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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4847/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 530/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00301/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00301/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00301/2022 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00319/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00319/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00319/2022 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00320/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00320/2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1822/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti ed insistono nelle rispettive difese e richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 530 del 2024 pronunciata dalla Sezione V della Commissione tributaria provinciale di Messina.
Il primo Giudice (cfr. sentenza di I grado in atti) ha rigettato il ricorso che i predetti hanno proposto avverso gli Avvisi di accertamento n. TY7033B00301 IRES-ALTRO 2017, n. TY7033B00301 IVA-ALTRO 2017 e n. TY7033B00301 IRAP 2017, rideterminando la pretesa relativa ai maggiori ricavi come indicati dall'
Agenzia in sede di proposta di adesione che non era stata accettata (cfr. proposta in atti).
I Ricorrenti contestavano (in breve) la ricostruzione dei ricavi effettuata con il metodo “analitico-induttivo”; ribadivano la presenza di una contabilità regolare;
eccepivano l' errata ricostruzione dei ricavi sulla base del quantitativo di materie prime acquistate;
evidenziavano che analoga impostazione metodologica era stata adottata anche per la determinazione dei presunti “maggiori ricavi” e che oltre il 20% della materia prima (farina) acquistata era stata utilizzata per scopi diversi (cfr. ricorso introduttivo in atti).
In questa sede di gravame viene dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado – per i motivi che di seguito saranno esaminati – e l'illegittimità della pretesa.
I contribuenti hanno versato istanza di trattazione (cfr. documentazione in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha controdedotto, ha contestato la fondatezza dell'appello, ha ribadito la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti). La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha avuto origine da due verifiche fiscali dell'Agenzia delle entrate eseguite nei confronti della Ditte – esercenti l'attività di “ristorazione” - “Società_1 di Ricorrente_1” (periodo 01/01/2017 - 04/05/2017) e “Società_1 srl” (05/05/2017 - 31/12/2017 - cfr. Avvisi di accertamento in atti). La Ditta “Società_1 di Ricorrente_1” cessava la propria attività mediante il conferimento per la costituzione della Società “Società_1 srl” (in data 05/05/2017).
“Società_1 srl” presentava proprio Modello Unico 2017 dichiarando un reddito di € 3.128,00 a fronte di “ricavi dichiarati” per € 76.738,00; la Ditta “Società_1 di Ricorrente_1” presentava proprio Modello Unico 2017 dichiarando un “reddito di impresa” di € 2.826,00 a fronte di ricavi dichiarati per
€ 84.348,00 (cfr. documentazione in atti).
I Verificatori dell'Agenzia rilevavano “irregolarità sostanziali” sulle quantità di beni e merci utilizzate che, in alcuni casi, non trovavano riscontro nei prodotti finiti commercializzati (cfr. documentazione in atti).
Sulla base delle “incongruenze” rilevate e delle violazioni accertate (mancata osservanza degli adempimenti fiscali), l'Agenzia delle entrate rideterminava induttivamente - in contraddittorio - il reddito d'impresa (art. 39, c.2 Dpr n. 600/1973) per periodo 05/05/2017 - 31/12/2017 in euro € 116,787,00 anche in ragione delle materie prime impiegate, dei prodotti finiti e dei relativi prezzi praticati (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate, quindi, emetteva l'Avviso n. TY7033B00301/2022 con il quale (anno 2017) accertava una maggiore pretesa come in atti.
Venivano imputati anche i “maggiori ricavi” accertati alla Ditta individuale “Società_1 di Ricorrente_1” (€ 70.211,00) nella considerazione che la stessa aveva cessato a propria attività mediante conferimento dell'azienda come quota di capitale apportata da D'amico Ricorrente_1 per la costituzione della società “ Società_1 srl”. Per il 2017 la dichiarazione IVA veniva presentata dalla Società “Società_1 srl” in qualità di “conferitaria” e le maggiori operazioni imponibili accertate (€ 70.211,00) venivano imputate alla dichiarazione Iva della
“conferitaria” (cfr. documentazione in atti). L'Agenzia elaborava ulteriore pvc nei confronti della Società “Società_1 di Ricorrente_1” nel quale venivano rideterminati - sulla base delle materie prime utilizzate - ricavi (dal 01/01/2017 al 04/05/2017) per € 154.559,00 (cfr. documentazione in atti).
In questa sede di gravame viene dedotta l'erroneità/illegittimità della sentenza di primo grado: errata ricostruzione;
assenza dei presupposti per l'accesso all'accertamento induttivo;
errata ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti dall'attività di ristorazione;
errata “ricostruzione induttiva” dei ricavi derivanti dalla vendita di superalcolici e alcolici per cocktail;
erronea applicazione del principio della ristretta base sociale o familiare nonchè motivazione illogica e/o contraddittoria (cfr. appello in atti).
Premesso quanto precede l'appello è infondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esamnati.
1.- La Giurisprudenza ha ritenuto che possa ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (Cassazione, n. 4851 del 2015).
Il primo Collegio – nella fattispecie qui in esame - ha compiutamente argomentato il percorso logico – giuridico seguito, hanno valorizzato le argomentazioni offerte dalle Parti ed hanno, inoltre, ampiamente argomentato gli elementi dai quali hanno ricavato il proprio convincimento (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- Gli Avvisi di accertamento originariamente impugnati sono stati emessi in applicazione degli artt. 39, c.
2 e 41bis del DPR 600/73 (cfr. provvedimenti in atti).
I Verificatori hanno proceduto alla ricostruzione dei ricavi con il metodo “analitico – induttivo” anche in considerazione delle dichiarazioni rese dai Contribuenti in fase di contraddittorio (cfr. verbali e pvc in atti).
Dalla documentazione contabile sottoposta a verifica sono emerse irregolarità sui quantitativi di materie prime utilizzate che non hanno trovato corrispondenza con la quantità di prodotti finiti commercializzata
(pietanze e menù – cfr. documentazione e prospetti in atti).
Le vaghe giustificazioni fornite a tal riguardo (assenza di fatture e acquisti effettuate con scontrini) - unitamente agli elementi emersi nel corso della verifica - hanno indotto i Verbalizzanti a ritenere l' inattendibilità della contabilità (cfr. pvc in atti).
La Giurisprudenza ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico - induttivo anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette non conformi ai principi di ragionevolezza (Cassazione, sentenza 13/05/2015
n. 9716).
Sul punto va evidenziato che la Società, dal 2014 al 2017, ha chiuso i relativi esercizi con redditi modesti
(quasi irrisori).
Pertanto, legittimamente l'Amministrazione Finanziaria ha determinato in via “induttiva” il reddito d'impresa
(art. 39, c. 2 Dpr 600/1973).
3.- Le “ricostruzioni induttive” dei ricavi derivanti dalla ristorazione e dalla vendita di superalcolici, alcolici per cocktail devono essere ritenute legittime.
I Verificatori, infatti, hanno rilevato irregolarità sostanziali anche con riguardo ai quantitativi delle “materie prime” utilizzate – non confortate da fatture - in relazione ai “prodotti finiti” commercializzati (cfr. pvc e prospetti in atti).
Sulla base della metodologia utilizzata sono stati rideterminati maggiori ricavi (periodo 01/01/2017 -
04/05/2017) come meglio documentato in atti.
La ricostruzione - in estrema sintesi – è stata eseguita sulla base delle materie prime impiegate e sui quantitativi di merci consumate per ciascuna tipologia di prodotto attraverso il controllo – in contraddittorio
- degli acquisti in applicazione (anche) della metodologia prevista corrispondente al codice di attività della
Ditta (cfr. documentazione in atti).
Nel caso di Società di capitale a “ristretta base azionaria”, ovvero a “base familiare”, gli utili extracontabili accertati nei confronti della Società si presumono distribuiti ai soci (Cassazione, sentenze nn. 8351/02 e
16885/03).
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “… la distribuzione si presume avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti …” (Cassazione, sentenze nn. 25688/06, 13223/09).
La ristretta base societaria costituisce il presupposto per presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, sui quali grava l'onere di fornire l'eventuale prova contraria (Cassazione, sentenza n. 7174/02).
Nessuna apprezzabile prova è stata fornita in tal senso.
I Verbalizzanti hanno determinato in 150 posti la capienza dei locali utilizzati per la ristorazione i quali sono ubicati in una zona in cui sono concentrate anche altre diverse attività (cfr. documentazione in atti). L'Agenzia - sulla base delle dichiarazioni raccolte - ha considerato, per la società “Società_1 srl” e per la ditta “Società_1 di Ricorrente_1” la quantità di 80ml impiegata per la composizione di cocktails (cfr. documentazione in atti).
I Contribuenti non hanno fornito apprezzabile prova della infondatezza del metodo accertativo utilizzato
(art. 2697 c.c.).
5) La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo a differenza di una società di persone – una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica – tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto – la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci …” (Cassazione, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1906).
Il Giudice di vertice - con altra pronuncia - ha chiarito che la “ristretta base azionaria” costituisce, da sola, la prova presuntiva di distribuzione degli utili ai soci (Cassazione n. 21415/2007).
La presunzione in commento non viola il divieto di “presunzione di secondo grado”: il “fatto noto” non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cassazione, sentenza n. 21415 del 28.09.2007).
La ristretta compagine sociale fonda “ex se” la “presunzione semplice” della distribuzione di “utili non contabilizzati”, salva la prova contraria a carico dello stesso socio (Cassazione, sentenza 30 dicembre 2010, n. 26428).
In assenza di documentazione contabile o di delibera assembleare, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci “ … deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti … ” (Cassazione, sentenza 9 giugno 2009, n. 13223).
6.- Il primo Collegio ha ponderatamente esaminato le opposte argomentazioni, le rispettive memorie difensive, le diverse ricostruzioni dei ricavi derivanti dall'attività di ristorazione e dalla vendita dei superalcolici ed alcolici e all'autoconsumo ed altro (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha ritenuto di accogliere parzialmente l'eccezione secondo la quale una percentuale di panetti ( 15%) poteva ritenersi residua a fine serata riducendo così i ricavi per la società “Società_1 srl” (da
€ 30.725,00 accertati ad € 26.135,00 rideterminati) e per la ditta “Società_1 di Ricorrente_1” (da
€ 48.950,00 accertati ad € 41.605,00).
Analoga riduzione è stata operata anche con riguardo ai superalcolici ed alcolici: per la società “Società_1
srl” è stato considerato un aumento da ml. 80 a ml. 100 (riducendo i ricavi da € 9.111,21 accertati ad
€ 7.288,97 rideterminati e da € 12.464,00 ad € 9.972,00).
Il medesimo aumento per somministrazione è stata operata anche per la Ditta “La Dolce vita di D'Amico
LE (ricavi ridotti da € 26.309,00 accertati ad € 21.047,44 rideterminati e da € 14.268,17 accertati ad € 11.414 rideterminati).
I contribuenti, tuttavia, hanno ritenuto - come già accennato – di non aderire alla proposta di rideterminazione della pretesa formulata dall'Agenzia che (invece) è stata fatta propria dal primo Giudice.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va rigettato.
Le spese - aumentate ai sensi dell'art. 15 c. nonies del d.lvo 546 del 1992 a mente del quale “Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte”, in ragione della mancata osservanza dei citati principi - seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna gli appellanti, in solido, alle spese di questo grado che liquida in euro 9.000,00 (novemila/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellata.
Siracusa, 20 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4847/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 530/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00301/2022 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00301/2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7033B00301/2022 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00319/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00319/2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00319/2022 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00320/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7013B00320/2022 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1822/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti ed insistono nelle rispettive difese e richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 530 del 2024 pronunciata dalla Sezione V della Commissione tributaria provinciale di Messina.
Il primo Giudice (cfr. sentenza di I grado in atti) ha rigettato il ricorso che i predetti hanno proposto avverso gli Avvisi di accertamento n. TY7033B00301 IRES-ALTRO 2017, n. TY7033B00301 IVA-ALTRO 2017 e n. TY7033B00301 IRAP 2017, rideterminando la pretesa relativa ai maggiori ricavi come indicati dall'
Agenzia in sede di proposta di adesione che non era stata accettata (cfr. proposta in atti).
I Ricorrenti contestavano (in breve) la ricostruzione dei ricavi effettuata con il metodo “analitico-induttivo”; ribadivano la presenza di una contabilità regolare;
eccepivano l' errata ricostruzione dei ricavi sulla base del quantitativo di materie prime acquistate;
evidenziavano che analoga impostazione metodologica era stata adottata anche per la determinazione dei presunti “maggiori ricavi” e che oltre il 20% della materia prima (farina) acquistata era stata utilizzata per scopi diversi (cfr. ricorso introduttivo in atti).
In questa sede di gravame viene dedotta l'erroneità della sentenza di primo grado – per i motivi che di seguito saranno esaminati – e l'illegittimità della pretesa.
I contribuenti hanno versato istanza di trattazione (cfr. documentazione in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha controdedotto, ha contestato la fondatezza dell'appello, ha ribadito la legittimità dei propri provvedimenti e della relativa pretesa, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti). La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha avuto origine da due verifiche fiscali dell'Agenzia delle entrate eseguite nei confronti della Ditte – esercenti l'attività di “ristorazione” - “Società_1 di Ricorrente_1” (periodo 01/01/2017 - 04/05/2017) e “Società_1 srl” (05/05/2017 - 31/12/2017 - cfr. Avvisi di accertamento in atti). La Ditta “Società_1 di Ricorrente_1” cessava la propria attività mediante il conferimento per la costituzione della Società “Società_1 srl” (in data 05/05/2017).
“Società_1 srl” presentava proprio Modello Unico 2017 dichiarando un reddito di € 3.128,00 a fronte di “ricavi dichiarati” per € 76.738,00; la Ditta “Società_1 di Ricorrente_1” presentava proprio Modello Unico 2017 dichiarando un “reddito di impresa” di € 2.826,00 a fronte di ricavi dichiarati per
€ 84.348,00 (cfr. documentazione in atti).
I Verificatori dell'Agenzia rilevavano “irregolarità sostanziali” sulle quantità di beni e merci utilizzate che, in alcuni casi, non trovavano riscontro nei prodotti finiti commercializzati (cfr. documentazione in atti).
Sulla base delle “incongruenze” rilevate e delle violazioni accertate (mancata osservanza degli adempimenti fiscali), l'Agenzia delle entrate rideterminava induttivamente - in contraddittorio - il reddito d'impresa (art. 39, c.2 Dpr n. 600/1973) per periodo 05/05/2017 - 31/12/2017 in euro € 116,787,00 anche in ragione delle materie prime impiegate, dei prodotti finiti e dei relativi prezzi praticati (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate, quindi, emetteva l'Avviso n. TY7033B00301/2022 con il quale (anno 2017) accertava una maggiore pretesa come in atti.
Venivano imputati anche i “maggiori ricavi” accertati alla Ditta individuale “Società_1 di Ricorrente_1” (€ 70.211,00) nella considerazione che la stessa aveva cessato a propria attività mediante conferimento dell'azienda come quota di capitale apportata da D'amico Ricorrente_1 per la costituzione della società “ Società_1 srl”. Per il 2017 la dichiarazione IVA veniva presentata dalla Società “Società_1 srl” in qualità di “conferitaria” e le maggiori operazioni imponibili accertate (€ 70.211,00) venivano imputate alla dichiarazione Iva della
“conferitaria” (cfr. documentazione in atti). L'Agenzia elaborava ulteriore pvc nei confronti della Società “Società_1 di Ricorrente_1” nel quale venivano rideterminati - sulla base delle materie prime utilizzate - ricavi (dal 01/01/2017 al 04/05/2017) per € 154.559,00 (cfr. documentazione in atti).
In questa sede di gravame viene dedotta l'erroneità/illegittimità della sentenza di primo grado: errata ricostruzione;
assenza dei presupposti per l'accesso all'accertamento induttivo;
errata ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti dall'attività di ristorazione;
errata “ricostruzione induttiva” dei ricavi derivanti dalla vendita di superalcolici e alcolici per cocktail;
erronea applicazione del principio della ristretta base sociale o familiare nonchè motivazione illogica e/o contraddittoria (cfr. appello in atti).
Premesso quanto precede l'appello è infondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esamnati.
1.- La Giurisprudenza ha ritenuto che possa ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (Cassazione, n. 4851 del 2015).
Il primo Collegio – nella fattispecie qui in esame - ha compiutamente argomentato il percorso logico – giuridico seguito, hanno valorizzato le argomentazioni offerte dalle Parti ed hanno, inoltre, ampiamente argomentato gli elementi dai quali hanno ricavato il proprio convincimento (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- Gli Avvisi di accertamento originariamente impugnati sono stati emessi in applicazione degli artt. 39, c.
2 e 41bis del DPR 600/73 (cfr. provvedimenti in atti).
I Verificatori hanno proceduto alla ricostruzione dei ricavi con il metodo “analitico – induttivo” anche in considerazione delle dichiarazioni rese dai Contribuenti in fase di contraddittorio (cfr. verbali e pvc in atti).
Dalla documentazione contabile sottoposta a verifica sono emerse irregolarità sui quantitativi di materie prime utilizzate che non hanno trovato corrispondenza con la quantità di prodotti finiti commercializzata
(pietanze e menù – cfr. documentazione e prospetti in atti).
Le vaghe giustificazioni fornite a tal riguardo (assenza di fatture e acquisti effettuate con scontrini) - unitamente agli elementi emersi nel corso della verifica - hanno indotto i Verbalizzanti a ritenere l' inattendibilità della contabilità (cfr. pvc in atti).
La Giurisprudenza ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico - induttivo anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette non conformi ai principi di ragionevolezza (Cassazione, sentenza 13/05/2015
n. 9716).
Sul punto va evidenziato che la Società, dal 2014 al 2017, ha chiuso i relativi esercizi con redditi modesti
(quasi irrisori).
Pertanto, legittimamente l'Amministrazione Finanziaria ha determinato in via “induttiva” il reddito d'impresa
(art. 39, c. 2 Dpr 600/1973).
3.- Le “ricostruzioni induttive” dei ricavi derivanti dalla ristorazione e dalla vendita di superalcolici, alcolici per cocktail devono essere ritenute legittime.
I Verificatori, infatti, hanno rilevato irregolarità sostanziali anche con riguardo ai quantitativi delle “materie prime” utilizzate – non confortate da fatture - in relazione ai “prodotti finiti” commercializzati (cfr. pvc e prospetti in atti).
Sulla base della metodologia utilizzata sono stati rideterminati maggiori ricavi (periodo 01/01/2017 -
04/05/2017) come meglio documentato in atti.
La ricostruzione - in estrema sintesi – è stata eseguita sulla base delle materie prime impiegate e sui quantitativi di merci consumate per ciascuna tipologia di prodotto attraverso il controllo – in contraddittorio
- degli acquisti in applicazione (anche) della metodologia prevista corrispondente al codice di attività della
Ditta (cfr. documentazione in atti).
Nel caso di Società di capitale a “ristretta base azionaria”, ovvero a “base familiare”, gli utili extracontabili accertati nei confronti della Società si presumono distribuiti ai soci (Cassazione, sentenze nn. 8351/02 e
16885/03).
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “… la distribuzione si presume avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti …” (Cassazione, sentenze nn. 25688/06, 13223/09).
La ristretta base societaria costituisce il presupposto per presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, sui quali grava l'onere di fornire l'eventuale prova contraria (Cassazione, sentenza n. 7174/02).
Nessuna apprezzabile prova è stata fornita in tal senso.
I Verbalizzanti hanno determinato in 150 posti la capienza dei locali utilizzati per la ristorazione i quali sono ubicati in una zona in cui sono concentrate anche altre diverse attività (cfr. documentazione in atti). L'Agenzia - sulla base delle dichiarazioni raccolte - ha considerato, per la società “Società_1 srl” e per la ditta “Società_1 di Ricorrente_1” la quantità di 80ml impiegata per la composizione di cocktails (cfr. documentazione in atti).
I Contribuenti non hanno fornito apprezzabile prova della infondatezza del metodo accertativo utilizzato
(art. 2697 c.c.).
5) La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “ … in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo a differenza di una società di persone – una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica – tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto – la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci …” (Cassazione, sentenza 29 gennaio 2008, n. 1906).
Il Giudice di vertice - con altra pronuncia - ha chiarito che la “ristretta base azionaria” costituisce, da sola, la prova presuntiva di distribuzione degli utili ai soci (Cassazione n. 21415/2007).
La presunzione in commento non viola il divieto di “presunzione di secondo grado”: il “fatto noto” non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cassazione, sentenza n. 21415 del 28.09.2007).
La ristretta compagine sociale fonda “ex se” la “presunzione semplice” della distribuzione di “utili non contabilizzati”, salva la prova contraria a carico dello stesso socio (Cassazione, sentenza 30 dicembre 2010, n. 26428).
In assenza di documentazione contabile o di delibera assembleare, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci “ … deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti … ” (Cassazione, sentenza 9 giugno 2009, n. 13223).
6.- Il primo Collegio ha ponderatamente esaminato le opposte argomentazioni, le rispettive memorie difensive, le diverse ricostruzioni dei ricavi derivanti dall'attività di ristorazione e dalla vendita dei superalcolici ed alcolici e all'autoconsumo ed altro (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia ha ritenuto di accogliere parzialmente l'eccezione secondo la quale una percentuale di panetti ( 15%) poteva ritenersi residua a fine serata riducendo così i ricavi per la società “Società_1 srl” (da
€ 30.725,00 accertati ad € 26.135,00 rideterminati) e per la ditta “Società_1 di Ricorrente_1” (da
€ 48.950,00 accertati ad € 41.605,00).
Analoga riduzione è stata operata anche con riguardo ai superalcolici ed alcolici: per la società “Società_1
srl” è stato considerato un aumento da ml. 80 a ml. 100 (riducendo i ricavi da € 9.111,21 accertati ad
€ 7.288,97 rideterminati e da € 12.464,00 ad € 9.972,00).
Il medesimo aumento per somministrazione è stata operata anche per la Ditta “La Dolce vita di D'Amico
LE (ricavi ridotti da € 26.309,00 accertati ad € 21.047,44 rideterminati e da € 14.268,17 accertati ad € 11.414 rideterminati).
I contribuenti, tuttavia, hanno ritenuto - come già accennato – di non aderire alla proposta di rideterminazione della pretesa formulata dall'Agenzia che (invece) è stata fatta propria dal primo Giudice.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello va rigettato.
Le spese - aumentate ai sensi dell'art. 15 c. nonies del d.lvo 546 del 1992 a mente del quale “Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte”, in ragione della mancata osservanza dei citati principi - seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna gli appellanti, in solido, alle spese di questo grado che liquida in euro 9.000,00 (novemila/00) in favore dell'Agenzia delle entrate appellata.
Siracusa, 20 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR