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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/11/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4536 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 23.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PATTUMELLI DAMASO e Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12/09/2023, la sig.ra premettendo di essere Parte_1 affetta da gonartosi bilaterale, cardiopatia iper , glaucoma bilaterale, diabete mellito tipo 2, dal 01-03-1983 e di essere titolare della pensione ai superstiti n. 20014397, categoria «SO», a carico dell' nonché riconosciuta invalida CP_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persisten svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) dalla data del 06-06-2019, adiva il Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2, D.L. 13-03-1988, n. 69, conv. in l. 13-05-1988, n. 153 il diritto di all'assegno Parte_1 per il nucleo familiare, in misura di legge e a decorrere dal 06-06-2019, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio al 30-11-2022 e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_2 maturandi del diritto iuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.” Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso perché CP_2 vertente sull'a mento di una condizione sanitaria e dunque sottoposta al previo esperimento di a.t.p. obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto prima della data riconosciuta dalla visita medica dell' CP_2
La causa, di natura documentale, g va alla prima udienza di discussione all'udienza del 23.10.2025, trattata in modalità cartolare.
2. L'eccezione preliminare formulata dall' è fondata e, dunque, il ricorso deve essere CP_2 dichiarato improcedibile sulla base del co 2 dell'art. 445 bis c.p.c. Per quel che in questa sede rileva, l'art. 2 della l. n. 69 del 1988, all'art. 8, dispone che “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.” Il requisito dell'infermità tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro è una condizione sanitaria non del tutto coincidente con quella dell'invalidità totale accertata ai fini della invalidità civile a partire dal 06.06.2019; infatti, la ricorrente era stata nuovamente sottoposta a visita dall' per l'autonomo CP_2 accertamento di detta diversa condizione, e la commissione ne aveva riconosciuto l'assoluta impossibilità lavorativa a partire dal 11.11.2022. Per contestare il risultato di tale verbale la ricorrente, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe dovuto intentare un procedimento di a.t.p., vertendosi in materia di accertamento di requisito sanitario;
dunque, il ricorso odierno è improcedibile.
3. Data la dichiarazione resa dalla ricorrente a norma dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., la stessa è esonerata dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso;
- Assegna a parte ricorrente termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico;
- Dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese processuali. Così deciso in Velletri, il 06/11/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4536 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 23.10.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. PATTUMELLI DAMASO e Parte_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 12/09/2023, la sig.ra premettendo di essere Parte_1 affetta da gonartosi bilaterale, cardiopatia iper , glaucoma bilaterale, diabete mellito tipo 2, dal 01-03-1983 e di essere titolare della pensione ai superstiti n. 20014397, categoria «SO», a carico dell' nonché riconosciuta invalida CP_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persisten svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (100%) dalla data del 06-06-2019, adiva il Tribunale di Velletri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2, D.L. 13-03-1988, n. 69, conv. in l. 13-05-1988, n. 153 il diritto di all'assegno Parte_1 per il nucleo familiare, in misura di legge e a decorrere dal 06-06-2019, ovvero dalla diversa data che dovesse risultare in corso di giudizio al 30-11-2022 e, per l'effetto, CONDANNARE l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e CP_2 maturandi del diritto iuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.” Si costituiva l' eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso perché CP_2 vertente sull'a mento di una condizione sanitaria e dunque sottoposta al previo esperimento di a.t.p. obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c., e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto prima della data riconosciuta dalla visita medica dell' CP_2
La causa, di natura documentale, g va alla prima udienza di discussione all'udienza del 23.10.2025, trattata in modalità cartolare.
2. L'eccezione preliminare formulata dall' è fondata e, dunque, il ricorso deve essere CP_2 dichiarato improcedibile sulla base del co 2 dell'art. 445 bis c.p.c. Per quel che in questa sede rileva, l'art. 2 della l. n. 69 del 1988, all'art. 8, dispone che “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.” Il requisito dell'infermità tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro è una condizione sanitaria non del tutto coincidente con quella dell'invalidità totale accertata ai fini della invalidità civile a partire dal 06.06.2019; infatti, la ricorrente era stata nuovamente sottoposta a visita dall' per l'autonomo CP_2 accertamento di detta diversa condizione, e la commissione ne aveva riconosciuto l'assoluta impossibilità lavorativa a partire dal 11.11.2022. Per contestare il risultato di tale verbale la ricorrente, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe dovuto intentare un procedimento di a.t.p., vertendosi in materia di accertamento di requisito sanitario;
dunque, il ricorso odierno è improcedibile.
3. Data la dichiarazione resa dalla ricorrente a norma dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., la stessa è esonerata dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso;
- Assegna a parte ricorrente termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico;
- Dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese processuali. Così deciso in Velletri, il 06/11/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio