le parti sulla scorta dell'accreditamento provvisorio come transazione commerciale ai sensi del D.L.vo n. 231/2002, suscettibile, pertanto, di produrre interessi al tasso di cui all'art. 5 del medesimo decreto;
che il suo passaggio in giudicato aveva effetto non solo nel giudizio definito con tale decisione, ma anche in relazione a tutti gli ulteriori giudizi.
Censurava, poi, l'omessa pronunzia sulla domanda subordinata di riconoscimento degli interessi sia in relazione alle sole fatture non oggetto di cessione, sia in relazione ai soli interessi legali.
Con sentenza n. 780/2022, pubblicata il 16.6.2022, la Corte rigettò l'appello, CO ritenendo fondata l'eccezione dell' di mancanza del contratto scritto. Osservava il giudice di secondo grado che l'accreditamento della struttura sanitaria privata è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti, occorrendo anche la stipulazione di accordi contrattuali disciplinati nel contenuto dall'art.
8-quinquies del D.L.vo n. 502 del 1992; che nel caso di specie il rapporto non risultava consacrato in un contratto scritto e, peraltro, la convenzione risultava stipulata in data antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 231/02.
Superò l'eccezione di efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 2427/2016, sia sulla sussumibilità del rapporto nell'ambito delle transazioni commerciali, sia con riguardo all'esistenza dell'accordo contrattuale, rilevando che la sentenza n.
2427/2016 aveva valutato, quale unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo,
3 la spettanza o meno degli interessi ex D.L.vo n. 231/2002, non risultando, di contro, minimamente affrontata la questione inerente alla esistenza del contratto, nemmeno prospettata dalle parti;
che l'efficacia del giudicato esterno non poteva giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica ratio decidendi;
che, inoltre, affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato è necessaria non solo l'identità soggettiva ma anche quella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire, la quale non ricorre se il giudizio da definire ha ad oggetto altra frazione dello stesso credito;
che, nel caso di specie, la sentenza n.
2427/2016 aveva riconosciuto gli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 in relazione a prestazioni rese da gennaio ad aprile del 2010, mentre nel caso in esame si discuteva degli interessi relativi a prestazioni rese negli anni 2003- 2004, antecedentemente alla pronunzia di cui si invocava il giudicato;
che, pertanto, doveva escludersi la preclusione del giudicato nel presente giudizio sull'esistenza dei fatti costitutivi della domanda di pagamento, ossia del rapporto di accreditamento e dell'esistenza di un contratto redatto in forma scritta;
che, in assenza di valido rapporto contrattuale, alcun tipo di interesse da ritardato pagamento poteva essere riconosciuto, restando così assorbito anche il motivo subordinato di riconoscimento di interessi legali.
L'ordinanza di cassazione e rinvio
La sentenza di secondo grado, impugnata dalla Parte_1 veniva cassata dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 26299/2024, pubblicata in data 8.10.2024, disponeva il rinvio alla Corte di appello di Salerno.
La Suprema Corte richiamava il principio, più volte affermato, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato
4 e risolto in un successivo giudizio che abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Facendo applicazione del principio, affermava che “il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di
Salerno deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la pretesa dell'odierna ricorrente attiene al medesimo rapporto intercorso tra le parti e a crediti relativi a prestazioni sanitarie rese negli anni 2003-2004 sempre sulla base delle delibere di accreditamento nn. 1526 e 1527 del 7 ottobre 2002. Non infatti potendo dubitarsi che l'affermazione contenuta nella sentenza n. 2427/2016 del
Tribunale di Salerno - fondata o meno che sia - su cui si è formato giudicato circa
l'applicabilità degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 rilevi pienamente e spieghi effetti vincolanti anche nel presente giudizio”.
La riassunzione al giudice di rinvio
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la Parte_1 ripropone la domanda principale di condanna dell' al pagamento della CP_2 somma di € 204.104,90 oltre interessi legali dalla domanda.
Deduce che il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2427/2016 esplica l'efficacia di giudicato esterno sulla qualificazione del rapporto in temini di transazione commerciale per il CO periodo in cui esso era disciplinato dalle sole deliberazioni nn. 1526 e
1527/2002, pur in mancanza di specifico contratto scritto e nonostante il giudizio in oggetto sia relativo a periodicità diverse del medesimo rapporto di durata. Quanto all'eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva, in relazione all'intervenuta cessione di alcune fatture, sostiene che una volta adempiuto il credito ceduto, il diritto agli accessori (come gli interessi da ritardato pagamento, oggetto esclusivo del presente giudizio) “retrocede” in capo al cedente, il quale quindi è pienamente legittimato ad agire per il relativo recupero.
In via subordinata, ripropone la domanda di pagamento degli interessi ex D.L.vo n. 231/2002 sulle fatture non oggetto dell'eccepita cessione di credito, per la cui quantificazione chiede disporsi, ove ritenuto necessario, apposita Ctu tecnico contabile, oltre interessi legali dalla domanda. In via ulteriormente subordinata
5 chiede il riconoscimento degli interessi legali per il ritardato pagamento nella misura quantificata nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado (€ 38.546,84 oppure € 24.294,52 per le sole fatture non oggetto dell'eccepita cessione di crediti), nonché ulteriori interessi legali.
L'appellante in riassunzione conclude per la riforma della sentenza di primo grado e: - l'accoglimento della domanda principale relativamente agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e la condanna dell' al pagamento in suo favore della CP_2 somma di € 204.104,90 oltre interessi legali dalla domanda;
- in via subordinata, per l'accoglimento della domanda principale relativamente agli interessi ex d.lgs. n.
231/2002 e alle sole fatture non oggetto dell'eccepita cessione di crediti, con CO condanna dell' al pagamento della relativa somma, liquidabile, ove ritenuto necessario, mediante Ctu contabile, oltre interessi legali dalla domanda;
- in via ulteriormente gradata, per l'accoglimento della domanda subordinata relativamente CO agli interessi legali e la condanna dell' l pagamento della somma di € 38.546,84 oltre interessi legali dalla domanda;
- in via ulteriormente gradata, per l'accoglimento della domanda subordinata relativamente agli interessi legali in relazione alle sole fatture non oggetto dell'eccepita cessione di crediti e la condanna CO dell' al pagamento della somma di € 24.294,52 oltre interessi legali dalla domanda;
- con vittoria di spese, compenso professionale di tutti i giudizi (primo grado, secondo grado, Cassazione e presente giudizio di rinvio), iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
L , non costituitasi, è stata dichiarata COroparte_1 contumace con ordinanza del 9.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dovendo applicare, in sede di rinvio, il principio ribadito dalla Suprema Corte in tema di giudicato esterno, disatteso dalla sentenza cassata, appare opportuno chiarire, preliminarmente, quali questioni devolute in appello sono rimaste impregiudicate dall'estensione degli effetti del giudicato esplicato dalla sentenza del
Tribunale di Salerno n. 2427/2016.
6 La debenza degli interessi ex D.L.vo n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle prestazioni sanitarie rese da luglio 2003 ad aprile 2004, oggetto di causa, assorbe la questione su cui si fondava la decisione di secondo grado cassata, relativa all'insussistenza del fatto costitutivo del diritto alla remunerazione delle prestazioni
(e, dunque, anche degli interessi moratori), consistente nella stipula del contratto ex art.
8-quinuies del D.L.vo n. 502 del 1992. La sentenza del Tribunale di Salerno ha, poi, l'effetto del giudicato sulla medesima questione che aveva determinato il rigetto della domanda in primo grado, poi devoluta in appello, che attiene al saggio degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie (quello previsto dall'art. 1284 c.c. o, invece, quello stabilito dall'art. 5 del D.L.vo n.
231/2002). Pertanto, il riesame in sede di rinvio deve tener conto del principio per cui sussiste il diritto della al pagamento degli interessi Parte_1 moratori per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate da luglio 2003 ad aprile 2004, calcolati al saggio previsto dall'art. 5 del D.L.vo n. 231/02.
Non è compresa nell'ambito del giudicato esterno l'altra questione, proposta in primo grado dalla convenuta , relativa al difetto di titolarità CP_2 dell'obbligazione di pagamento degli interessi decorrenti sui crediti già ceduti dalla e pagati alle società cessionarie. Parte_1
La sentenza di primo grado ha deciso anche su tale questione, ponendola, nel percorso motivazionale, come ulteriore ragione di infondatezza della domanda di pagamento degli interessi. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva affermato che
“pur aderendo a questa seconda prospettazione - ossia alla tesi secondo cui le prestazioni rese da soggetti privati in regime di accreditamento rientrano nel novero delle “transazioni commerciali” assoggettate alla disciplina del D. L.vo n. 231/02 - CO la domanda attorea va comunque rigettata”, perché “l' ha comprovato in via documentale che la maggior parte dei crediti fondati sulle fatture di cui si chiede il pagamento degli interessi moratori sono stati ceduti dalla Parte_1
a terzi e puntualmente onorati dall'ente pubblico. Ne consegue la carenza parziale di legittimazione attiva dell'attrice, che sulla questione eccepisce che la cessione dei crediti sarebbe pro solvendo e non pro soluto;
ma si tratta di un argomento del
7 Con tutto inconsistente, perché l' ha dedotto e comprovato di aver pagato i crediti ai cessionari, ragion per cui difetterebbe il fondamento causale della richiesta di pagamento degli interessi su sorti capitali già riscosse da altri soggetti”.
Questa ragione ulteriore di rigetto della domanda non è stata impugnata con specifiche censure nell'atto di appello del 2018, laddove, invece, le parti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione venivano in esso espressamente indicate come: la parte che escludeva la formazione del giudicato esterno sul saggio degli interessi;
quella che escludeva le prestazioni dalla nozione di “transazione commerciale” ex D.L.vo n. 231/02; l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione degli interessi al saggio legale. Con riguardo alla questione della cessione dei crediti, la appellante aveva solo chiesto “la condanna Parte_1
CO dell' al pagamento, in favore dell'appellante, della minore somma maturata” e
“in via subordinata, per il caso in cui l'ecc.ma Corte adita dovesse ritenere rilevante l'eccepita intervenuta cessione di credito in relazione a parte delle fatture azionate”. La riproposizione in appello dell'intera domanda rigettata in primo grado impedisce, comunque, la formazione del giudicato interno, ex art. 329 c.p.c., sulla parte della sentenza di primo che ha espressamente escluso la titolarità in capo alla degli interessi moratori maturati sui crediti ceduti. Ma la totale Parte_1 mancanza di critiche rivolte all'argomento in base al quale il primo giudice ha ritenuto comunque infondata la domanda comporta l'inammissibilità dell'impugnazione su tale punto della decisione.
Da quanto precede si ricava che alla deve essere Parte_1 riconosciuto il diritto agli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 sul ritardo nel pagamento dei crediti che non ha ceduto a terzi. Compito della Corte, in sede di rinvio, è quello di accertare su quali crediti non ceduti sono maturati gli interessi per transazione commerciale e il periodo di mora.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha esaminato le fatture riportate nel conteggio analitico emesse nel 2003 e nel 2004 ed i pagamenti effettuati dall'Asl Sa1 ed ha formulato due ipotesi di calcolo degli interessi legali: la prima, considerando tutte le fatture emesse da luglio 2003 ad aprile 2004; la
8 seconda, escludendo le fatture oggetto di cessione di credito. Ha calcolato la mora a partire dal 20esimo giorno dalla presentazione della fattura sul 70% del suo importo e dal 90esimo giorno dalla presentazione della fattura sul restante del 30%. Ha, poi, provveduto ad imputare i pagamenti effettuati secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c. (prima in deconto degli interessi e poi del capitale).
La seconda ipotesi di calcolo considera solo i crediti non ceduti e imputa i CO pagamenti effettuati dall' dapprima agli interessi legali maturati dalla data di decorrenza degli interessi moratori (venti e novanta giorni dalla fattura) fino al pagamento e, poi, al capitale. Risulta che alla data dell'ultimo pagamento (7.3.2005) residuava un credito per capitale di € 23.532,14 sul quale sono stati poi calcolati gli ulteriori interessi legali di € 762,38 maturati fino alla data di notifica dell'atto di citazione (23.6.2006).
Il calcolo effettuato dal Ctu nella seconda ipotesi deve essere, però, sostituito con gli interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231/02. Inoltre, tali interessi vanno calcolati per singola fattura e non sul cumulo delle fatture, dato che ogni pagamento è stato CO imputato dall' ad una determinata fattura e non v'è contestazione sull'imputazione di pagamento del debitore.
Pertanto, dall'elenco delle fatture riportate nell'elenco allegato alla Ctu vanno escluse le seguenti fatture, oggetto di cessione di credito: dalla n. 55 alla n. 62 del luglio 2003, dalla n. 64 alla n. 71 dell'agosto 2003 e dalla n. 73 alla n. 80 del settembre 2003. Su ciascuna delle restanti fatture va eseguita la seguente operazione di calcolo: a) sulla singola fattura vanno calcolati gli interessi ex art. 5 del D.L.vo n.
231/02, dalle date di scadenza della singola fattura (il 70% della fattura al 20esimo giorno dalla presentazione ed il restante 30% al 90esimo giorno) fino al pagamento CO che l' ha imputato alla fattura, come risulta dall'estratto conto pagamenti CO allegato al fascicolo di parte dell' ; b) il pagamento che l' ha CP_2 imputato alla fattura va accreditato prima sugli interessi calcolati sub a e poi sul capitale;
c) sul capitale che residua vanno, poi, calcolati gli interessi ex art. 5 del
D.L.vo n. 231/02, dalla data del pagamento fino al soddisfo.
9 Trattandosi di una mera operazione di calcolo degli interessi e di imputazione di pagamento basata su dati acquisiti (le fatture elencate, escluse quelle cedute;
le date di scadenza delle singole fatture, a 20 giorni per il 70% e a 90 giorni per il 30%; i giorni trascorsi dalle scadenze della singola fattura fino al pagamento effettuato CO dall' ed imputato alla fattura medesima) non occorre un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
L'appello, perciò, deve essere parzialmente accolto e, con esso, la domanda proposta in via subordinata, nella parte in cui chiede l'applicazione degli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002 sui crediti non ceduti, con consequenziale CO condanna dell' l pagamento in favore della della somma risultante Parte_1 dal calcolo appena indicato.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento deve comprendere anche le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, ma anche quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798). CO L'accoglimento, pur parziale, implica la condanna dell' al rimborso delle spese processuali, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. (valutata globalmente, non sulle singole questioni: Cass., 3.11.2016 n. 22273), che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio e in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 10/2025, così provvede:
10 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1087/2017, pubblicata in data
1.8.2017, condanna l' al pagamento in favore COroparte_1 della della somma risultante dal calcolo indicato in Parte_1 parte motiva;
2. condanna l al rimborso delle spese processuali COroparte_1 del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore della che liquida in Parte_1
€ 3.977,50 per spese vive (€ 508,00 per il primo grado, € 1.165,50 per il giudizio di appello, € 1.518,00 per il giudizio di legittimità ed € 786,00 per il giudizio di rinvio) ed € 16.000,00 per onorari di difesa (€ 4.000,00 per il primo grado, € 4.000,00 per il giudizio di appello, € 4.000,00 per il giudizio di legittimità ed € 4.000,00 per il giudizio di rinvio), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Romolo Frasso, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Marina MAINENTI Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio e in grado di appello iscritta al n. 10 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
(p.iva ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romolo Frasso per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione;
- appellante in riassunzione -
E
; COroparte_1 contumace;
- appellata in riassunzione -
OGGETTO: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n. 780/2022, pubblicata il 16.6.2022.
FATTI DI CAUSA
1 La convenne in giudizio l' dinanzi al Parte_1 CP_2
Tribunale di Nocera inferiore per la condanna al pagamento della somma di €
204.104,90 oltre interessi moratori, esponendo che svolgeva prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari in regime di accreditamento provvisorio;
che, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto dall'assessore alla regione
Campania e le associazioni di categoria in data 17.7.1996, recepito dalla giunta regionale con deliberazione n. 6757 del 31.7.1996, il 70% dell'importo delle fatture doveva essere pagato entro 20 giorni dalla loro presentazione ed il restante 30% entro 90 giorni dalla data di presentazione;
che aveva trasmesso all'Asl Sa1 le fatture relative alle prestazioni erogate da luglio 2003 ad aprile 2004 ma l'ente aveva pagato in ritardo, sia la quota del 70% che il saldo del 30%; che, per tale ritardo, spettava all'attrice la somma di € 204.104,90 corrispondente agli interessi di mora ex D.L.vo n. 231/02 maturati dalla scadenza di ogni singola fattura, oltre interessi calcolati su tali importi, come da prospetto allegato.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1087/2017, pubblicata in data 1.8.2017, il Tribunale di Nocera
Inferiore rigettò la domanda della dichiarando di Parte_1 aderire all'orientamento che negava l'applicazione del D.L.vo n. 231/02 alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate, non consistendo in transazioni commerciali, bensì in erogazione di un servizio pubblico da parte CO dell' a mezzo dei concessionari accreditati. Sosteneva che, anche aderendo all'orientamento favorevole, comunque la domanda doveva essere rigettata, dal momento che, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo, le sue disposizioni non si applicano ai contratti conclusi prima del 8 agosto 2002, come nel caso di specie, in cui il rapporto tra la e l'Asl Sa1 si fonda su una convenzione risalente Parte_1
CO al 1989. Il primo giudice osservava, infine, che l' aveva dimostrato che la maggior parte dei crediti fondati sulle fatture di cui si chiedeva il pagamento degli interessi moratori erano stati ceduti dalla a terzi e Parte_1 puntualmente onorati dall'ente pubblico, con conseguente carenza di legittimazione attiva dell'attrice. Aggiungeva che è inconsistente l'assunto dell'attrice, secondo cui
2 CO si tratterebbe di una cessione pro solvendo e non pro soluto, avendo l' dedotto e provato di aver pagato i crediti ai cessionari, “ragion per cui difetterebbe il fondamento causale della domanda di pagamento degli interessi su sorti capitali già riscosse da altri soggetti”.
La sentenza di appello cassata
La impugnò la sentenza di primo grado dinanzi alla Parte_1
Corte di appello di Salerno, censurando la violazione del giudicato esterno sulla qualificazione giuridica del rapporto in termini di transazione commerciale.
Deduceva che la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2427/2016 aveva già qualificato il rapporto intercorso tra le parti sulla scorta dell'accreditamento provvisorio come transazione commerciale ai sensi del D.L.vo n. 231/2002, suscettibile, pertanto, di produrre interessi al tasso di cui all'art. 5 del medesimo decreto;
che il suo passaggio in giudicato aveva effetto non solo nel giudizio definito con tale decisione, ma anche in relazione a tutti gli ulteriori giudizi.
Censurava, poi, l'omessa pronunzia sulla domanda subordinata di riconoscimento degli interessi sia in relazione alle sole fatture non oggetto di cessione, sia in relazione ai soli interessi legali.
Con sentenza n. 780/2022, pubblicata il 16.6.2022, la Corte rigettò l'appello, CO ritenendo fondata l'eccezione dell' di mancanza del contratto scritto. Osservava il giudice di secondo grado che l'accreditamento della struttura sanitaria privata è condizione necessaria ma non sufficiente per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti, occorrendo anche la stipulazione di accordi contrattuali disciplinati nel contenuto dall'art.
8-quinquies del D.L.vo n. 502 del 1992; che nel caso di specie il rapporto non risultava consacrato in un contratto scritto e, peraltro, la convenzione risultava stipulata in data antecedente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 231/02.
Superò l'eccezione di efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 2427/2016, sia sulla sussumibilità del rapporto nell'ambito delle transazioni commerciali, sia con riguardo all'esistenza dell'accordo contrattuale, rilevando che la sentenza n.
2427/2016 aveva valutato, quale unico motivo di opposizione al decreto ingiuntivo,
3 la spettanza o meno degli interessi ex D.L.vo n. 231/2002, non risultando, di contro, minimamente affrontata la questione inerente alla esistenza del contratto, nemmeno prospettata dalle parti;
che l'efficacia del giudicato esterno non poteva giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica ratio decidendi;
che, inoltre, affinché possa esplicarsi l'efficacia di giudicato è necessaria non solo l'identità soggettiva ma anche quella oggettiva tra il rapporto definito e quello da definire, la quale non ricorre se il giudizio da definire ha ad oggetto altra frazione dello stesso credito;
che, nel caso di specie, la sentenza n.
2427/2016 aveva riconosciuto gli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 in relazione a prestazioni rese da gennaio ad aprile del 2010, mentre nel caso in esame si discuteva degli interessi relativi a prestazioni rese negli anni 2003- 2004, antecedentemente alla pronunzia di cui si invocava il giudicato;
che, pertanto, doveva escludersi la preclusione del giudicato nel presente giudizio sull'esistenza dei fatti costitutivi della domanda di pagamento, ossia del rapporto di accreditamento e dell'esistenza di un contratto redatto in forma scritta;
che, in assenza di valido rapporto contrattuale, alcun tipo di interesse da ritardato pagamento poteva essere riconosciuto, restando così assorbito anche il motivo subordinato di riconoscimento di interessi legali.
L'ordinanza di cassazione e rinvio
La sentenza di secondo grado, impugnata dalla Parte_1 veniva cassata dalla Corte di cassazione che, con ordinanza n. 26299/2024, pubblicata in data 8.10.2024, disponeva il rinvio alla Corte di appello di Salerno.
La Suprema Corte richiamava il principio, più volte affermato, secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato
4 e risolto in un successivo giudizio che abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Facendo applicazione del principio, affermava che “il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di
Salerno deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la pretesa dell'odierna ricorrente attiene al medesimo rapporto intercorso tra le parti e a crediti relativi a prestazioni sanitarie rese negli anni 2003-2004 sempre sulla base delle delibere di accreditamento nn. 1526 e 1527 del 7 ottobre 2002. Non infatti potendo dubitarsi che l'affermazione contenuta nella sentenza n. 2427/2016 del
Tribunale di Salerno - fondata o meno che sia - su cui si è formato giudicato circa
l'applicabilità degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 rilevi pienamente e spieghi effetti vincolanti anche nel presente giudizio”.
La riassunzione al giudice di rinvio
Riassunta la causa, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la Parte_1 ripropone la domanda principale di condanna dell' al pagamento della CP_2 somma di € 204.104,90 oltre interessi legali dalla domanda.
Deduce che il giudice del rinvio dovrà attenersi al principio secondo cui la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2427/2016 esplica l'efficacia di giudicato esterno sulla qualificazione del rapporto in temini di transazione commerciale per il CO periodo in cui esso era disciplinato dalle sole deliberazioni nn. 1526 e
1527/2002, pur in mancanza di specifico contratto scritto e nonostante il giudizio in oggetto sia relativo a periodicità diverse del medesimo rapporto di durata. Quanto all'eccezione di parziale difetto di legittimazione attiva, in relazione all'intervenuta cessione di alcune fatture, sostiene che una volta adempiuto il credito ceduto, il diritto agli accessori (come gli interessi da ritardato pagamento, oggetto esclusivo del presente giudizio) “retrocede” in capo al cedente, il quale quindi è pienamente legittimato ad agire per il relativo recupero.
In via subordinata, ripropone la domanda di pagamento degli interessi ex D.L.vo n. 231/2002 sulle fatture non oggetto dell'eccepita cessione di credito, per la cui quantificazione chiede disporsi, ove ritenuto necessario, apposita Ctu tecnico contabile, oltre interessi legali dalla domanda. In via ulteriormente subordinata
5 chiede il riconoscimento degli interessi legali per il ritardato pagamento nella misura quantificata nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado (€ 38.546,84 oppure € 24.294,52 per le sole fatture non oggetto dell'eccepita cessione di crediti), nonché ulteriori interessi legali.
L'appellante in riassunzione conclude per la riforma della sentenza di primo grado e: - l'accoglimento della domanda principale relativamente agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e la condanna dell' al pagamento in suo favore della CP_2 somma di € 204.104,90 oltre interessi legali dalla domanda;
- in via subordinata, per l'accoglimento della domanda principale relativamente agli interessi ex d.lgs. n.
231/2002 e alle sole fatture non oggetto dell'eccepita cessione di crediti, con CO condanna dell' al pagamento della relativa somma, liquidabile, ove ritenuto necessario, mediante Ctu contabile, oltre interessi legali dalla domanda;
- in via ulteriormente gradata, per l'accoglimento della domanda subordinata relativamente CO agli interessi legali e la condanna dell' l pagamento della somma di € 38.546,84 oltre interessi legali dalla domanda;
- in via ulteriormente gradata, per l'accoglimento della domanda subordinata relativamente agli interessi legali in relazione alle sole fatture non oggetto dell'eccepita cessione di crediti e la condanna CO dell' al pagamento della somma di € 24.294,52 oltre interessi legali dalla domanda;
- con vittoria di spese, compenso professionale di tutti i giudizi (primo grado, secondo grado, Cassazione e presente giudizio di rinvio), iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
L , non costituitasi, è stata dichiarata COroparte_1 contumace con ordinanza del 9.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dovendo applicare, in sede di rinvio, il principio ribadito dalla Suprema Corte in tema di giudicato esterno, disatteso dalla sentenza cassata, appare opportuno chiarire, preliminarmente, quali questioni devolute in appello sono rimaste impregiudicate dall'estensione degli effetti del giudicato esplicato dalla sentenza del
Tribunale di Salerno n. 2427/2016.
6 La debenza degli interessi ex D.L.vo n. 231/2002 per il ritardo nel pagamento delle prestazioni sanitarie rese da luglio 2003 ad aprile 2004, oggetto di causa, assorbe la questione su cui si fondava la decisione di secondo grado cassata, relativa all'insussistenza del fatto costitutivo del diritto alla remunerazione delle prestazioni
(e, dunque, anche degli interessi moratori), consistente nella stipula del contratto ex art.
8-quinuies del D.L.vo n. 502 del 1992. La sentenza del Tribunale di Salerno ha, poi, l'effetto del giudicato sulla medesima questione che aveva determinato il rigetto della domanda in primo grado, poi devoluta in appello, che attiene al saggio degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle prestazioni sanitarie (quello previsto dall'art. 1284 c.c. o, invece, quello stabilito dall'art. 5 del D.L.vo n.
231/2002). Pertanto, il riesame in sede di rinvio deve tener conto del principio per cui sussiste il diritto della al pagamento degli interessi Parte_1 moratori per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate da luglio 2003 ad aprile 2004, calcolati al saggio previsto dall'art. 5 del D.L.vo n. 231/02.
Non è compresa nell'ambito del giudicato esterno l'altra questione, proposta in primo grado dalla convenuta , relativa al difetto di titolarità CP_2 dell'obbligazione di pagamento degli interessi decorrenti sui crediti già ceduti dalla e pagati alle società cessionarie. Parte_1
La sentenza di primo grado ha deciso anche su tale questione, ponendola, nel percorso motivazionale, come ulteriore ragione di infondatezza della domanda di pagamento degli interessi. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva affermato che
“pur aderendo a questa seconda prospettazione - ossia alla tesi secondo cui le prestazioni rese da soggetti privati in regime di accreditamento rientrano nel novero delle “transazioni commerciali” assoggettate alla disciplina del D. L.vo n. 231/02 - CO la domanda attorea va comunque rigettata”, perché “l' ha comprovato in via documentale che la maggior parte dei crediti fondati sulle fatture di cui si chiede il pagamento degli interessi moratori sono stati ceduti dalla Parte_1
a terzi e puntualmente onorati dall'ente pubblico. Ne consegue la carenza parziale di legittimazione attiva dell'attrice, che sulla questione eccepisce che la cessione dei crediti sarebbe pro solvendo e non pro soluto;
ma si tratta di un argomento del
7 Con tutto inconsistente, perché l' ha dedotto e comprovato di aver pagato i crediti ai cessionari, ragion per cui difetterebbe il fondamento causale della richiesta di pagamento degli interessi su sorti capitali già riscosse da altri soggetti”.
Questa ragione ulteriore di rigetto della domanda non è stata impugnata con specifiche censure nell'atto di appello del 2018, laddove, invece, le parti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione venivano in esso espressamente indicate come: la parte che escludeva la formazione del giudicato esterno sul saggio degli interessi;
quella che escludeva le prestazioni dalla nozione di “transazione commerciale” ex D.L.vo n. 231/02; l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di applicazione degli interessi al saggio legale. Con riguardo alla questione della cessione dei crediti, la appellante aveva solo chiesto “la condanna Parte_1
CO dell' al pagamento, in favore dell'appellante, della minore somma maturata” e
“in via subordinata, per il caso in cui l'ecc.ma Corte adita dovesse ritenere rilevante l'eccepita intervenuta cessione di credito in relazione a parte delle fatture azionate”. La riproposizione in appello dell'intera domanda rigettata in primo grado impedisce, comunque, la formazione del giudicato interno, ex art. 329 c.p.c., sulla parte della sentenza di primo che ha espressamente escluso la titolarità in capo alla degli interessi moratori maturati sui crediti ceduti. Ma la totale Parte_1 mancanza di critiche rivolte all'argomento in base al quale il primo giudice ha ritenuto comunque infondata la domanda comporta l'inammissibilità dell'impugnazione su tale punto della decisione.
Da quanto precede si ricava che alla deve essere Parte_1 riconosciuto il diritto agli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/02 sul ritardo nel pagamento dei crediti che non ha ceduto a terzi. Compito della Corte, in sede di rinvio, è quello di accertare su quali crediti non ceduti sono maturati gli interessi per transazione commerciale e il periodo di mora.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado ha esaminato le fatture riportate nel conteggio analitico emesse nel 2003 e nel 2004 ed i pagamenti effettuati dall'Asl Sa1 ed ha formulato due ipotesi di calcolo degli interessi legali: la prima, considerando tutte le fatture emesse da luglio 2003 ad aprile 2004; la
8 seconda, escludendo le fatture oggetto di cessione di credito. Ha calcolato la mora a partire dal 20esimo giorno dalla presentazione della fattura sul 70% del suo importo e dal 90esimo giorno dalla presentazione della fattura sul restante del 30%. Ha, poi, provveduto ad imputare i pagamenti effettuati secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c. (prima in deconto degli interessi e poi del capitale).
La seconda ipotesi di calcolo considera solo i crediti non ceduti e imputa i CO pagamenti effettuati dall' dapprima agli interessi legali maturati dalla data di decorrenza degli interessi moratori (venti e novanta giorni dalla fattura) fino al pagamento e, poi, al capitale. Risulta che alla data dell'ultimo pagamento (7.3.2005) residuava un credito per capitale di € 23.532,14 sul quale sono stati poi calcolati gli ulteriori interessi legali di € 762,38 maturati fino alla data di notifica dell'atto di citazione (23.6.2006).
Il calcolo effettuato dal Ctu nella seconda ipotesi deve essere, però, sostituito con gli interessi ex art. 5 del D.L.vo n. 231/02. Inoltre, tali interessi vanno calcolati per singola fattura e non sul cumulo delle fatture, dato che ogni pagamento è stato CO imputato dall' ad una determinata fattura e non v'è contestazione sull'imputazione di pagamento del debitore.
Pertanto, dall'elenco delle fatture riportate nell'elenco allegato alla Ctu vanno escluse le seguenti fatture, oggetto di cessione di credito: dalla n. 55 alla n. 62 del luglio 2003, dalla n. 64 alla n. 71 dell'agosto 2003 e dalla n. 73 alla n. 80 del settembre 2003. Su ciascuna delle restanti fatture va eseguita la seguente operazione di calcolo: a) sulla singola fattura vanno calcolati gli interessi ex art. 5 del D.L.vo n.
231/02, dalle date di scadenza della singola fattura (il 70% della fattura al 20esimo giorno dalla presentazione ed il restante 30% al 90esimo giorno) fino al pagamento CO che l' ha imputato alla fattura, come risulta dall'estratto conto pagamenti CO allegato al fascicolo di parte dell' ; b) il pagamento che l' ha CP_2 imputato alla fattura va accreditato prima sugli interessi calcolati sub a e poi sul capitale;
c) sul capitale che residua vanno, poi, calcolati gli interessi ex art. 5 del
D.L.vo n. 231/02, dalla data del pagamento fino al soddisfo.
9 Trattandosi di una mera operazione di calcolo degli interessi e di imputazione di pagamento basata su dati acquisiti (le fatture elencate, escluse quelle cedute;
le date di scadenza delle singole fatture, a 20 giorni per il 70% e a 90 giorni per il 30%; i giorni trascorsi dalle scadenze della singola fattura fino al pagamento effettuato CO dall' ed imputato alla fattura medesima) non occorre un'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio.
L'appello, perciò, deve essere parzialmente accolto e, con esso, la domanda proposta in via subordinata, nella parte in cui chiede l'applicazione degli interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002 sui crediti non ceduti, con consequenziale CO condanna dell' l pagamento in favore della della somma risultante Parte_1 dal calcolo appena indicato.
Stante l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento deve comprendere anche le spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità, come indicato dalla Suprema Corte, ma anche quelle del precedente giudizio di appello, stante l'effetto espansivo che la cassazione della sentenza d'appello produce anche sul capo relativo alle spese (Cass., ord., 7.2.2022, n. 3798). CO L'accoglimento, pur parziale, implica la condanna dell' al rimborso delle spese processuali, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. (valutata globalmente, non sulle singole questioni: Cass., 3.11.2016 n. 22273), che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147. Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in sede di rinvio e in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 10/2025, così provvede:
10 1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1087/2017, pubblicata in data
1.8.2017, condanna l' al pagamento in favore COroparte_1 della della somma risultante dal calcolo indicato in Parte_1 parte motiva;
2. condanna l al rimborso delle spese processuali COroparte_1 del giudizio di primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio in favore della che liquida in Parte_1
€ 3.977,50 per spese vive (€ 508,00 per il primo grado, € 1.165,50 per il giudizio di appello, € 1.518,00 per il giudizio di legittimità ed € 786,00 per il giudizio di rinvio) ed € 16.000,00 per onorari di difesa (€ 4.000,00 per il primo grado, € 4.000,00 per il giudizio di appello, € 4.000,00 per il giudizio di legittimità ed € 4.000,00 per il giudizio di rinvio), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Romolo Frasso, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 17/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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