Art. 60. Carattere integrativo della Gestione speciale.
Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109 , e dalla presente legge, e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal presente titolo, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo articolo 67.
Il trattamento di pensione a carico della Gestione speciale, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, numero 2109 , e dalla presente legge, e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dal presente titolo, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati e accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti in relazione ai periodi valutati ai fini della pensione di cui al successivo articolo 67.