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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10794/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. NA TA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.9.2025 da
- Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...]7 di professione impiegata
- Cod. Fisc.: ; C.F._1
E
- Sig. Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in Novate Milanese Enrico Fermi 7 di professione responsabile commerciale - Cod. Fisc.: ; C.F._2 assistiti entrambi dall'Avvocato Roberto DA ( ) con studio in Seveso Via C.F._3
Corridoni 3 ed elettivamente domiciliati presso lo Studio AV ZI DA in Milano Piazza
Borromeo 12.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile, negli Stati Uniti di America, nella città di
Naples, in data 25 agosto 2015.
L'atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Novate Milanese come segue: Anno 2018 – N. 44 – Parte II – Sere C – Ufficio 1.
All'atto della celebrazione del matrimonio i coniugi hanno scelto il regime di comunione dei beni che attualmente mantengono.
Dall'unione è nata una figlia, , nata a [...] il [...], attualmente Persona_1 maggiorenne, studentessa/lavoratrice e parzialmente indipendente dal punto di vista economico.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/09/2025 e con atto allegato nel fascicolo, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1- I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa nel mutuo e reciproco rispetto.
2- La casa coniugale di Novate Milanese Via Enrico Fermi 7, acquistata prima della celebrazione del matrimonio, è di proprietà esclusiva del Sig. CP_1
Da qualche tempo, seppure senza rinunciare alla assegnazione della casa, il marito si è trasferito altrove ed attualmente l'immobile di Novate Milanese è abitato dalla Sig.ra e dalla figlia dei Pt_1 ricorrenti . Persona_1
Per accordi fra le parti, la casa viene assegnata al Sig. che tuttavia consentirà alla Sig.ra CP_1
i continuare ad abitare, unitamente alla figlia, l'immobile di Novate Via Fermi, sino a quando Pt_1 non avrà reperito altra abitazione idonea ove trasferire la propria residenza.
Resta inteso che sino all'effettivo rilascio, la Sig.ra provvederà al pagamento delle utenze Pt_1 domestiche, delle imposte gravanti sulla casa, nonché delle spese condominiali ordinarie.
3- I mobili e gli arredi, che arredano la casa sono di proprietà del Sig. e Controparte_1 resteranno nella abitazione di Novate Via Fermi, anche dopo che la moglie l'avrà rilasciata;
i ricorrenti concordano che al momento del rilascio, sarà consentito alla Sig.ra i asportare dalla Pt_1 casa i propri effetti personali, nonché i seguenti mobili di sua proprietà esclusiva:
• due porta abiti che attualmente si trovano nella camera matrimoniale;
• la libreria che attualmente arreda la camera della figlia . Per_1
4- Il Sig. si impegna a provvedere integralmente al pagamento delle spese che si renderanno CP_1 necessarie per consentire alla figlia di completare il ciclo di studi attualmente frequentato;
il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento ordinario di , mediante il pagamento diretto alla Persona_1 figlia di importi periodici che si renderanno necessari per il di Lei sostentamento;
tutto ciò, tenuto della parziale indipendenza economica della figlia e delle effettive disponibilità economiche del padre. Le spese straordinarie (così come disciplinate Protocollo di intesa del Tribunale di Milano), ad esclusione di quelle scolastiche che restato a carico del padre, saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5- Nulla ciascun coniuge corrisponderà all'altro a titolo di concorso al mantenimento personale ovvero a titolo di assegno divorzile, riconoscendosi i ricorrenti pariteticamente indipendenti dal punto di vista economico e reddituale.
6- I coniugi riconoscono e danno atto che l'autovettura Toyota Yaris Hibrid Tg: FT409TM è di proprietà della Sig.ra e viene di fatto e di diritto assegnata alla stessa;
a tale proposito i coniugi Pt_1 concordano che l'assegnazione del suddetto autoveicolo avviene anche a titolo divisionale transattivo.
Il Sig. si impegna nei confronti della Sig.ra sin da ora ed ove di occorrenza, ad CP_1 Pt_1 intervenire ed a prestare il proprio assenso per il trasferimento dell'automezzo, anche a favore di terzi e ciò a semplice richiesta della moglie e senza nulla pretendere per alcun titolo causa o ragione.
7- i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, danno atto e dichiarano che alla data odierna hanno già provveduto a dividere tutti i risparmi, i crediti ed i beni facenti parte della comunione legale e quindi di non avere ulteriori beni ed interessi economici in comune da dividere o regolare al di fuori di quanto stabilito nel presente ricorso.
************
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio in Naples (USA) in data 25/08/2015, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Novate Milanese come segue: Anno 2018 – N. 44 – Parte II – Sere
C – Ufficio 1.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novate Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NA TA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. NA TA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.9.2025 da
- Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...]7 di professione impiegata
- Cod. Fisc.: ; C.F._1
E
- Sig. Controparte_1 nato a [...] il [...], residente in Novate Milanese Enrico Fermi 7 di professione responsabile commerciale - Cod. Fisc.: ; C.F._2 assistiti entrambi dall'Avvocato Roberto DA ( ) con studio in Seveso Via C.F._3
Corridoni 3 ed elettivamente domiciliati presso lo Studio AV ZI DA in Milano Piazza
Borromeo 12.
I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile, negli Stati Uniti di America, nella città di
Naples, in data 25 agosto 2015.
L'atto è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Novate Milanese come segue: Anno 2018 – N. 44 – Parte II – Sere C – Ufficio 1.
All'atto della celebrazione del matrimonio i coniugi hanno scelto il regime di comunione dei beni che attualmente mantengono.
Dall'unione è nata una figlia, , nata a [...] il [...], attualmente Persona_1 maggiorenne, studentessa/lavoratrice e parzialmente indipendente dal punto di vista economico.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/09/2025 e con atto allegato nel fascicolo, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1- I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa nel mutuo e reciproco rispetto.
2- La casa coniugale di Novate Milanese Via Enrico Fermi 7, acquistata prima della celebrazione del matrimonio, è di proprietà esclusiva del Sig. CP_1
Da qualche tempo, seppure senza rinunciare alla assegnazione della casa, il marito si è trasferito altrove ed attualmente l'immobile di Novate Milanese è abitato dalla Sig.ra e dalla figlia dei Pt_1 ricorrenti . Persona_1
Per accordi fra le parti, la casa viene assegnata al Sig. che tuttavia consentirà alla Sig.ra CP_1
i continuare ad abitare, unitamente alla figlia, l'immobile di Novate Via Fermi, sino a quando Pt_1 non avrà reperito altra abitazione idonea ove trasferire la propria residenza.
Resta inteso che sino all'effettivo rilascio, la Sig.ra provvederà al pagamento delle utenze Pt_1 domestiche, delle imposte gravanti sulla casa, nonché delle spese condominiali ordinarie.
3- I mobili e gli arredi, che arredano la casa sono di proprietà del Sig. e Controparte_1 resteranno nella abitazione di Novate Via Fermi, anche dopo che la moglie l'avrà rilasciata;
i ricorrenti concordano che al momento del rilascio, sarà consentito alla Sig.ra i asportare dalla Pt_1 casa i propri effetti personali, nonché i seguenti mobili di sua proprietà esclusiva:
• due porta abiti che attualmente si trovano nella camera matrimoniale;
• la libreria che attualmente arreda la camera della figlia . Per_1
4- Il Sig. si impegna a provvedere integralmente al pagamento delle spese che si renderanno CP_1 necessarie per consentire alla figlia di completare il ciclo di studi attualmente frequentato;
il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento ordinario di , mediante il pagamento diretto alla Persona_1 figlia di importi periodici che si renderanno necessari per il di Lei sostentamento;
tutto ciò, tenuto della parziale indipendenza economica della figlia e delle effettive disponibilità economiche del padre. Le spese straordinarie (così come disciplinate Protocollo di intesa del Tribunale di Milano), ad esclusione di quelle scolastiche che restato a carico del padre, saranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5- Nulla ciascun coniuge corrisponderà all'altro a titolo di concorso al mantenimento personale ovvero a titolo di assegno divorzile, riconoscendosi i ricorrenti pariteticamente indipendenti dal punto di vista economico e reddituale.
6- I coniugi riconoscono e danno atto che l'autovettura Toyota Yaris Hibrid Tg: FT409TM è di proprietà della Sig.ra e viene di fatto e di diritto assegnata alla stessa;
a tale proposito i coniugi Pt_1 concordano che l'assegnazione del suddetto autoveicolo avviene anche a titolo divisionale transattivo.
Il Sig. si impegna nei confronti della Sig.ra sin da ora ed ove di occorrenza, ad CP_1 Pt_1 intervenire ed a prestare il proprio assenso per il trasferimento dell'automezzo, anche a favore di terzi e ciò a semplice richiesta della moglie e senza nulla pretendere per alcun titolo causa o ragione.
7- i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso, danno atto e dichiarano che alla data odierna hanno già provveduto a dividere tutti i risparmi, i crediti ed i beni facenti parte della comunione legale e quindi di non avere ulteriori beni ed interessi economici in comune da dividere o regolare al di fuori di quanto stabilito nel presente ricorso.
************
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio in Naples (USA) in data 25/08/2015, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Novate Milanese come segue: Anno 2018 – N. 44 – Parte II – Sere
C – Ufficio 1.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novate Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. NA TA
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG