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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7031 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 29480 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Barbara Francescangeli Parte_1
che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA CP_1
come da mandato in atti
- contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione di cui all'art. 1 l. 18/80, e in subordine la conferma della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, così come già accertata dal CTU nel procedimento per A.T.P.
L' si è costituito resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 Nella specie, il CTU ha concluso il suo giudizio ritenendo non sussistenti in capo al i requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento. Pt_1
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
L'opposizione va pertanto rigettata quanto alla domanda principale volta all'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti utili a fruire della indennità di accompagnamento.
Merita, invece, di essere confermata la sussistenza del diritto di parte ricorrente ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. n. 104/92, così come riconosciuto dalla CTU in sede di ATP con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere complessivamente compensate per 1/2, atteso il parziale riconoscimento delle prestazioni rivendicate, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per la prestazione di cui all'art. 3 comma 3 L. n. 104/92, così come riconosciuto dalla CTU in sede di ATP con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di CP_1
1/2 delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di € 1.665,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 17/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano pagina 2 di 2
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 29480 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Barbara Francescangeli Parte_1
che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA CP_1
come da mandato in atti
- contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione di cui all'art. 1 l. 18/80, e in subordine la conferma della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, così come già accertata dal CTU nel procedimento per A.T.P.
L' si è costituito resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
Il Tribunale osserva quanto segue.
pagina 1 di 2 Nella specie, il CTU ha concluso il suo giudizio ritenendo non sussistenti in capo al i requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento. Pt_1
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
L'opposizione va pertanto rigettata quanto alla domanda principale volta all'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti utili a fruire della indennità di accompagnamento.
Merita, invece, di essere confermata la sussistenza del diritto di parte ricorrente ai benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. n. 104/92, così come riconosciuto dalla CTU in sede di ATP con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere complessivamente compensate per 1/2, atteso il parziale riconoscimento delle prestazioni rivendicate, mentre per la restante frazione seguono la soccombenza.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per la prestazione di cui all'art. 3 comma 3 L. n. 104/92, così come riconosciuto dalla CTU in sede di ATP con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente di CP_1
1/2 delle spese di lite per la fase di ATP e di opposizione, ovvero al pagamento della somma di € 1.665,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per la restante frazione;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 17/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano pagina 2 di 2