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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4545/2023 depositato il 16/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 841/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 22/03/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0038238/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa scaturisce da una dichiarazione “doc.fa” (n. 29239) per “cambio di destinazione d'uso” da “negozio a garage” per un immobile nel Comune di Francofonte (estremi catastali meglio indicati in atti).
L'Immobile in parola, precedentemente, era censito “Categoria catastale C/1 “Negozi e Botteghe” (Classe
4, Consistenza 33 mq.).
Il contribuente, a seguito del cambio di destinazione d'uso, ha proposto il classamento categoria catastale
C/6 (autorimessa, box auto, garage) consistenza catastale 45 mq. (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate ha accertato il classamento categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) 45 mq.: la notifica del nuovo classamento è stata notificata con Avviso n. 38328/2021 che è stato impugnato dal contribuente (cfr. documentazione in atti).
Il primo Giudice, con sentenza n. 841- 04 – 2023, ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato dinnanzi a questa Corte la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Contribuente – appellante ha dedotto: carenza di motivazione della sentenza e dell'accertamento nonché la violazione del principio di non contestazione (cfr. appello in atti).
L'appello, in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà, non è fondato e va rigettato.
1.- I motivi di appello ripropongono le doglianze esposte in primo grado.
L' appellante, pur richiamando la sentenza impugnata, non la censura: la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, affinché l'appello possa ritenersi valido è necessaria l'indicazione di “specifici motivi d'impugnazione” (art. 53 d.lvo 546 del 1992).
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione - sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - hanno ritenuto (in breve) che l'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di
“revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.
La Corte di legittimità ha ritenuto che nell'elaborazione dell'atto di gravame - a pena di inammissibilità – è necessaria una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto genericamente le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado.
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “ … è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice …” (Ordinanza n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione II).
2.- In disparte quanto precede l'appello è infondato nel merito.
La sentenza impugnata è ampiamente motivata: rispetta i principi dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 ed indica i presupposti di fatto e le ragioni diritto sottese alla decisione.
L' “apparenza” della motivazione - di
contro
- può essere ritenuta qualora la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cassazione,
14/02/2020, n. 3819).
Tali fattispecie non ricorrono nella sentenza qui in esame.
3.- Gli atti di accertamento catastale sono disciplinati dal DM 701/1994: il Contribuente può variare la rendita catastale dei propri bene, l' Agenzia può confermare o rettificare il valore economico della rendita senza l'obbligo di specifica motivazione.
Il Contribuente può accettare la rettifica, ovvero, impugnare l'atto evidenziando le motivazioni a sostegno dell'abbattimento della rendita, in questo caso l'Ufficio deve dimostrare la non correttezza della tesi di parte.
4.- A mente di quanto previsto dalla circolare 146/1939 “ … sono da comprendere nella categoria C/1 anche quei locali in cui attualmente non si effettua la vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l' attivita' che in atto vi viene esplicata e cio' in dipendenza della loro ubicazione, della loro qualita' intrinseca, ecc….”.
La Giurisprudenza di legittimità, con sentenza n.12777/2018, ha ritenuto che nell'ipotesi in cui l'Avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cassazione, Sez. 6, 16 giugno 2016). 5.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad. plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono - in disparte i profili di inammissibilità di cui si è detto - l'appello non
è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4545/2023 depositato il 16/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 841/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 22/03/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0038238/2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia che qui ci occupa scaturisce da una dichiarazione “doc.fa” (n. 29239) per “cambio di destinazione d'uso” da “negozio a garage” per un immobile nel Comune di Francofonte (estremi catastali meglio indicati in atti).
L'Immobile in parola, precedentemente, era censito “Categoria catastale C/1 “Negozi e Botteghe” (Classe
4, Consistenza 33 mq.).
Il contribuente, a seguito del cambio di destinazione d'uso, ha proposto il classamento categoria catastale
C/6 (autorimessa, box auto, garage) consistenza catastale 45 mq. (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia delle entrate ha accertato il classamento categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) 45 mq.: la notifica del nuovo classamento è stata notificata con Avviso n. 38328/2021 che è stato impugnato dal contribuente (cfr. documentazione in atti).
Il primo Giudice, con sentenza n. 841- 04 – 2023, ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Contribuente ha impugnato dinnanzi a questa Corte la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Contribuente – appellante ha dedotto: carenza di motivazione della sentenza e dell'accertamento nonché la violazione del principio di non contestazione (cfr. appello in atti).
L'appello, in disparte i profili di inammissibilità dei quali si dirà, non è fondato e va rigettato.
1.- I motivi di appello ripropongono le doglianze esposte in primo grado.
L' appellante, pur richiamando la sentenza impugnata, non la censura: la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, affinché l'appello possa ritenersi valido è necessaria l'indicazione di “specifici motivi d'impugnazione” (art. 53 d.lvo 546 del 1992).
Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione - sentenza n. 27199 del 16/11/2017 - hanno ritenuto (in breve) che l'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di
“revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.
La Corte di legittimità ha ritenuto che nell'elaborazione dell'atto di gravame - a pena di inammissibilità – è necessaria una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata...”.
L'appellante – in estrema sintesi – ha riproposto genericamente le medesime eccezioni già fatte valere in primo grado.
La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che “ … è inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado ove le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice …” (Ordinanza n. 21824/2019 Cassazione Civile – Sezione II).
2.- In disparte quanto precede l'appello è infondato nel merito.
La sentenza impugnata è ampiamente motivata: rispetta i principi dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 ed indica i presupposti di fatto e le ragioni diritto sottese alla decisione.
L' “apparenza” della motivazione - di
contro
- può essere ritenuta qualora la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cassazione,
14/02/2020, n. 3819).
Tali fattispecie non ricorrono nella sentenza qui in esame.
3.- Gli atti di accertamento catastale sono disciplinati dal DM 701/1994: il Contribuente può variare la rendita catastale dei propri bene, l' Agenzia può confermare o rettificare il valore economico della rendita senza l'obbligo di specifica motivazione.
Il Contribuente può accettare la rettifica, ovvero, impugnare l'atto evidenziando le motivazioni a sostegno dell'abbattimento della rendita, in questo caso l'Ufficio deve dimostrare la non correttezza della tesi di parte.
4.- A mente di quanto previsto dalla circolare 146/1939 “ … sono da comprendere nella categoria C/1 anche quei locali in cui attualmente non si effettua la vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l' attivita' che in atto vi viene esplicata e cio' in dipendenza della loro ubicazione, della loro qualita' intrinseca, ecc….”.
La Giurisprudenza di legittimità, con sentenza n.12777/2018, ha ritenuto che nell'ipotesi in cui l'Avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cassazione, Sez. 6, 16 giugno 2016). 5.- Lo scrutinio complessivo dei diversi motivi di ricorso è stato sviluppato alla luce dell'ormai consolidato
“principio della ragione più liquida” corollario del principio di “economia processuale” (Consiglio di Stato,
Ad. plenaria 5 gennaio 2015 – Cassazione SS.UU 12 dicembre 2014 n. 26242).
Le questioni fin qui esaminate sono idonee ad esaurire la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti a rilevanti a norma dell'art. 112 cpc in aderenza al principio sostanziale di “corrispondenza tra il chiesto e pronunciato” (ex plurimis Cassazione sezione V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato
Sezione VI 20 aprile 2020 n. 2522) con l'ulteriore rilievo che eventuali argomenti e doglianze non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
-Per le argomentazioni che precedono - in disparte i profili di inammissibilità di cui si è detto - l'appello non
è fondato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna il contribuente alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
Palermo, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ GE