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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17960 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 41199/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to DI GIULIO MARIA ROSARIA ( ) , con elezione di domicilio in Roma, Email_1 VIA FEDERICO CESI N. 72 00193 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to GAMBAROTA MARIA CRISTIANA ) con elezione di Email_2 domicilio in Roma, VIA VINCENZO BELLINI 2 00198 presso lo studio del difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.8369 pubblicata il 26.5.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.9.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Il ricorrente ha chiesto addebitare la separazione alla moglie, l'assegnazione in proprio della casa coniugale, di sua proprietà nonché di stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. La resistente ha chiesto invece il rigetto della domanda di addebito della separazione e stabilire l'obbligo di di corrisponderle Parte_1 l'assegno mensile pari ad euro 6000,00 per il suo mantenimento. La domanda di addebito della separazione formulata da deve Parte_1 essere respinta. Ed invero risulta dalla lettura degli atti di causa che il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione da parte della dell'obbligo coniugale di fedeltà, deducendo che la moglie aveva CP_1 intrattenuto diverse relazioni extraconiugali con altri uomini, le quali sono risultate essere state intrattenute in epoca antecedente alla separazione delle parti intervenuta nell'ottobre 2018 giusto decreto di omologa in atti. La domanda di addebito non merita accoglimento in quanto è risultato documentato dalla resistente, mediante il deposito di numerose fotografie relative agli anni 2019,2020 e 2021 senza che peraltro sia mai stato contestato dal ricorrente che le parti avevano ripreso la convivenza e la relazione coniugale successivamente alla separazione nel 2018. La circostanza consente quindi di escludere che la contestata violazione da parte della dell'obbligo di fedeltà coniugale abbia CP_1 costituito la causa della presente separazione tra le parti, non sussistendo alcun nesso eziologico tra i dedotti tradimenti, antecedenti alla separazione del 2018, e la domanda di separazione proposta da nel 2022 a seguito di Parte_1 un lungo periodo di ripresa della convivenza matrimoniale con la resistente. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo prendersi atto che i figli gemelli delle parti e nati il Per_1 Per_2 23.12.1999, sono maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Il figlio ha un disturbo cognitivo e vive presso la casa familiare sita in Per_2 Largo Amilcare Ponchielli n.4 con il padre che si occupa della sua assistenza e di ogni cura al medesimo necessaria provvedendo ad ogni spesa che lo riguardi. Il ragazzo frequenta liberamente la madre presso l'abitazione di quest'ultima. Gli Per_ altri due figli, entrambi maggiorenni, e sono sostenuti Per_1 economicamente dal padre che ha per ciascuno di loro acquistato una casa. Per_ La figlia ha avuto di recente un bambino e risulta essere economicamente autosufficiente. In ragione dell'attuale assetto familiare e tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite in atti in ordine alle condizioni di salute del figlio (cfr. sul Per_2 punto le dichiarazioni rese dal dott. all'udienza del 25.9.2023 nel sub Per_4 procedimento promosso dalla resistente per la modifica delle condizioni di collocamento del figlio , deve essere confermato il collocamento di Per_2 presso il padre, con assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale. Per_2 Ed invero in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (cfr. da ultimo Cassazione 2670/23); Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla resistente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento. La domanda di assegno di mantenimento formulata da Controparte_1
deve essere accolta tenuto conto del divario esistente tra le condizioni
[...] economiche delle parti e del tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, il cui mantenimento alla resistente potrà essere assicurato solo mediante il versamento da parte di in suo favore di un assegno Controparte_2 mensile di mantenimento. Ed invero risulta non contestato tra le parti che nel corso del matrimonio la resistente abbia vissuto insieme al marito e ai figli nell'appartamento di lusso di via Ponchielli. N.4 di 500 mq, abbia trascorso le sue vacanze presso la villa del marito a Todi di 900 mq munita di ogni tipo di comfort (sauna, piscina e parco), nell'appartamento affittato a Cortina durante l'inverno, ed in numerose località turistiche, in tutto il mondo, in occasione dei numerosi viaggi interamente pagati dal senza che mai la abbia dovuto Parte_1 CP_1 sostenere alcun costo (cfr. doc.9 e ss allegati alla comparsa di costituzione e risposta). La resistente ha documentato inoltre con numerose fotografie non contestate dal ricorrente di avere ricevuto dal marito regali di lusso e gioielli di ingente valore in occasione delle festività di Natale e dei suoi compleanni (collier ed anelli oltre che borse firmate da famose case di moda cfr. doc.14 non contestati ). Nel corso del giudizio è stata svolta una CTU la quale, scevra da vizi logici e di metodo e pertanto interamente condivisibile, ha consentito di accertare che sussiste un notevole divario tra le disponibilità immobiliari e mobiliari dei due coniugi, derivante innanzitutto dall'attività professionale oltre che imprenditoriale svolta dal , il quale ha personalmente costituito in favore della Parte_1 moglie la società alla medesima intestata al fine di garantirne la autosufficienza economica. La resistente invero è detentrice in via esclusiva delle quote della società Pharmarte s.r.l, del valore pari ad Euro 384.612,00, dalla quale riceve uno stipendio pari ad Euro 2800,00 circa decurtati i costi di trasferta (cfr. dichiarazione sotitutiva di atto notorio di ottobre 2022). La società Pharmarte s.r.l ha capacità reddituale lorda pari ad Euro 174. 457,00 all'anno (cfr. CTU pag. 57). La è proprietaria di un immobile di mq 92 sito a Milano del valore di CP_1 mercato pari ad Euro 450.500,00 per il quale è onerata del pagamento di una rata di mutuo pari ad Euro 2000,00 al mese circa. Non risulta sostenere a Roma costi di alloggio. Il , ginecologo e professore universitario di fama internazionale è Parte_1 invece a capo di un impero societario che personalmente amministra nell'ambito della diagnostica e degli accertamenti clinici (Artemisia S.p.A, LA s.r.l ;
il cui valore ingente Controparte_3 delle quote a lui intestate ammonta ad Euro 17.844.864 (cfr. pag.37 della CTU) senza considerare il valore ingente degli immobili dalle medesime società posseduti nelle zone più prestigiose della città di Roma dove vengono svolte le attività di diagnostica (cfr. pag 28 e 29 della CTU). Il ricorrente che è proprietario di beni immobili personali del valore pari ad Euro 4.473.138,94 usufruisce quindi delle disponibilità economiche mobiliari e immobiliari delle società al medesimo facenti capo, sostenendo le ingenti spese familiari (nel 2023 pari ad Euro 133.000 ) attingendo direttamente dai conti delle sue società ( a titolo di esempio il medesimo ha attinto dai conti della Artemisia Spa per spese familiari la somma pari ad euro 195.464,00 solo nel 2023). Da tutto quanto sopra esposto si evince quindi che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito. Ne consegue che il Tribunale ritiene equo determinare in euro 4000,00 l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 4000,00, a far data dalla domanda (23.6.2022). Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo Parte_1 in favore di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale n.8369/2023 pronunciata tra le parti, così provvede: respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
assegna la casa coniugale sita in Roma al Largo Amilcare Ponchielli n.4 a unitamente al figlio presso di lui collocato;
dispone Parte_1 Per_2 che provvederà al mantenimento del figlio e del Parte_1 Per_2 figlio , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_1 determina in euro 4000,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1 per il mantenimento della moglie, da corrispondere a CP_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...] decorrenza dalla domanda;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 che liquida nella somma complessiva pari ad euro Controparte_1
4500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 9/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv.to DI GIULIO MARIA ROSARIA ( ) , con elezione di domicilio in Roma, Email_1 VIA FEDERICO CESI N. 72 00193 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv.to GAMBAROTA MARIA CRISTIANA ) con elezione di Email_2 domicilio in Roma, VIA VINCENZO BELLINI 2 00198 presso lo studio del difensore;
RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza parziale n.8369 pubblicata il 26.5.2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.9.2025, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Il ricorrente ha chiesto addebitare la separazione alla moglie, l'assegnazione in proprio della casa coniugale, di sua proprietà nonché di stabilire che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento. La resistente ha chiesto invece il rigetto della domanda di addebito della separazione e stabilire l'obbligo di di corrisponderle Parte_1 l'assegno mensile pari ad euro 6000,00 per il suo mantenimento. La domanda di addebito della separazione formulata da deve Parte_1 essere respinta. Ed invero risulta dalla lettura degli atti di causa che il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito la violazione da parte della dell'obbligo coniugale di fedeltà, deducendo che la moglie aveva CP_1 intrattenuto diverse relazioni extraconiugali con altri uomini, le quali sono risultate essere state intrattenute in epoca antecedente alla separazione delle parti intervenuta nell'ottobre 2018 giusto decreto di omologa in atti. La domanda di addebito non merita accoglimento in quanto è risultato documentato dalla resistente, mediante il deposito di numerose fotografie relative agli anni 2019,2020 e 2021 senza che peraltro sia mai stato contestato dal ricorrente che le parti avevano ripreso la convivenza e la relazione coniugale successivamente alla separazione nel 2018. La circostanza consente quindi di escludere che la contestata violazione da parte della dell'obbligo di fedeltà coniugale abbia CP_1 costituito la causa della presente separazione tra le parti, non sussistendo alcun nesso eziologico tra i dedotti tradimenti, antecedenti alla separazione del 2018, e la domanda di separazione proposta da nel 2022 a seguito di Parte_1 un lungo periodo di ripresa della convivenza matrimoniale con la resistente. Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo prendersi atto che i figli gemelli delle parti e nati il Per_1 Per_2 23.12.1999, sono maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti. Il figlio ha un disturbo cognitivo e vive presso la casa familiare sita in Per_2 Largo Amilcare Ponchielli n.4 con il padre che si occupa della sua assistenza e di ogni cura al medesimo necessaria provvedendo ad ogni spesa che lo riguardi. Il ragazzo frequenta liberamente la madre presso l'abitazione di quest'ultima. Gli Per_ altri due figli, entrambi maggiorenni, e sono sostenuti Per_1 economicamente dal padre che ha per ciascuno di loro acquistato una casa. Per_ La figlia ha avuto di recente un bambino e risulta essere economicamente autosufficiente. In ragione dell'attuale assetto familiare e tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite in atti in ordine alle condizioni di salute del figlio (cfr. sul Per_2 punto le dichiarazioni rese dal dott. all'udienza del 25.9.2023 nel sub Per_4 procedimento promosso dalla resistente per la modifica delle condizioni di collocamento del figlio , deve essere confermato il collocamento di Per_2 presso il padre, con assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale. Per_2 Ed invero in materia di regolamentazione della crisi familiare, qualora vi siano figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi della l. n. 104 del 1992, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c. (già art. 155 quinquies c.c.), le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento, condiviso od esclusivo (cfr. da ultimo Cassazione 2670/23); Gli aspetti economici della controversia si incentrano sulla domanda formulata dalla resistente volta all'attribuzione di un assegno per il proprio mantenimento. La domanda di assegno di mantenimento formulata da Controparte_1
deve essere accolta tenuto conto del divario esistente tra le condizioni
[...] economiche delle parti e del tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, il cui mantenimento alla resistente potrà essere assicurato solo mediante il versamento da parte di in suo favore di un assegno Controparte_2 mensile di mantenimento. Ed invero risulta non contestato tra le parti che nel corso del matrimonio la resistente abbia vissuto insieme al marito e ai figli nell'appartamento di lusso di via Ponchielli. N.4 di 500 mq, abbia trascorso le sue vacanze presso la villa del marito a Todi di 900 mq munita di ogni tipo di comfort (sauna, piscina e parco), nell'appartamento affittato a Cortina durante l'inverno, ed in numerose località turistiche, in tutto il mondo, in occasione dei numerosi viaggi interamente pagati dal senza che mai la abbia dovuto Parte_1 CP_1 sostenere alcun costo (cfr. doc.9 e ss allegati alla comparsa di costituzione e risposta). La resistente ha documentato inoltre con numerose fotografie non contestate dal ricorrente di avere ricevuto dal marito regali di lusso e gioielli di ingente valore in occasione delle festività di Natale e dei suoi compleanni (collier ed anelli oltre che borse firmate da famose case di moda cfr. doc.14 non contestati ). Nel corso del giudizio è stata svolta una CTU la quale, scevra da vizi logici e di metodo e pertanto interamente condivisibile, ha consentito di accertare che sussiste un notevole divario tra le disponibilità immobiliari e mobiliari dei due coniugi, derivante innanzitutto dall'attività professionale oltre che imprenditoriale svolta dal , il quale ha personalmente costituito in favore della Parte_1 moglie la società alla medesima intestata al fine di garantirne la autosufficienza economica. La resistente invero è detentrice in via esclusiva delle quote della società Pharmarte s.r.l, del valore pari ad Euro 384.612,00, dalla quale riceve uno stipendio pari ad Euro 2800,00 circa decurtati i costi di trasferta (cfr. dichiarazione sotitutiva di atto notorio di ottobre 2022). La società Pharmarte s.r.l ha capacità reddituale lorda pari ad Euro 174. 457,00 all'anno (cfr. CTU pag. 57). La è proprietaria di un immobile di mq 92 sito a Milano del valore di CP_1 mercato pari ad Euro 450.500,00 per il quale è onerata del pagamento di una rata di mutuo pari ad Euro 2000,00 al mese circa. Non risulta sostenere a Roma costi di alloggio. Il , ginecologo e professore universitario di fama internazionale è Parte_1 invece a capo di un impero societario che personalmente amministra nell'ambito della diagnostica e degli accertamenti clinici (Artemisia S.p.A, LA s.r.l ;
il cui valore ingente Controparte_3 delle quote a lui intestate ammonta ad Euro 17.844.864 (cfr. pag.37 della CTU) senza considerare il valore ingente degli immobili dalle medesime società posseduti nelle zone più prestigiose della città di Roma dove vengono svolte le attività di diagnostica (cfr. pag 28 e 29 della CTU). Il ricorrente che è proprietario di beni immobili personali del valore pari ad Euro 4.473.138,94 usufruisce quindi delle disponibilità economiche mobiliari e immobiliari delle società al medesimo facenti capo, sostenendo le ingenti spese familiari (nel 2023 pari ad Euro 133.000 ) attingendo direttamente dai conti delle sue società ( a titolo di esempio il medesimo ha attinto dai conti della Artemisia Spa per spese familiari la somma pari ad euro 195.464,00 solo nel 2023). Da tutto quanto sopra esposto si evince quindi che i redditi della moglie non le garantirebbero il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, assicurato in via del tutto prevalente dai redditi del marito. Ne consegue che il Tribunale ritiene equo determinare in euro 4000,00 l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
il resistente dovrà dunque corrispondere alla ricorrente l'importo mensile di euro 4000,00, a far data dalla domanda (23.6.2022). Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. La soccombenza in merito alla pronuncia di addebito comporta la condanna di al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo Parte_1 in favore di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, preso atto della sentenza parziale n.8369/2023 pronunciata tra le parti, così provvede: respinge la domanda di addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente;
assegna la casa coniugale sita in Roma al Largo Amilcare Ponchielli n.4 a unitamente al figlio presso di lui collocato;
dispone Parte_1 Per_2 che provvederà al mantenimento del figlio e del Parte_1 Per_2 figlio , entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_1 determina in euro 4000,00 il contributo mensile dovuto da Parte_1 per il mantenimento della moglie, da corrispondere a CP_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...] decorrenza dalla domanda;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT;
condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 che liquida nella somma complessiva pari ad euro Controparte_1
4500,00 oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 9/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi