Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 19/02/2026, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00497/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2026, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Ganci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento, prot. n.15 Cat. A/12/Imm./2025/sez. 2, in data 21 luglio 2025, con cui il Questore di Agrigento ha disposto l’archiviazione dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno ex art. 32 del D.lgs. n. 286/1998 presentata dal ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 il dott. NT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
1. Espone il ricorrente di essere un cittadino tunisino e di essere entrato clandestinamente nel territorio italiano nel 2022 all’età di 17 anni sbarcando a Lampedusa, quale minore straniero non accompagnato.
Con verbale dell'Ufficio Minori della Questura di Agrigento del 21 luglio 2022, il ricorrente veniva affidato al centro di primissima accoglienza per minori stranieri non accompagnati gestito dalla Soc. Coop. "Grotte Solidale" di Aragona.
Con successivo decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo (fasc. tutele n. -OMISSIS-Amm.), veniva disposto il suo affidamento ai Servizi Sociali, con previsione di prosecuzione del progetto educativo e di integrazione anche oltre il compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 286/1998.
Il ricorrente ha partecipato a tutte le attività previste dal Piano Educativo Individualizzato predisposto dalla struttura di accoglienza e, compiuta la maggiore età, è stato assunto a tempo determinato dalla stessa Cooperativa Sociale a cui era stato affidato.
Il 29 aprile 2024 il ricorrente è stato poi trasferito presso una struttura per maggiorenni sita in Comitini, dalla quale si è però allontanato volontariamente il 7 maggio 2024.
In data 17 ottobre 2024, il cittadino straniero ha quindi presentato presso la Questura di Agrigento domanda di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, producendo documentazione attestante l'inserimento sociale e lavorativo.
Tuttavia l’Amministrazione, in data 23.01.2025, comunicava il preavviso di rigetto di tale istanza e, in assenza di osservazioni del ricorrente, definiva il procedimento con il provvedimento prot. n. 15 Cat. A /12/Imm./2025/sez. 2 in data 21 luglio 2025, notificato il 18 dicembre 2025, con cui è stata disposta l'archiviazione dell'istanza di conversione di cui si è detto.
Il provvedimento è stato motivato con riferimento alla “ fuoriuscita del cittadino straniero in questione nella data 07.05.2024, per abbandono volontario” della struttura di accoglienza, atteso che il comportamento dell’istante “ fa emergere la perdita di interesse ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto in data 17/10/2024; Quindi vengono meno le condizioni che ne giustificano il rilascio del beneficio richiesto dallo straniero, da parte di questo Ufficio ”.
2. Per chiedere l’annullamento di tale provvedimento è quindi insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 31 dicembre 2025 e depositato il 19 gennaio 2026.
Il mezzo di tutela è affidato a quattro ordini di censure con cui il ricorrente:
- lamenta la violazione dell’art. 32, comma 1 bis , del D.lgs. n. 286/1998, che prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per affidamento, in permesso per lavoro subordinato, quando il giovane raggiunge la maggiore età e dimostra di essersi integrato socialmente;
- si duole del difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che l’Amministrazione non avrebbe compiutamente valutato il suo percorso di integrazione;
- denunzia la violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento definito con il provvedimento gravato, considerato che il preavviso di rigetto non gli sarebbe stato notificato;
- contesta la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la Questura di Agrigento non avrebbe valutato il suo preminente interesse alla continuità dell'inserimento lavorativo e abitativo, che non potrebbe essere interrotto solo in ragione dell’allontanamento dalla comunità presso cui era ospitato.
3. Per resistere al ricorso si è costituto in giudizio il Ministero dell'Interno che, con memoria del 9 febbraio 2026, ne ha chiesto la reiezione.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 13 febbraio 2026, nel corso della quale è stata comunicata alle parti la possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo.
5. Il ricorso merita accoglimento essendo, a parere del Collegio, fondata ed assorbente la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 32 del D.lgs. n. 286/1998.
La norma citata stabilisce quanto appresso:
“1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 .. .”.
Ciò posto, nel caso in esame risulta soddisfatto il requisito di cui all'art. 32, comma 1 bis, del D.lgs. n. 286 del 1998, che subordina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno del cittadino straniero, originariamente rilasciato per minore età, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al compimento della maggiore età, solamente qualora l'interessato comprovi di essere nella situazione di minore straniero non accompagnato affidato ex art. 2 della legge n. 184 del 1983 , o di minore sottoposto a tutela o, infine, di minore " comunque affidato ".
Nel caso di specie, rientrando il ricorrente nella citata categoria dei minori stranieri " comunque affidati ", la conversione del permesso di soggiorno per minore età in analogo titolo per motivi di lavoro, è espressamente subordinata alla dimostrazione di essere stato ammesso, ex art. art. 32, comma 1 bis , del D.lgs. n. 286 del 1998, ad un progetto di integrazione sociale di durata non inferiore a due anni.
Tuttavia il citato comma 1 bis stabilisce che solo per i minori stranieri " non accompagnati ", e non anche per quelli " comunque affidati ", il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età è condizionato (anche) alla frequenza, per almeno due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile.
Anche a non considerare che l'odierno ricorrente essendo entrato in Italia all’età di 17 anni non poteva materialmente completare la frequenza del progetto biennale prima del raggiungimento della maggiore età, il Collegio osserva che sebbene il volontario abbandono della comunità e la mancata conclusione del progetto di inserimento siano avvenuti per libera scelta del ricorrente, oramai maggiorenne, tali circostanze non sembrano integrare alcuna violazione dell’art. 32 citato, atteso che la norma, come visto, presuppone la frequentazione del percorso integrativo biennale entro la data di compimento della maggiore età, che non sarebbe stato possibile perfezionare per ragioni anagrafiche riferite alla persona del ricorrente. D’altra parte, non risulta citata nessuna altra disposizione normativa in virtù della quale evincersi che l’allontanamento del minore dalla struttura in sé considerato, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso in esame, sia ostativo al rinnovo ( rectius conversione) del titolo di soggiorno.
Orbene, poiché l’interruzione del percorso formativo è avvenuta dopo il compimento della maggiore età, nulla vieta che, ricorrendo tutti gli altri presupposti di legge, lo straniero possa chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, non potendo costituire il rigetto della domanda una conseguenza sanzionatoria dell’abbandono non prevista dalla legge (cfr. in termini TAR Palermo, sez. II 30 settembre 2016, n. 2290).
In sostanza il ricorso è fondato poiché la Questura di Agrigento ha erroneamente considerato il ricorrente alla stregua di un “ minore non accompagnato ”, con contestuale applicazione della relativa disciplina che richiede, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno de quo , la sussistenza del requisito della frequenza, per almeno due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile.
Sul punto, però, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Ai sensi dell'art. 32 comma 1, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. g-bis, d.l. 23 giugno 2011 n. 89, conv., con modif., dalla l. 2 agosto 2011 n. 129, solo per i minori stranieri "non accompagnati", e non anche per quelli "comunque affidati", il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età è condizionato alla frequenza, per almeno due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile ” (T.A.R. Firenze, sez. II, 17 aprile 2018, n. 534; Consiglio di Stato, sez. III, 20/10/2016, n.4394). Inoltre, “ Secondo l'insegnamento dalla Corte costituzionale, l'art. 32 comma 1 d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto alla tutela ai sensi dell'art. 343 c.c., nonché a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983 (non solo quello "amministrativo", ma anche quello "giudiziario" - rispettivamente art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983 - e anche quello "di fatto" ai sensi dell'art. 9 della medesima legge)… ” (T.A.R. Brescia, sez. I, 12 aprile 2012, n. 632; cfr. in termini, da ultimo, TAR Lecce, sez. III, 26 marzo 2024, n. 436).
6. In ragione di quanto esposto, il ricorso è dunque fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l’onere conformativo della Questura di Agrigento di provvedere al riesame dell’istanza presentata dal ricorrente, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per provvedere al rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
7. Sussistono giuste ragioni, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda controversa, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
8. Da ultimo, ricorrendone i presupposti, il ricorrente va ammesso al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, rinviandosi la liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza del ricorrente medesimo, a condizione che sia data prova della persistenza dei requisiti reddituali anche per l’anno 2025 e dell’iscrizione del suo difensore all’elenco di cui all’art. 81, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della Questura di Agrigento.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con la precisazione di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IN, Presidente
NT AN, Primo Referendario, Estensore
Elena FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT AN | IC IN |
IL SEGRETARIO