Art. 3. 1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi di cui all' articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278 , l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge e' aumentata di lire 15 miliardi per l'anno 1990.
2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
Il suddetto importo e' versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilita' finanziarie del Fondo di rotazione di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
Il suddetto importo e' versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.