TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/02/2026, n. 497
TAR
Sentenza breve 19 febbraio 2026

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  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità

    La doglianza viene assorbita dalla fondatezza della prima censura.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 32, comma 1 bis, D.lgs. n. 286/1998

    Il Collegio ritiene fondata la doglianza, poiché la Questura ha erroneamente considerato il ricorrente alla stregua di un minore straniero non accompagnato, applicando la relativa disciplina che richiede la frequenza di un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che tale requisito è previsto solo per i minori stranieri 'non accompagnati' e non per quelli 'comunque affidati'. Inoltre, l'interruzione del percorso formativo è avvenuta dopo il compimento della maggiore età, circostanza che non costituisce un ostacolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, non essendo prevista dalla legge una sanzione per l'allontanamento dalla struttura.

  • Altro
    Difetto di istruttoria e motivazione

    La doglianza viene assorbita dalla fondatezza della prima censura.

  • Altro
    Violazione del diritto di partecipare al procedimento

    La doglianza viene assorbita dalla fondatezza della prima censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/02/2026, n. 497
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 497
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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