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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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- 1. Si può convocare l’assemblea tramite whatsapp?Accesso limitatoAntonio Scarpa · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2025
- 2. Annullabile l’assemblea condominiale convocata tramite chat del gruppo WhatsappAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 4 febbraio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3852 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mario Parte_1
Landolfi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cervinara alla via Del Balzo n.
52;
RICORRENTE
E
, sito in Santa Maria a Vico alla via Nazionale Appia n. 385, in perso- CP_1 na dell'amministratore p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ha impugnato la deli- Parte_1
bera assembleare del 7.1.2023 del , sito in Santa Maria a Vico alla via CP_1
Nazionale Appia n. 385.
In particolare, il ricorrente ha dedotto l'invalidità della detta delibera in quanto l'assemblea è stata convocata da soggetto non legittimato, in quanto non è stata prece- duta da ritualmente convocazione del ricorrente ed in quanto il contenuto viola l'art. 1129, comma 13, c.c., l'art. 71 bis dis. att. c.c. e l'art. 1123 c.c.
Non si è costituito il convenuto, sebbene ritualmente citato e, pertanto, ne CP_1 va confermata la contumacia, già dichiarata all'udienza del 20.12.2023.
La causa è stata istruita unicamente con il deposito di documenti.
Quindi, è stata rinviata all'udienza del 27.1.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
Nel merito la domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che se- guono.
Risulta dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta la mancata convoca- zione del ricorrente all'assemblea del 7.1.2023, ciò che rende superflua la valutazione degli altri motivi di impugnazione.
Nel verbale assembleare impugnato si legge “a seguito della convocazione dell'amministratore a tutti i condomini del parco posta nelle bacheche delle scale degli edifici e sul gruppo whatsapp del ”. Parte_2
Dal verbale impugnato emerge, quindi, che la convocazione è avvenuta con le modalità indicate, modalità certamente non rispettose di quanto prescritto dalla legge.
In particolare, l'art. 66 disp. att. c.c. prescrive che la convocazione deve avvenire alme- no cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dal resistente circa la convocazione con le modalità indicate ed anzi, come detto, dalla stessa delibera impugnata si ricava che a tutti i condomini la convocazione non è avvenuta con le modalità prescritte dalla legge.
Tra l'altro la convocazione via whatsapp, oltre a non essere consentita dalla legge, non garantisce la certezza della ricezione, come condivisibilmente rilevato dalla giurispru- denza di merito (Tribunale Avellino 1705 del 2024).
Sebbene, poi, come rilevato da altra giurisprudenza di merito, è possibile che le comu- nicazioni possano avvenire in modi diversi da quelli previsti dalla legge purché ta- li modalità siano state concordate inequivocabilmente dai condomini o perché richieste direttamente dagli stessi o in quanto siano state formalizzate in regolamenti condomi- niali approvati (Tribunale Padova 1238 del 2023), nel caso di specie alcuna prova è sta- ta fornita dal resistente, rimasto contumace, circa accordi tra i condomini CP_1
relativi a modalità di convocazione diverse da quelle prescritte dalla legge.
Inoltre, sul punto va considerato che in altre tre delibere condominiali prodotte in atti, risulta che la convocazione è avvenuta mediante affissione in bacheca, sul gruppo wha- tsapp dei condomini e, per l'odierno ricorrente, via mail, ciò che fa presumere che in ogni caso l'odierno ricorrente non aveva consentito alla convocazione via whatsapp.
Pertanto, la domanda proposta va accolta con conseguente annullamento della delibera impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte at- trice. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri det-
2
tati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del convenuto;
b) annulla la delibera impugnata del , sito in Santa Maria a Vico CP_1
alla via Nazionale Appia n. 385, del 7.1.2023;
c) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3852 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Mario Parte_1
Landolfi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cervinara alla via Del Balzo n.
52;
RICORRENTE
E
, sito in Santa Maria a Vico alla via Nazionale Appia n. 385, in perso- CP_1 na dell'amministratore p.t.;
RESISTENTE CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. ha impugnato la deli- Parte_1
bera assembleare del 7.1.2023 del , sito in Santa Maria a Vico alla via CP_1
Nazionale Appia n. 385.
In particolare, il ricorrente ha dedotto l'invalidità della detta delibera in quanto l'assemblea è stata convocata da soggetto non legittimato, in quanto non è stata prece- duta da ritualmente convocazione del ricorrente ed in quanto il contenuto viola l'art. 1129, comma 13, c.c., l'art. 71 bis dis. att. c.c. e l'art. 1123 c.c.
Non si è costituito il convenuto, sebbene ritualmente citato e, pertanto, ne CP_1 va confermata la contumacia, già dichiarata all'udienza del 20.12.2023.
La causa è stata istruita unicamente con il deposito di documenti.
Quindi, è stata rinviata all'udienza del 27.1.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1
Nel merito la domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che se- guono.
Risulta dirimente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta la mancata convoca- zione del ricorrente all'assemblea del 7.1.2023, ciò che rende superflua la valutazione degli altri motivi di impugnazione.
Nel verbale assembleare impugnato si legge “a seguito della convocazione dell'amministratore a tutti i condomini del parco posta nelle bacheche delle scale degli edifici e sul gruppo whatsapp del ”. Parte_2
Dal verbale impugnato emerge, quindi, che la convocazione è avvenuta con le modalità indicate, modalità certamente non rispettose di quanto prescritto dalla legge.
In particolare, l'art. 66 disp. att. c.c. prescrive che la convocazione deve avvenire alme- no cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano.
Nel caso di specie, alcuna prova è stata fornita dal resistente circa la convocazione con le modalità indicate ed anzi, come detto, dalla stessa delibera impugnata si ricava che a tutti i condomini la convocazione non è avvenuta con le modalità prescritte dalla legge.
Tra l'altro la convocazione via whatsapp, oltre a non essere consentita dalla legge, non garantisce la certezza della ricezione, come condivisibilmente rilevato dalla giurispru- denza di merito (Tribunale Avellino 1705 del 2024).
Sebbene, poi, come rilevato da altra giurisprudenza di merito, è possibile che le comu- nicazioni possano avvenire in modi diversi da quelli previsti dalla legge purché ta- li modalità siano state concordate inequivocabilmente dai condomini o perché richieste direttamente dagli stessi o in quanto siano state formalizzate in regolamenti condomi- niali approvati (Tribunale Padova 1238 del 2023), nel caso di specie alcuna prova è sta- ta fornita dal resistente, rimasto contumace, circa accordi tra i condomini CP_1
relativi a modalità di convocazione diverse da quelle prescritte dalla legge.
Inoltre, sul punto va considerato che in altre tre delibere condominiali prodotte in atti, risulta che la convocazione è avvenuta mediante affissione in bacheca, sul gruppo wha- tsapp dei condomini e, per l'odierno ricorrente, via mail, ciò che fa presumere che in ogni caso l'odierno ricorrente non aveva consentito alla convocazione via whatsapp.
Pertanto, la domanda proposta va accolta con conseguente annullamento della delibera impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte at- trice. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri det-
2
tati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate e all'attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del convenuto;
b) annulla la delibera impugnata del , sito in Santa Maria a Vico CP_1
alla via Nazionale Appia n. 385, del 7.1.2023;
c) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 27.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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