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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - OV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 09976202500000018000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2025 depositato il
13/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente a [...]in Indirizzo_1 ricorreva contro l' Agenzia delle Entrate – avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09976202500000018000 notificata in data 9 aprile 2025, dell'importo complessivo di € 42.876,15,00.
Premettendo che Il presunto debito di natura tributaria, oggetto del presente giudizio e relativo alla cartella di pagamento n. 099201900063985119000 si riferiva ad un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, continuava rappresentando che in data 24/04/2019, l'Agenzia delle Entrate di
Napoli, gli aveva notificato nella qualità di coobbligato, l'Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni
N. 2017/001/LO/000000514/0/006, (stessa causale) per l'importo complessivo di Euro 37.960,50
(Imposta Registro Euro 37.908,00 + Entrate Agenzia delle Entrate Euro 52,50). L'Agenzia delle Entrate di
Napoli notificava il suddetto Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni anche ai coobbligati: Nominativo_1; Nominativo_2, Società_1 srl, Società_2 srl e Società_3 srl in liquidazione. Contro il suddetto l'Avviso di liquidazione ogni coobbligato proponeva ricorso innanzi agli organi di giustizia tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Campania, sezione 19, con sentenza n.
5250/2024 del 04/07/2024, depositata il 03/09/2024, in accoglimento dell'appello proposto dal coobbligato
Società_3 srl in liquidazione, annullava la sentenza di primo grado.
Su tali premesse di annullamento pronunciata nei confronti del coobbligato da parte della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, il signor Ricorrente_1 chiede a questa Corte che, in applicazione dell'art. 1306 c.c., annulli a sua volta la comunicazione preventiva in oggetto che lo riguarda, nonché
l'annullamento del prodromico avviso di liquidazione e relativa cartella di pagamento.
Sempre nel ricorso introduttivo il signor Ricorrente_1 lamenta inoltre:
-violazione nonché falsa applicazione dell'art. 77 del DPR 602/73 in quanto non sarebbe indicato l'immobile oggetto di eventuale iscrizione ipotecaria, né il valore dell'immobile stesso;
-nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del DPR 600/73, stante la violazione del divieto di doppia imposizione atteso che per la stessa cartella era stata notificata un atto di pignoramento presso terzi;
nullià dell'atto per difetto di sottoscrizione;
-nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 3 c. 3 della L. 241/90, dell'art. 7 della L.
212/2000.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON:
- Sulla violazione dell'art. 1306 c.c. osservava che questa Corte si era già pronunciata sulla medesima cartella portata nell'atto impugnato;
. Sulla presunta e falsa applicazione dell'art. 77 del DPR 602/73 osservava che nessuna norma prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili oggetto di futuro vincolo conservativo;
- Sula presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del DPR 600/73 ribadiva che nessuna norma prescrive che il creditore non possa avvalere di più mezzi di garanzia a tutela del proprio credito;
- Sul difetto di sottoscrizione assumeva che la mancanza della firmaa non è elemento da inficiare la validità dell'atto;
- Sulla carenza di motivazione osservava che nessun obbligo sussistente in ordine all'allegazione degli atti prodromici;
peraltro la comunicazione conterrebbe tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa erariale.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio veniva concessa la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni svolte in ricorso appaiono prive di fondamento e l'impugnazione deve essere rigettata per le motivazioni indicate di seguito.
Nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici (cartelle presupposte) il ricorrente ha sollevato innumerevoli doglianze sia per quanto attiene profili formali che sostanziali. Tali doglianze verranno quindi trattate in maniera organica.
- Sulla richiesta applicabilità al caso di specie dell'art. 1306 c.c. L'art. 1306 c.c. prevede che le sentenze pronunciate fra il creditore ed uno dei debitori in solido non sono opponibili agli altri condebitori o concreditori. Ammette però che questi soggetti possano invocarle a proprio vantaggio ed opporla a proprio vantaggio al creditore. Dal canto suo Il ricorrente chiede l'applicazione dell'art. 1306 c.c. e di conseguenza chiede che, sia gli atti prodromici (avviso di liquidazione e relativa cartella di pagamento) e sia l'atto impugnato devono essere annullati.
Dalla lettura degli atti si evince che la situazione giuridica venutasi a creare sia ben diversa da quella rappresentata dal ricorrente. Infatti in data 24.04.2019 l'Agenzia delle Entrate di Napoli aveva notificato
Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 2017/001/LO/00000514/0/005 per € 37.908,00, quale tassa di registro, anche a tutti i coobbligati Nominativo_1, Nominativo_2, Società_1 srl, Società_2 . im.im e Società_3 in liquidazione. Contro tale avviso tutti i coobbligati avevano proposto ricorso. Dopo una sentenza sfavorevole in primo grado, la Società_3 (coobbligata) in liquidazione proponeva appello ed otteneva una decisione favorevole dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
(sent. n. 5250/2024 del 4.7.2024). Sentenza che il ricorrente ne chiede l'applicazione. E fin qui nulla di strano. Purtuttavia il ricorrente tralascia di menzionare che il ricorso che era stato proposto dal Ricorrente_1 avverso il medesimo Avviso di liquidazione sortiva effetti diversi. Rigettato il ricorso in primo grado (CTP Napoli 2448/05/2021) il Ricorrente_1 proponeva istanza di remissione in termini per impugnare il provvedimento sfavorevole (in quanto non gli era stato notificato il dispositivo) ma la CTR Campania-
Napoli n. 2599/13/2022 la dichiarava inammissibile in quanto, la mancata comunicazione da parte della cancelleria della pubblicazione del provvedimento che si pretende impugnare non inibisce la decadenza dall'impugnare in forza dell'art. 327 c.p.c. Ne consegue che tale avviso, riconducibile alla medesima cartella esattoriale, è passato in giudicato.
Inoltre anche questa Corte, con sentenza 105/2022 ha avuto modo di esaminare la cartella di pagamento
099201900063985119000 rigettando il ricorso. Appare quindi evidente che il richiamato art. 1306 c.c. non possa essere invocato qualora fra le parti sia stato instaurato un giudizio avente il medesimo oggetto (cartella).
. Sulla presunta e falsa applicazione dell'art. 77 del DPR 602/73 questa Corte osservava che nessuna norma prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili oggetto di futuro vincolo conservativo;
- Sula presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del DPR 600/73 si ribadisce che nessuna norma prescrive che il creditore non possa avvalere di più mezzi di garanzia a tutela del proprio credito;
- Sul difetto di sottoscrizione si rileva che la mancanza della firma non è elemento che inficia la validità dell'atto;
- Sulla carenza di motivazione la Corte osservava che nessun obbligo sussiste in ordine all'allegazione degli atti prodromici;
peraltro la comunicazione conterrebbe tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa erariale, ben conosciuti dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza anche per quanto interessa la fase monitoria.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MUNARI GIANFRANCO, Relatore
MONDAINI PIETRO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - OV
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.ISC.IP n. 09976202500000018000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 164/2025 depositato il
13/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1) nato a [...] il [...] e residente a [...]in Indirizzo_1 ricorreva contro l' Agenzia delle Entrate – avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09976202500000018000 notificata in data 9 aprile 2025, dell'importo complessivo di € 42.876,15,00.
Premettendo che Il presunto debito di natura tributaria, oggetto del presente giudizio e relativo alla cartella di pagamento n. 099201900063985119000 si riferiva ad un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, continuava rappresentando che in data 24/04/2019, l'Agenzia delle Entrate di
Napoli, gli aveva notificato nella qualità di coobbligato, l'Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni
N. 2017/001/LO/000000514/0/006, (stessa causale) per l'importo complessivo di Euro 37.960,50
(Imposta Registro Euro 37.908,00 + Entrate Agenzia delle Entrate Euro 52,50). L'Agenzia delle Entrate di
Napoli notificava il suddetto Avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni anche ai coobbligati: Nominativo_1; Nominativo_2, Società_1 srl, Società_2 srl e Società_3 srl in liquidazione. Contro il suddetto l'Avviso di liquidazione ogni coobbligato proponeva ricorso innanzi agli organi di giustizia tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado della Campania, sezione 19, con sentenza n.
5250/2024 del 04/07/2024, depositata il 03/09/2024, in accoglimento dell'appello proposto dal coobbligato
Società_3 srl in liquidazione, annullava la sentenza di primo grado.
Su tali premesse di annullamento pronunciata nei confronti del coobbligato da parte della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, il signor Ricorrente_1 chiede a questa Corte che, in applicazione dell'art. 1306 c.c., annulli a sua volta la comunicazione preventiva in oggetto che lo riguarda, nonché
l'annullamento del prodromico avviso di liquidazione e relativa cartella di pagamento.
Sempre nel ricorso introduttivo il signor Ricorrente_1 lamenta inoltre:
-violazione nonché falsa applicazione dell'art. 77 del DPR 602/73 in quanto non sarebbe indicato l'immobile oggetto di eventuale iscrizione ipotecaria, né il valore dell'immobile stesso;
-nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 67 del DPR 600/73, stante la violazione del divieto di doppia imposizione atteso che per la stessa cartella era stata notificata un atto di pignoramento presso terzi;
nullià dell'atto per difetto di sottoscrizione;
-nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art. 3 c. 3 della L. 241/90, dell'art. 7 della L.
212/2000.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ON:
- Sulla violazione dell'art. 1306 c.c. osservava che questa Corte si era già pronunciata sulla medesima cartella portata nell'atto impugnato;
. Sulla presunta e falsa applicazione dell'art. 77 del DPR 602/73 osservava che nessuna norma prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili oggetto di futuro vincolo conservativo;
- Sula presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del DPR 600/73 ribadiva che nessuna norma prescrive che il creditore non possa avvalere di più mezzi di garanzia a tutela del proprio credito;
- Sul difetto di sottoscrizione assumeva che la mancanza della firmaa non è elemento da inficiare la validità dell'atto;
- Sulla carenza di motivazione osservava che nessun obbligo sussistente in ordine all'allegazione degli atti prodromici;
peraltro la comunicazione conterrebbe tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa erariale.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio veniva concessa la sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni svolte in ricorso appaiono prive di fondamento e l'impugnazione deve essere rigettata per le motivazioni indicate di seguito.
Nei confronti della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e degli atti prodromici (cartelle presupposte) il ricorrente ha sollevato innumerevoli doglianze sia per quanto attiene profili formali che sostanziali. Tali doglianze verranno quindi trattate in maniera organica.
- Sulla richiesta applicabilità al caso di specie dell'art. 1306 c.c. L'art. 1306 c.c. prevede che le sentenze pronunciate fra il creditore ed uno dei debitori in solido non sono opponibili agli altri condebitori o concreditori. Ammette però che questi soggetti possano invocarle a proprio vantaggio ed opporla a proprio vantaggio al creditore. Dal canto suo Il ricorrente chiede l'applicazione dell'art. 1306 c.c. e di conseguenza chiede che, sia gli atti prodromici (avviso di liquidazione e relativa cartella di pagamento) e sia l'atto impugnato devono essere annullati.
Dalla lettura degli atti si evince che la situazione giuridica venutasi a creare sia ben diversa da quella rappresentata dal ricorrente. Infatti in data 24.04.2019 l'Agenzia delle Entrate di Napoli aveva notificato
Avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni n. 2017/001/LO/00000514/0/005 per € 37.908,00, quale tassa di registro, anche a tutti i coobbligati Nominativo_1, Nominativo_2, Società_1 srl, Società_2 . im.im e Società_3 in liquidazione. Contro tale avviso tutti i coobbligati avevano proposto ricorso. Dopo una sentenza sfavorevole in primo grado, la Società_3 (coobbligata) in liquidazione proponeva appello ed otteneva una decisione favorevole dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.
(sent. n. 5250/2024 del 4.7.2024). Sentenza che il ricorrente ne chiede l'applicazione. E fin qui nulla di strano. Purtuttavia il ricorrente tralascia di menzionare che il ricorso che era stato proposto dal Ricorrente_1 avverso il medesimo Avviso di liquidazione sortiva effetti diversi. Rigettato il ricorso in primo grado (CTP Napoli 2448/05/2021) il Ricorrente_1 proponeva istanza di remissione in termini per impugnare il provvedimento sfavorevole (in quanto non gli era stato notificato il dispositivo) ma la CTR Campania-
Napoli n. 2599/13/2022 la dichiarava inammissibile in quanto, la mancata comunicazione da parte della cancelleria della pubblicazione del provvedimento che si pretende impugnare non inibisce la decadenza dall'impugnare in forza dell'art. 327 c.p.c. Ne consegue che tale avviso, riconducibile alla medesima cartella esattoriale, è passato in giudicato.
Inoltre anche questa Corte, con sentenza 105/2022 ha avuto modo di esaminare la cartella di pagamento
099201900063985119000 rigettando il ricorso. Appare quindi evidente che il richiamato art. 1306 c.c. non possa essere invocato qualora fra le parti sia stato instaurato un giudizio avente il medesimo oggetto (cartella).
. Sulla presunta e falsa applicazione dell'art. 77 del DPR 602/73 questa Corte osservava che nessuna norma prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l'indicazione degli immobili oggetto di futuro vincolo conservativo;
- Sula presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 66 del DPR 600/73 si ribadisce che nessuna norma prescrive che il creditore non possa avvalere di più mezzi di garanzia a tutela del proprio credito;
- Sul difetto di sottoscrizione si rileva che la mancanza della firma non è elemento che inficia la validità dell'atto;
- Sulla carenza di motivazione la Corte osservava che nessun obbligo sussiste in ordine all'allegazione degli atti prodromici;
peraltro la comunicazione conterrebbe tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa erariale, ben conosciuti dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza anche per quanto interessa la fase monitoria.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).