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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 27 ottobre 2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1848 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, Cod. Fisc. . Parte_1 CodiceFiscale_1
(Avv.ti GIUSEPPE BURGIO e SALVATORE CALABRESE)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma, via
Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
1 RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza l.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. Civ., regolarmente depositato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L.118/71 negatogli dapprima in sede di visita dalla Commissione Medica Invalidi Civili e successivamente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo nel procedimento R.G.N. 3474/2021 sin dalla data della presentazione della domanda amministrativa (20.04.2021) e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio. .
A sostegno della propria domanda deduceva che la C.T.U. redatta in sede di
Accertamento Tecnico Preventivo dalla Dott. ssa non era Persona_1
condivisibile in quanto viziata da diverse contraddizioni diagnostico valutative ed, altresì, carente nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta,
e dunque, riteneva che le conclusioni cui era giunta la CTU erano da riformare.
Chiedeva , pertanto, disporsi il rinnovo della C.T.U. medico-legale al fine di vedersi riconosciuto il possesso del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari
2 del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio a mezzo memoria difensiva l'
[...]
- in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore il quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla parte ricorrente concludendo in ogni caso per il rigetto della domanda. In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Indi veniva istruita mediante la produzione documentale versata agli atti di causa dalle parti e con la nuova c.t.u. medico-legale e rinviata per discussione e decisione all'udienza del 12 febbraio 2025.
Nelle more del giudizio mutava, a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario, la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore, il quale , fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per l'odierna udienza del 27 ottobre 2025, ove le parti discutevano la causa come da verbale di udienza , ed il Giudice la decideva mediante sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in pubblica udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e pertanto va accolto per quanto
3 sotto meglio dedotto.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la l.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge
(percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie, in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza l. 118/71 risulta soddisfatto nei limiti di cui in perizia.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dott. Per_2
previo esame del periziando, dei dati anamnestici e della documentazione
[...]
medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che le “ (…) infermità determinano una invalidità del 79% e si riconosce dalla data di dimissioni dell'ospedale "Di Cristina U.O.C. di cardiologia Pediatrica" che certifica un aggravamento della patologia cardiologica con passaggio dalla classe NYHA II alla classe
NYHA III (febbraio 2024). (…)” (cfr. CTU in atti) misura richiesta dalla legge per accedere al beneficio richiesto.
La C.T.U. appare ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e pertanto viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice.
Sulle spese di lite e di ctu
Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo
4 successivamente all'accertamento operato sia in sede amministrativa, che a seguito del giudizio per accertamento tecnico-preventivo e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso appare equa la compensazione delle spese del giudizio .
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. CP_1
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in perizia e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è invalida civile al 79% con decorrenza dal mese di febbraio 2024 e che pertanto, la stessa è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per potere usufruire dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della l.118/71.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 27 ottobre 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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