CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. AT AS Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 477/ 2023 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, come da C.F._1
procura allegata all'atto di citazione in primo grado,
dall'Avv. Luigi Giacomo Messina;
appellante;
CONTRO (C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura rilasciata nella comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti Manuela
AL e BE NE;
appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6-11-2025, le parti concludevano come da note scritte depositate in via telematica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(369/2021 R.G.), Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala,
esponendo di aver sottoscritto, in Controparte_1
data 21 novembre 2011, un contratto di finanziamento per un prestito personale della durata di 84 mesi, giunto a scadenza (TAN 9,56%; TAEG 10,15%).
Allegando che il TAEG riportato in contratto fosse diverso rispetto a quello effettivo (pari all'11,67%), poiché
calcolato senza tener conto del costo dell'assicurazione pag. 2/14 CPI (“Polizza CPI”), chiedeva il ricalcolo del piano di ammortamento al c.d. Tasso BOT, con conseguente ripetizione delle somme ritenute indebitamente corrisposte nella misura di € 5.200,00 ovvero nella maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa.
Ne eccepiva, ancora, l'usurarietà poiché, a fronte di un tasso soglia determinato nella misura del 18,0125%, il TEG
del finanziamento sarebbe stato pari al 19,59%, come risultante dalla sommatoria del saggio degli interessi moratori con il differenziale tra TAN e TAEG e la commissione di estinzione anticipata, con conseguente gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c.
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di una consulenza tecnico contabile.
Con sentenza n° 681/2022, depositata il 13 settembre 2022,
il Tribunale di Marsala, sulla scorta delle motivazioni ivi articolate e in ragione della conclusione per cui
“l'operazione di calcolo prospettata da parte attrice ai fini della
verifica di usurarietà risulta priva di ogni fondamento”,
definitivamente pronunciando, rigettava la domanda pag. 3/14 proposta dall'attrice, disponendo sulle spese di lite e sulle spese della CTU.
Avverso detta sentenza interponeva appello
[...]
, chiedendo, in sintesi, che “il Parte_1
contratto per cui è causa dovrà ritenersi violativo del disposto di
cui all'art. 125bis T.U.B., atteso che nel T.A.E.G. non sono stati
inclusi correttamente tutti i costi (incluse le polizze
assicurative, in particolare la polizza CPI) e, per l'effetto, dovrà
condividersi l'ipotesi di ricalcolo di cui alla perizia di primo
grado del Dott. con conseguente recupero dell'indebita Per_1
somma di euro 7.605,31, ovvero la maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia, quale differenza tra gli interessi
corrispettivi e gli interessi ricalcolati al tasso sostitutivo ex art.
125 bis TUB”.
si costituiva, resistendo al gravame e, Controparte_1
ad un tempo, proponeva appello incidentale condizionato, ove “la Corte d'Appello adita ritenesse
ammissibile l'Appello avversario, e meritevole di accoglimento
le censure ex adverso avanzate sull'inidoneità del diritto di
recesso a fornire prova della facoltatività della Polizza CPI
meritevole di accoglimento le censure ex adverso avanzate
pag. 4/14 sull'inidoneità del diritto di recesso a fornire prova della
facoltatività della Polizza CPI”.
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note scritte depositate in via telematica, con ordinanza del 10-
11-2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini perché già concessi giusta ordinanza del 5-10-2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione (unitamente a quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite),
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per
“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., art. 2697
c.c., ed art. 125 bis TUB”, deducendone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di escludere gli oneri assicurativi dal calcolo del TAEG.
Lamenta, in particolare, che il primo giudice, pur avendo correttamente indicato il regime degli oneri probatori gravanti sulle parti, non ne avrebbe fatto buon governo, a tal punto da non considerare come obbligatoria la polizza pag. 5/14 CPI.
Sul punto, la società appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di gravame (e, pertanto,
dell'appello) ai sensi dell'art. 345 c.p.c. posto che lo stesso si fonderebbe su fatti nuovi non allegati in primo grado dall'attrice che ivi non avrebbe mai contestato l'avvenuta imposizione della polizza CPI e, quindi, la sua obbligatorietà ai fini della stipula del contratto di finanziamento.
L'eccezione va disattesa, posto che, invero, la questione relativa al “thema” dell'inesatta indicazione del TAEG
venne sollevata in citazione quale primo motivo di doglianza della la quale allegò che “Al fine di Pt_1
procedere correttamente al calcolo del reale TAEG del contratto
di prestito personale n. 44990237 del 21.11.2011 è necessario
tener conto anche dell'incidenza delle spese per premi
assicurativi sostenuti dal soggetto finanziato in stretta
correlazione con la stipula e l'erogazione del prestito personale
in argomento…”.
A ciò si aggiunga che, come correttamente controdedotto dall'appellante, atteso che la motivazione del primo pag. 6/14 giudice si è ampiamente incentrata sul carattere facoltativo e non obbligatorio della stipula della polizza
CPI, la non può che essere legittimata a criticare Pt_1
quel capo della sentenza con motivi di impugnazione diretti a contraddirne la portata argomentativa, ancorché
la medesima parte appellante abbia espressamente dichiarato di non volere “coltivare la domanda sull'usura nel
presente gravame”.
In ogni caso, i divieti fissati nell'art. 345 c.p.c. devono essere coordinati con la norma di cui all'art. 342 c.p.c. che collega la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che, non rilevabili d'ufficio, siano state oggetto di specifici motivi di gravame;
ne consegue pertanto che la critica alla ricostruzione dei fatti nonché le indicazioni delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione costituisce esercizio del diritto di impugnazione e deve realizzarsi nella formulazione di specifici motivi di gravame, posto che, alla loro stregua,
viene a determinarsi, in base al principio devolutivo che informa la fase d'impugnazione, l'ambito del giudizio di appello e conseguentemente il "thema decidemdum", fuori pag. 7/14 del quale l'effetto del giudicato viene ad investire i punti della decisione che non siano state oggetto dalle censure dell'appellante (v., fra le tante, Cass.
13/12/86 n. 7463, 13/12/87 n. 1560, 2/2/88 n. 939, 5/6/90 n.
5391, Cass. 25/9/90 n. 9705; Cassazione civile sez. II,
13/01/1995, n.377).
2. Cionondimeno, il motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Invero, dagli atti di causa non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che la stipula delle polizza assicurativa in parola fosse stata imposta quale condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.
Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio dà
conto della natura facoltativa della predetta copertura,
liberamente sottoscritta dalla finanziata e non imposta dalla finanziaria quale requisito per l'accesso al credito.
L'appellante fonda il proprio convincimento, anzitutto,
sulla contestualità temporale fra la stipula del contratto di credito e quella della polizza assicurativa.
A tale riguardo la contestualità temporale, pur costituendo un indice presuntivo del collegamento pag. 8/14 negoziale, ai sensi dell'art. 644, comma 5, c.p., non è di per sé sufficiente a fondare l'inclusione automatica del relativo costo nel calcolo del TAEG o del TEG.
Ora atteso che la contemporaneità della sottoscrizione del finanziamento e della polizza non appare probante della natura obbligatoria dell'assicurazione, nella specie, rileva notare che, nel contratto di finanziamento in atti, è
chiaramente indicato che, tra i costi, non vi sono importi a titolo di premio assicurazione obbligatoria e che per ottenere il credito alle condizioni offerte non è
obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito.
Infatti, sotto la voce “eventuali altri costi derivanti dal
contratto di credito” è espressamente specificata la natura facoltativa dell'assicurazione CPI.
Del pari, il primo giudice ha correttamente valorizzato la circostanza per cui la polizza assicurativa prevedesse la facoltà di recesso in capo all'aderente, con diritto al rimborso del premio versato, senza che il contratto di finanziamento contemplasse il diritto della finanziaria di pretendere una garanzia sostitutiva o avvalersi della pag. 9/14 decadenza dal beneficio del termine, pervenendo alla conclusione secondo la quale “Alla luce di tali elementi, deve
ritenersi che la stipula della polizza assicurativa CPI non fosse
obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
offerte e deve concludersi che il TAEG indicato in contratto sia
stato calcolato correttamente”.
In tale ottica, si innestano le eccezioni della società
appellata in merito al deficit allegatorio della in Pt_1
prime cure, posto che l'indicazione di indici presuntivi denotanti l'obbligatorietà della stipula della polizza CPI è,
comunque, tardiva perché formulata per la prima volta in appello.
La conseguenza di tale rilievo non investe l'ammissibilità
del motivo di impugnazione – come s'è detto – ma il merito della controversia.
Se infatti il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro
Bancario Finanziario, con decisione n. 10621/2017, ha precisato che l'onere della prova circa la natura obbligatoria della polizza grava sul mutuatario, il quale è
tenuto a dimostrare che la conclusione del contratto assicurativo costituisce requisito necessario per pag. 10/14 l'ottenimento del credito alle condizioni concretamente offerte, anche mediante presunzioni gravi precise e concordanti tra cui: (i) la funzione della polizza di copertura del credito;
(ii) la contestualità e la pari durata dei due contratti;
(iii) l'indennizzo parametrato al debito residuo. Per contro, il finanziatore può superare tale presunzione producendo prova contraria, in particolare documentando: (a) di aver fornito al cliente una comparazione tra le condizioni con e senza polizza;
(b) di aver offerto condizioni identiche ad altri clienti con pari merito creditizio, anche in assenza di copertura assicurativa;
(c) di aver garantito un diritto di recesso della polizza privo di conseguenze sul punto del finanziamento, nel caso di specie, la non ha Pt_1
tempestivamente introdotto in primo grado elementi idonei a soddisfare quell'onere della prova, ancor prima poiché non ha allegato, neppure sul piano assertivo, il tema dell'obbligatorietà della stipula della polizza CPI.
Conseguentemente, il meccanismo che fa ricadere sulla parte convenuta (ossia il finanziatore) il potere di superare la predetta presunzione fornendo prova pag. 11/14 contraria non potrebbe più operare nel caso in esame,
posto peraltro che “la naturale propensione del processo
all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime
delle numerose preclusioni che operano nel rito civile”.
(Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1109).
3. Quanto, poi, al profilo della dedotta violazione dell'art. 125-bis, comma 6 TUB, la censura deve essere parimenti rigettata.
La norma prevede la nullità delle clausole contrattuali relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati esclusi in modo non corretto,
nel TAEG pubblicizzato, ma esclusivamente qualora tali costi siano obbligatori.
Come già accertato, nel caso di specie, difetta il requisito dell'obbligatorietà.
Ne consegue che, mancando l'elemento costitutivo necessario, non può ritenersi integrata l'ipotesi di nullità
di cui all'art. 125-bis, comma 6, TUB.
Conclusivamente, quindi, l'appello è infondato e va rigettato.
Il rigetto del motivo di appello comporta l'assorbimento pag. 12/14 della doglianza sulla regolamentazione delle spese di lite.
Il rigetto dell'appello principale preclude l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
. CP_1
4. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00; valore minimo e considerata l'assenza di incombenti istruttori).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n° 681/2022, depositata il 13 settembre 2022 dal
Tribunale di Marsala.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 1.984,00 oltre spese
[...]
generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di pag. 13/14 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13-11-2025.
Il Consigliere est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
AT AS
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dr. AT AS Presidente
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr. Gianluca Antonio Peluso Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 477/ 2023 R.G.;
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
) rappresentata e difesa, come da C.F._1
procura allegata all'atto di citazione in primo grado,
dall'Avv. Luigi Giacomo Messina;
appellante;
CONTRO (C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura rilasciata nella comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti Manuela
AL e BE NE;
appellata;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6-11-2025, le parti concludevano come da note scritte depositate in via telematica;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(369/2021 R.G.), Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala,
esponendo di aver sottoscritto, in Controparte_1
data 21 novembre 2011, un contratto di finanziamento per un prestito personale della durata di 84 mesi, giunto a scadenza (TAN 9,56%; TAEG 10,15%).
Allegando che il TAEG riportato in contratto fosse diverso rispetto a quello effettivo (pari all'11,67%), poiché
calcolato senza tener conto del costo dell'assicurazione pag. 2/14 CPI (“Polizza CPI”), chiedeva il ricalcolo del piano di ammortamento al c.d. Tasso BOT, con conseguente ripetizione delle somme ritenute indebitamente corrisposte nella misura di € 5.200,00 ovvero nella maggiore o minore somma eventualmente accertata in corso di causa.
Ne eccepiva, ancora, l'usurarietà poiché, a fronte di un tasso soglia determinato nella misura del 18,0125%, il TEG
del finanziamento sarebbe stato pari al 19,59%, come risultante dalla sommatoria del saggio degli interessi moratori con il differenziale tra TAN e TAEG e la commissione di estinzione anticipata, con conseguente gratuità del contratto ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c.
La causa veniva istruita documentalmente e per mezzo di una consulenza tecnico contabile.
Con sentenza n° 681/2022, depositata il 13 settembre 2022,
il Tribunale di Marsala, sulla scorta delle motivazioni ivi articolate e in ragione della conclusione per cui
“l'operazione di calcolo prospettata da parte attrice ai fini della
verifica di usurarietà risulta priva di ogni fondamento”,
definitivamente pronunciando, rigettava la domanda pag. 3/14 proposta dall'attrice, disponendo sulle spese di lite e sulle spese della CTU.
Avverso detta sentenza interponeva appello
[...]
, chiedendo, in sintesi, che “il Parte_1
contratto per cui è causa dovrà ritenersi violativo del disposto di
cui all'art. 125bis T.U.B., atteso che nel T.A.E.G. non sono stati
inclusi correttamente tutti i costi (incluse le polizze
assicurative, in particolare la polizza CPI) e, per l'effetto, dovrà
condividersi l'ipotesi di ricalcolo di cui alla perizia di primo
grado del Dott. con conseguente recupero dell'indebita Per_1
somma di euro 7.605,31, ovvero la maggiore o minore somma
ritenuta di giustizia, quale differenza tra gli interessi
corrispettivi e gli interessi ricalcolati al tasso sostitutivo ex art.
125 bis TUB”.
si costituiva, resistendo al gravame e, Controparte_1
ad un tempo, proponeva appello incidentale condizionato, ove “la Corte d'Appello adita ritenesse
ammissibile l'Appello avversario, e meritevole di accoglimento
le censure ex adverso avanzate sull'inidoneità del diritto di
recesso a fornire prova della facoltatività della Polizza CPI
meritevole di accoglimento le censure ex adverso avanzate
pag. 4/14 sull'inidoneità del diritto di recesso a fornire prova della
facoltatività della Polizza CPI”.
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note scritte depositate in via telematica, con ordinanza del 10-
11-2025, la causa veniva posta in decisione senza l'assegnazione di ulteriori termini perché già concessi giusta ordinanza del 5-10-2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione (unitamente a quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite),
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per
“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., art. 2697
c.c., ed art. 125 bis TUB”, deducendone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di escludere gli oneri assicurativi dal calcolo del TAEG.
Lamenta, in particolare, che il primo giudice, pur avendo correttamente indicato il regime degli oneri probatori gravanti sulle parti, non ne avrebbe fatto buon governo, a tal punto da non considerare come obbligatoria la polizza pag. 5/14 CPI.
Sul punto, la società appellata ha eccepito l'inammissibilità del motivo di gravame (e, pertanto,
dell'appello) ai sensi dell'art. 345 c.p.c. posto che lo stesso si fonderebbe su fatti nuovi non allegati in primo grado dall'attrice che ivi non avrebbe mai contestato l'avvenuta imposizione della polizza CPI e, quindi, la sua obbligatorietà ai fini della stipula del contratto di finanziamento.
L'eccezione va disattesa, posto che, invero, la questione relativa al “thema” dell'inesatta indicazione del TAEG
venne sollevata in citazione quale primo motivo di doglianza della la quale allegò che “Al fine di Pt_1
procedere correttamente al calcolo del reale TAEG del contratto
di prestito personale n. 44990237 del 21.11.2011 è necessario
tener conto anche dell'incidenza delle spese per premi
assicurativi sostenuti dal soggetto finanziato in stretta
correlazione con la stipula e l'erogazione del prestito personale
in argomento…”.
A ciò si aggiunga che, come correttamente controdedotto dall'appellante, atteso che la motivazione del primo pag. 6/14 giudice si è ampiamente incentrata sul carattere facoltativo e non obbligatorio della stipula della polizza
CPI, la non può che essere legittimata a criticare Pt_1
quel capo della sentenza con motivi di impugnazione diretti a contraddirne la portata argomentativa, ancorché
la medesima parte appellante abbia espressamente dichiarato di non volere “coltivare la domanda sull'usura nel
presente gravame”.
In ogni caso, i divieti fissati nell'art. 345 c.p.c. devono essere coordinati con la norma di cui all'art. 342 c.p.c. che collega la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che, non rilevabili d'ufficio, siano state oggetto di specifici motivi di gravame;
ne consegue pertanto che la critica alla ricostruzione dei fatti nonché le indicazioni delle violazioni di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione costituisce esercizio del diritto di impugnazione e deve realizzarsi nella formulazione di specifici motivi di gravame, posto che, alla loro stregua,
viene a determinarsi, in base al principio devolutivo che informa la fase d'impugnazione, l'ambito del giudizio di appello e conseguentemente il "thema decidemdum", fuori pag. 7/14 del quale l'effetto del giudicato viene ad investire i punti della decisione che non siano state oggetto dalle censure dell'appellante (v., fra le tante, Cass.
13/12/86 n. 7463, 13/12/87 n. 1560, 2/2/88 n. 939, 5/6/90 n.
5391, Cass. 25/9/90 n. 9705; Cassazione civile sez. II,
13/01/1995, n.377).
2. Cionondimeno, il motivo di gravame è infondato e va rigettato.
Invero, dagli atti di causa non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che la stipula delle polizza assicurativa in parola fosse stata imposta quale condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.
Al contrario, la documentazione prodotta in giudizio dà
conto della natura facoltativa della predetta copertura,
liberamente sottoscritta dalla finanziata e non imposta dalla finanziaria quale requisito per l'accesso al credito.
L'appellante fonda il proprio convincimento, anzitutto,
sulla contestualità temporale fra la stipula del contratto di credito e quella della polizza assicurativa.
A tale riguardo la contestualità temporale, pur costituendo un indice presuntivo del collegamento pag. 8/14 negoziale, ai sensi dell'art. 644, comma 5, c.p., non è di per sé sufficiente a fondare l'inclusione automatica del relativo costo nel calcolo del TAEG o del TEG.
Ora atteso che la contemporaneità della sottoscrizione del finanziamento e della polizza non appare probante della natura obbligatoria dell'assicurazione, nella specie, rileva notare che, nel contratto di finanziamento in atti, è
chiaramente indicato che, tra i costi, non vi sono importi a titolo di premio assicurazione obbligatoria e che per ottenere il credito alle condizioni offerte non è
obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito.
Infatti, sotto la voce “eventuali altri costi derivanti dal
contratto di credito” è espressamente specificata la natura facoltativa dell'assicurazione CPI.
Del pari, il primo giudice ha correttamente valorizzato la circostanza per cui la polizza assicurativa prevedesse la facoltà di recesso in capo all'aderente, con diritto al rimborso del premio versato, senza che il contratto di finanziamento contemplasse il diritto della finanziaria di pretendere una garanzia sostitutiva o avvalersi della pag. 9/14 decadenza dal beneficio del termine, pervenendo alla conclusione secondo la quale “Alla luce di tali elementi, deve
ritenersi che la stipula della polizza assicurativa CPI non fosse
obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni
offerte e deve concludersi che il TAEG indicato in contratto sia
stato calcolato correttamente”.
In tale ottica, si innestano le eccezioni della società
appellata in merito al deficit allegatorio della in Pt_1
prime cure, posto che l'indicazione di indici presuntivi denotanti l'obbligatorietà della stipula della polizza CPI è,
comunque, tardiva perché formulata per la prima volta in appello.
La conseguenza di tale rilievo non investe l'ammissibilità
del motivo di impugnazione – come s'è detto – ma il merito della controversia.
Se infatti il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro
Bancario Finanziario, con decisione n. 10621/2017, ha precisato che l'onere della prova circa la natura obbligatoria della polizza grava sul mutuatario, il quale è
tenuto a dimostrare che la conclusione del contratto assicurativo costituisce requisito necessario per pag. 10/14 l'ottenimento del credito alle condizioni concretamente offerte, anche mediante presunzioni gravi precise e concordanti tra cui: (i) la funzione della polizza di copertura del credito;
(ii) la contestualità e la pari durata dei due contratti;
(iii) l'indennizzo parametrato al debito residuo. Per contro, il finanziatore può superare tale presunzione producendo prova contraria, in particolare documentando: (a) di aver fornito al cliente una comparazione tra le condizioni con e senza polizza;
(b) di aver offerto condizioni identiche ad altri clienti con pari merito creditizio, anche in assenza di copertura assicurativa;
(c) di aver garantito un diritto di recesso della polizza privo di conseguenze sul punto del finanziamento, nel caso di specie, la non ha Pt_1
tempestivamente introdotto in primo grado elementi idonei a soddisfare quell'onere della prova, ancor prima poiché non ha allegato, neppure sul piano assertivo, il tema dell'obbligatorietà della stipula della polizza CPI.
Conseguentemente, il meccanismo che fa ricadere sulla parte convenuta (ossia il finanziatore) il potere di superare la predetta presunzione fornendo prova pag. 11/14 contraria non potrebbe più operare nel caso in esame,
posto peraltro che “la naturale propensione del processo
all'accertamento della verità dei fatti va coniugata con il regime
delle numerose preclusioni che operano nel rito civile”.
(Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, n.1109).
3. Quanto, poi, al profilo della dedotta violazione dell'art. 125-bis, comma 6 TUB, la censura deve essere parimenti rigettata.
La norma prevede la nullità delle clausole contrattuali relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati esclusi in modo non corretto,
nel TAEG pubblicizzato, ma esclusivamente qualora tali costi siano obbligatori.
Come già accertato, nel caso di specie, difetta il requisito dell'obbligatorietà.
Ne consegue che, mancando l'elemento costitutivo necessario, non può ritenersi integrata l'ipotesi di nullità
di cui all'art. 125-bis, comma 6, TUB.
Conclusivamente, quindi, l'appello è infondato e va rigettato.
Il rigetto del motivo di appello comporta l'assorbimento pag. 12/14 della doglianza sulla regolamentazione delle spese di lite.
Il rigetto dell'appello principale preclude l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
. CP_1
4. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante e si liquidano come in dispositivo (scaglione da € 5.201,00 ad
€ 26.000,00; valore minimo e considerata l'assenza di incombenti istruttori).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n° 681/2022, depositata il 13 settembre 2022 dal
Tribunale di Marsala.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore di CP_1
liquidate in complessivi € 1.984,00 oltre spese
[...]
generali, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di pag. 13/14 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13
del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13-11-2025.
Il Consigliere est.
Gianluca Antonio Peluso Il Presidente
AT AS
pag. 14/14