Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/03/2026, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della MP
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1359 del 2024, proposto da
Centro Radiologico Verrengia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Carbone, Francesco Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ON MP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in LI, via Santa Lucia n. 81;
Asl 111 - AL 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Magneto S.r.l., Istituto di Radiologia e Medicina Nucleare S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della Delibera di G.R.C. n. 800 del 29.12.2023, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 02.01.2024 in uno con l'allegato A – Relazione tecnica e l'allegato 2.5 Branca di Radiologia Diagnostica con cui sono stati approvati i criteri per la programmazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa da assegnare a ciascuna struttura privata accreditata per la specialistica ambulatoriale per il 2023 e, in via provvisoria, per l'esercizio 2024, i conteggi dei volumi massimi di prestazione e gli schemi contrattuali ex artt. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992;
b) degli allegati 1.2 (“Budget 2023 dell'Assistenza Specialistica Ambulatoriale acquistata dalle AS dai privati accreditati - importi di spesa al netto del ticket e della quota ricetta”) e 1.1 (“Quadro delle prestazioni da privato soggette alla Spending Review - DL 95/2012 e s.m.i. - Limiti di Spesa programmati per le strutture sanitarie private accreditate 2020 - 2023 e prime indicazioni provvisorie per l'esercizio 2024”);
c) dell'allegato A/4 “Contratto Anno 2023 e, in via provvisoria, Anno 2024 – Contratto Specialistica Amb. Escluso Laboratorio di Analisi, Dialisi, Radioterapia e FKT”;
d) di ogni altro atto connesso, collegato, prodromico e successivo ai precedenti, cognito e non cognito.
E PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
Della ricorrente conseguire un tetto di struttura per la branca della radiodiagnostica per l'anno 2023 di € 1.305.276,5 anziché € 1.262.382 e con conseguente rideterminazione del tetto di struttura per il 2024 prendendo a riferimento il tetto così rimodulato.
E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Derivante dall'impossibilità per la ricorrente di fatturare le maggiori somme ad essa spettanti nel corso 2022 e del 2023 per complessivi € 89.988,45, oltre rivalutazione e interessi, e/o nella diversa somma maggiore o minore meglio riconosciuta anche a mezzo equitativo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ON MP e della Asl 111 - AL 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. UG SA Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1359 dell’anno 2024, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
La ON MP e la AS AL si costituivano in giudizio.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, in memoria depositata in data 17 febbraio 2026, la ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi, attesa la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione dell’Amministrazione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la MP, Nona Sezione di LI, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 1359 dell’anno 2024 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG SA Di LI, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG SA Di LI |
IL SEGRETARIO