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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5183 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Armeni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano Masia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/11/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Elmas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
B. Allo stato e per un breve periodo, necessario alla vendita dell'immobile di proprietà comune, le parti convivranno nella casa coniugale.
C. Premesso che, infatti, i coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile sito in Capoterra, Via Puccini, 49, si obbligano fin d'ora a procedere alla vendita del predetto immobile con successiva distribuzione del ricavato al 50% ciascuno, in mancanza di trattativa privata, con conferimento dell'incarico, nell'arco temporale massimo di 30 gg. dalla separazione di cui al presente atto, alla agenzia immobiliare scelta di comune accordo.
D. I coniugi sono comproprietari delle due automobili: a) Ford Puma, sulla quale grava un prestito d'acquisto con rata mensile di € 247,00; b) PE Corsa.
Si impegnano alla vendita delle predette con diritto di prelazione sull'acquisto, oppure alla distribuzione del ricavato al 50% ciascuno.
Pag. 2 di 3 E. I coniugi quali contitolari del C/C n. 0000/28911113 aperto presso Banca Intesa, stabiliscono consensualmente che il conto rimarrà attivo solo ed esclusivamente per il prelievo delle somme necessarie alla gestione delle spese familiari comuni quali ordinaria manutenzione della casa e pagamento delle utenze ad essa riferite.
Alla sua estinzione, ovvero a seguito della vendita della casa coniugale, sarà cura delle parti procedere alla divisione del saldo residuo nella misura del 50% per ciascuno.
F. I coniugi si impegnano a corrispondere per la quota del 50% ciascuno alle spese ordinarie e straordinarie della propria IG , comprendendovi in tale Per_1 accordo anche le spese universitarie, le cure mediche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative.
G. Nessuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dell'altro mediante versamento di assegno periodico, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5183 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Armeni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimiliano Masia, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 29/11/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Elmas, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte.
B. Allo stato e per un breve periodo, necessario alla vendita dell'immobile di proprietà comune, le parti convivranno nella casa coniugale.
C. Premesso che, infatti, i coniugi sono comproprietari al 50% dell'immobile sito in Capoterra, Via Puccini, 49, si obbligano fin d'ora a procedere alla vendita del predetto immobile con successiva distribuzione del ricavato al 50% ciascuno, in mancanza di trattativa privata, con conferimento dell'incarico, nell'arco temporale massimo di 30 gg. dalla separazione di cui al presente atto, alla agenzia immobiliare scelta di comune accordo.
D. I coniugi sono comproprietari delle due automobili: a) Ford Puma, sulla quale grava un prestito d'acquisto con rata mensile di € 247,00; b) PE Corsa.
Si impegnano alla vendita delle predette con diritto di prelazione sull'acquisto, oppure alla distribuzione del ricavato al 50% ciascuno.
Pag. 2 di 3 E. I coniugi quali contitolari del C/C n. 0000/28911113 aperto presso Banca Intesa, stabiliscono consensualmente che il conto rimarrà attivo solo ed esclusivamente per il prelievo delle somme necessarie alla gestione delle spese familiari comuni quali ordinaria manutenzione della casa e pagamento delle utenze ad essa riferite.
Alla sua estinzione, ovvero a seguito della vendita della casa coniugale, sarà cura delle parti procedere alla divisione del saldo residuo nella misura del 50% per ciascuno.
F. I coniugi si impegnano a corrispondere per la quota del 50% ciascuno alle spese ordinarie e straordinarie della propria IG , comprendendovi in tale Per_1 accordo anche le spese universitarie, le cure mediche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative.
G. Nessuno dei coniugi contribuirà al mantenimento dell'altro mediante versamento di assegno periodico, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3