Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17960
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Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Soccombenza del ricorrente sulla domanda di addebito

    Il Tribunale condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, liquidate in € 4500,00 oltre IVA e CPA.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale

    Le relazioni extraconiugali addotte come causa della separazione sono risultate intrattenute in epoca antecedente alla separazione del 2018 e successivamente alla ripresa della convivenza tra le parti, escludendo quindi il nesso eziologico con la domanda di separazione proposta nel 2022.

  • Accolto
    Collocamento del figlio maggiorenne non autosufficiente

    In presenza di figli maggiorenni portatori di handicap grave, si applicano le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori. Pertanto, si conferma il collocamento del figlio presso il padre con assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni

    Il Tribunale dispone che il ricorrente provvederà al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

  • Accolto
    Divario economico e tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

    La domanda di assegno di mantenimento è accolta tenuto conto del notevole divario tra le condizioni economiche dei coniugi e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, assicurato in via prevalente dai redditi del marito. Viene determinato un contributo mensile di € 4000,00 aggiornato annualmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17960
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17960
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo