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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5818/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5818/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 31.1.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta:
-lette le rispettive note scritte depositate dai procuratori delle parti ed avuto riguardo ai relativi contenuti, il giudice all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 31.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
Verbale chiuso alle ore 15.40.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5818/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAINI TATIANA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 23 63100 ASCOLI PICENO presso il difensore avv.
TRAINI TATIANA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._2
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA G. ROSSINI N° 262 41121 MODENA presso il difensore avv. FERRARI DANIELE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato incardinato avverso il decreto ingiuntivo n. 1296/2022 del
16.10.2022 con il quale veniva ingiunto a il pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di €. 5.750,25 (oltre interessi e oneri) per compensi professionali. CP_1
In sede monitoria, il ricorrente sosteneva di aver prestato attività professionale di assistenza giudiziale in favore dell'odierno opponente (in specie, nell'ambito di un giudizio di separazione giudiziale e nell'ambito di un procedimento panale).
A sostegno della pretesa creditoria depositava due note spese del 19.2.2022 con parere di congruità da parte dell'Ordine degli Avvocati di Modena.
Nel proprio atto difensivo, l'opponente eccepiva l'insufficienza della documentazione per l'emissione del decreto ingiuntivo non costituendo la stessa prova certa del credito, affermava di non avere ricevuto le notule nel febbraio 2022, bensì solo nel mese di giugno 2022,
precludendo così la possibilità di soluzione stragiudiziale della questione, contestava la quantificazione della pretesa creditoria operata da controparte, in particolare deduceva che nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale la pretesa creditoria era sproporzionata rispetto all'attività effettivamente svolta, sosteneva che, anche nell'ambito del procedimento penale, l'opposto aveva applicato voci che costituivano una duplicazione di quelle già
applicate nell'ambito del giudizio civile, riferiva di avere corrisposto in contanti la somma di
€. 700,00, dichiarava la propria disponibilità ad offrire banco iudicis la somma di €. 1.500,43,
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale, reiterata la prospettazione in Controparte_1
fatto e in diritto posta a base del ricorso ex art. 633 c.p.c., ha contestato le richieste dell'attore opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In particolare, parte opposta ha contestato nel merito il fondamento della domanda attrice,
con istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., ha dedotto di aver posto in essere considerevole e diligente attività professionale dettagliatamente descritta pagina 3 di 9 e di averne fornito adeguata prova documentale, ha riferito che la somma di €. 700,00 era già
stata decurtata dal dovuto.
All'esito della prima udienza era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Il tribunale ritiene che la domanda di pagamento delle spettanze professionali sia parzialmente fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533).
Tale principio non soffre deroga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che si configura come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, a seguito dell'opposizione il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena.
In ogni caso il giudice dell'impugnazione non si limita a d esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di pagina 4 di 9 cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuto sostanziale,
gravando su entrambe l'onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ciò detto, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso.
Infatti, allorchè si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera.
Ciò detto, gravava, pertanto, su provare in sede di giudizio il contenuto Controparte_1
del rapporto negoziale instaurato con l'opponente, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione professionale.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica tra le parti, in quanto non contestata e ammessa da parte dello stesso opponente, che all'avv. sia stato conferito incarico di CP_1
prestazione professionale nell'ambito di un giudizio di separazione giudiziale e nell'ambito di un procedimento penale.
Costituisce, inoltre, circostanza puntualmente allegata dall'opposto e debitamente documentata lo svolgimento dell'attività professionale in favore dell'odierno opponente.
La documentazione versata in atti non è stata in alcun modo contestata dall'opponente che,
sul punto, non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa delle circostanze.
Premessa la prova del conferimento dell'incarico e dell'attività svolta, profilo controverso riguarda l'ammontare del corrispettivo preteso.
pagina 5 di 9 Segnatamente l'opponente contesta l'importo esposto nelle parcelle poste a base della domanda, in particolare, sostiene l'eccessività e la duplicazione delle somme indicate tenuto conto che l'oggetto della controversia sia in ambito civile che in ambito penale era sostanzialmente il medesimo, l'opposto, di contro, ha esposto che l'attività svolta era stata complessa e aveva riguardato differenti posizioni.
In linea generale, in tema di compenso per la prestazione di opera intellettuale, l'art. 2233 c.c.
prevede che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
L'art. 2233 c.c. viene interpretato dalla recente e preferibile giurisprudenza nel senso che: “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è un elemento normale, anche se non essenziale, sicchè per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (Cass. 23.11.2016 n. 23893).
E' stato ulteriormente argomentato sul punto come il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione intervenuta tra le parti e, poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass.
3.2.2023 n. 3377).
Posto tale inquadramento, occorre innanzitutto accertare la sussistenza di un accordo sul compenso, giacchè l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta tra le parti.
Ebbene, sulla base degli atti di causa deve escludersi la pattuizione di un accordo sul compenso.
pagina 6 di 9 Ciò posto, mancando un preventivo accordo tra le parti, il compenso del professionista va determinato in base alle tariffe, criterio cui gli usi costituiscono una mera alternativa ove non siano previste tariffe per l'attività professionale posta in essere.
Come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 24.6.2013 n. 15786) il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo,
alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.
Sul piano probatorio, le note pro forma, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio).
A quest'ultimo proposito, in ordine agli specifici mezzi di prova esperibili, il Tribunale, secondo l'orientamento oggi prevalente a cui si intende aderire, rileva che il parere del Consiglio dell'ordine costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa e non può estendersi né all'accertamento del valore della causa, onde svolgere tale controllo anche sulla corretta applicazione della tariffa pertinente, né tanto meno, all'effettività delle prestazioni parcellate, ragion per cui non ha valore di certificazione amministrativa e non dà luogo, pertanto, ad alcuna presunzione di verità che esoneri il professionista dall'onere della prova ed imponga al cliente quello della contestazione specifica (Cass. 17.5.2012 n. 7764)
Ebbene, parte opposta ha documentato di aver messo in mora e invitato l'opponente al pagamento di quanto richiesto, ma questo atto è rimasto senza esito e non è stato riscontrato dal Parte_1
pagina 7 di 9 Il professionista opposto ha prestato la sua attività nell'ambito di un giudizio di separazione giudiziale che si è sostanziata nello a) studiare la controversia e individuare gli strumenti idonei a far valere le ragioni del proprio assistito, b) scambio di corrispondenza sia con il proprio cliente che con il difensore della controparte, c) nel redigere la comparsa di costituzione e istanze varie.
Orbene, accertato il lavoro effettivamente svolto dall'avv. in favore di CP_1 Parte_1
, in assenza di elementi contrari di convincimento, ne consegue che quest'ultimo è
[...]
debitore nei confronti dell'opposto, della somma di €. 1.384,00.
Quanto all'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, della non particolare difficoltà e complessità dell'affare, il
Tribunale ritiene congruo liquidare alla parte opposta gli onorari nella misura minima,
dunque €. 1.440,00.
Da tale ammontare va detratto l'acconto corrisposto pari ad €. 700,00, ne discende che all'avv.
spetta la somma di €. 740,00. CP_1
Spetta a parte opposta anche l'importo di €. 228,56 corrisposto per ottenere il parere di congruità da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Modena.
Ne discende che all'avv. spetta l'importo complessivo di €. 2.352,56, oltre iva, cpa e CP_1
rimb. forf. nella misura del 15%.
Pertanto, va condannato al pagamento del suddetto importo in favore Parte_1
dell'avv. oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla data di effettivo saldo. CP_1
Le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri minimi, tenuto conto del valore effettivo della causa e della semplicità dell'affare.
Invero, secondo la Suprema Corte, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo avere riguardo, inv4ece, all'esito complessivo del giudizio, sicchè la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass.
pagina 8 di 9 9.8.2022 n. 24485).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1296/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 16.10.2022;
-accoglie parzialmente la domanda di pagamento formulata dall'avv. e per Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore del primo della somma di €. 2.352,56 oltre Parte_1 iva, cpa e rimb. forf. del 15%, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo;
-condanna al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in €. Parte_1
145,00 per spese vive ed €. 1.548,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Ancona, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5818/2022
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 31.1.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta:
-lette le rispettive note scritte depositate dai procuratori delle parti ed avuto riguardo ai relativi contenuti, il giudice all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 31.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
Verbale chiuso alle ore 15.40.
Il Giudice
dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5818/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAINI TATIANA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 23 63100 ASCOLI PICENO presso il difensore avv.
TRAINI TATIANA
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_1 C.F._2
DANIELE, elettivamente domiciliato in VIA G. ROSSINI N° 262 41121 MODENA presso il difensore avv. FERRARI DANIELE
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio è stato incardinato avverso il decreto ingiuntivo n. 1296/2022 del
16.10.2022 con il quale veniva ingiunto a il pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di €. 5.750,25 (oltre interessi e oneri) per compensi professionali. CP_1
In sede monitoria, il ricorrente sosteneva di aver prestato attività professionale di assistenza giudiziale in favore dell'odierno opponente (in specie, nell'ambito di un giudizio di separazione giudiziale e nell'ambito di un procedimento panale).
A sostegno della pretesa creditoria depositava due note spese del 19.2.2022 con parere di congruità da parte dell'Ordine degli Avvocati di Modena.
Nel proprio atto difensivo, l'opponente eccepiva l'insufficienza della documentazione per l'emissione del decreto ingiuntivo non costituendo la stessa prova certa del credito, affermava di non avere ricevuto le notule nel febbraio 2022, bensì solo nel mese di giugno 2022,
precludendo così la possibilità di soluzione stragiudiziale della questione, contestava la quantificazione della pretesa creditoria operata da controparte, in particolare deduceva che nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale la pretesa creditoria era sproporzionata rispetto all'attività effettivamente svolta, sosteneva che, anche nell'ambito del procedimento penale, l'opposto aveva applicato voci che costituivano una duplicazione di quelle già
applicate nell'ambito del giudizio civile, riferiva di avere corrisposto in contanti la somma di
€. 700,00, dichiarava la propria disponibilità ad offrire banco iudicis la somma di €. 1.500,43,
concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio l'avv. , il quale, reiterata la prospettazione in Controparte_1
fatto e in diritto posta a base del ricorso ex art. 633 c.p.c., ha contestato le richieste dell'attore opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo emesso.
In particolare, parte opposta ha contestato nel merito il fondamento della domanda attrice,
con istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., ha dedotto di aver posto in essere considerevole e diligente attività professionale dettagliatamente descritta pagina 3 di 9 e di averne fornito adeguata prova documentale, ha riferito che la somma di €. 700,00 era già
stata decurtata dal dovuto.
All'esito della prima udienza era rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Il tribunale ritiene che la domanda di pagamento delle spettanze professionali sia parzialmente fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533).
Tale principio non soffre deroga anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che si configura come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, e dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Invero, a seguito dell'opposizione il giudizio, da sommario, si trasforma a cognizione piena.
In ogni caso il giudice dell'impugnazione non si limita a d esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, bensì procede all'esame del merito della controversia con poteri di pagina 4 di 9 cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti in sede monitoria, sia dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria, mentre alla parte opponente spetta quello di convenuto sostanziale,
gravando su entrambe l'onere di provare i fatti su cui le rispettive pretese si basano.
Ciò detto, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso.
Infatti, allorchè si verta in ipotesi di prestazione d'opera professionale intellettuale, che si assume richiesta dal cliente, si è in presenza di un vero e proprio contratto, come lo qualifica l'art. 2230 c.c. individuandolo come una sottocategoria del contratto d'opera.
Ciò detto, gravava, pertanto, su provare in sede di giudizio il contenuto Controparte_1
del rapporto negoziale instaurato con l'opponente, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione professionale.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica tra le parti, in quanto non contestata e ammessa da parte dello stesso opponente, che all'avv. sia stato conferito incarico di CP_1
prestazione professionale nell'ambito di un giudizio di separazione giudiziale e nell'ambito di un procedimento penale.
Costituisce, inoltre, circostanza puntualmente allegata dall'opposto e debitamente documentata lo svolgimento dell'attività professionale in favore dell'odierno opponente.
La documentazione versata in atti non è stata in alcun modo contestata dall'opponente che,
sul punto, non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa delle circostanze.
Premessa la prova del conferimento dell'incarico e dell'attività svolta, profilo controverso riguarda l'ammontare del corrispettivo preteso.
pagina 5 di 9 Segnatamente l'opponente contesta l'importo esposto nelle parcelle poste a base della domanda, in particolare, sostiene l'eccessività e la duplicazione delle somme indicate tenuto conto che l'oggetto della controversia sia in ambito civile che in ambito penale era sostanzialmente il medesimo, l'opposto, di contro, ha esposto che l'attività svolta era stata complessa e aveva riguardato differenti posizioni.
In linea generale, in tema di compenso per la prestazione di opera intellettuale, l'art. 2233 c.c.
prevede che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene, In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.
L'art. 2233 c.c. viene interpretato dalla recente e preferibile giurisprudenza nel senso che: “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo,
l'onerosità è un elemento normale, anche se non essenziale, sicchè per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (Cass. 23.11.2016 n. 23893).
E' stato ulteriormente argomentato sul punto come il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione intervenuta tra le parti e, poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass.
3.2.2023 n. 3377).
Posto tale inquadramento, occorre innanzitutto accertare la sussistenza di un accordo sul compenso, giacchè l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta tra le parti.
Ebbene, sulla base degli atti di causa deve escludersi la pattuizione di un accordo sul compenso.
pagina 6 di 9 Ciò posto, mancando un preventivo accordo tra le parti, il compenso del professionista va determinato in base alle tariffe, criterio cui gli usi costituiscono una mera alternativa ove non siano previste tariffe per l'attività professionale posta in essere.
Come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 24.6.2013 n. 15786) il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo,
alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato.
Sul piano probatorio, le note pro forma, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (Cass. 12.1.2016 n. 299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio).
A quest'ultimo proposito, in ordine agli specifici mezzi di prova esperibili, il Tribunale, secondo l'orientamento oggi prevalente a cui si intende aderire, rileva che il parere del Consiglio dell'ordine costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa e non può estendersi né all'accertamento del valore della causa, onde svolgere tale controllo anche sulla corretta applicazione della tariffa pertinente, né tanto meno, all'effettività delle prestazioni parcellate, ragion per cui non ha valore di certificazione amministrativa e non dà luogo, pertanto, ad alcuna presunzione di verità che esoneri il professionista dall'onere della prova ed imponga al cliente quello della contestazione specifica (Cass. 17.5.2012 n. 7764)
Ebbene, parte opposta ha documentato di aver messo in mora e invitato l'opponente al pagamento di quanto richiesto, ma questo atto è rimasto senza esito e non è stato riscontrato dal Parte_1
pagina 7 di 9 Il professionista opposto ha prestato la sua attività nell'ambito di un giudizio di separazione giudiziale che si è sostanziata nello a) studiare la controversia e individuare gli strumenti idonei a far valere le ragioni del proprio assistito, b) scambio di corrispondenza sia con il proprio cliente che con il difensore della controparte, c) nel redigere la comparsa di costituzione e istanze varie.
Orbene, accertato il lavoro effettivamente svolto dall'avv. in favore di CP_1 Parte_1
, in assenza di elementi contrari di convincimento, ne consegue che quest'ultimo è
[...]
debitore nei confronti dell'opposto, della somma di €. 1.384,00.
Quanto all'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, della non particolare difficoltà e complessità dell'affare, il
Tribunale ritiene congruo liquidare alla parte opposta gli onorari nella misura minima,
dunque €. 1.440,00.
Da tale ammontare va detratto l'acconto corrisposto pari ad €. 700,00, ne discende che all'avv.
spetta la somma di €. 740,00. CP_1
Spetta a parte opposta anche l'importo di €. 228,56 corrisposto per ottenere il parere di congruità da parte del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Modena.
Ne discende che all'avv. spetta l'importo complessivo di €. 2.352,56, oltre iva, cpa e CP_1
rimb. forf. nella misura del 15%.
Pertanto, va condannato al pagamento del suddetto importo in favore Parte_1
dell'avv. oltre interessi legali dalla data di messa in mora alla data di effettivo saldo. CP_1
Le spese di lite, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in base ai parametri minimi, tenuto conto del valore effettivo della causa e della semplicità dell'affare.
Invero, secondo la Suprema Corte, in tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo avere riguardo, inv4ece, all'esito complessivo del giudizio, sicchè la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Cass.
pagina 8 di 9 9.8.2022 n. 24485).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 1296/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 16.10.2022;
-accoglie parzialmente la domanda di pagamento formulata dall'avv. e per Controparte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore del primo della somma di €. 2.352,56 oltre Parte_1 iva, cpa e rimb. forf. del 15%, oltre interessi legali dalla data di messa in mora al saldo;
-condanna al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in €. Parte_1
145,00 per spese vive ed €. 1.548,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Ancona, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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